Art. 9 
 
                     Rinnovo dell'autorizzazione 
 
  1.   Il   Centro   tecnico   presenta    l'istanza    di    rinnovo
dell'autorizzazione nei novanta giorni antecedenti la  sua  scadenza,
presentando domanda alla camera di commercio con le stesse  modalita'
telematiche previste per l'istanza dell'autorizzazione. 
  2. L'istanza, redatta secondo il modello predisposto dal Ministero,
e' accompagnata da due distinte autodichiarazioni rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.   445,   e   sottoscritte   rispettivamente   dal
rappresentante legale e dal responsabile tecnico del Centro  tecnico,
sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione,  fatte
salve le  sanzioni  penali  per  falsita'  in  atti  o  dichiarazioni
mendaci. 
  3. L'istanza  e'  corredata  dall'attestazione  di  versamento  del
diritto di segreteria con le modalita' previste per il pagamento alle
pubbliche amministrazioni, in favore della camera di commercio  nella
misura stabilita con il decreto di cui all'art. 18,  comma  3,  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, previo assolvimento  dell'imposta  di
bollo. 
  4. La camera di commercio, nell'esercizio dei poteri  delegati  dal
Ministero, provvede al rinnovo dell'autorizzazione sulla  base  degli
esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato presso  il  Centro  tecnico,
purche' non antecedente a centoventi giorni dalla  data  di  scadenza
dell'autorizzazione, ovvero di una nuova visita ispettiva  presso  il
Centro tecnico finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti e
delle  condizioni  necessarie   per   l'esercizio   delle   attivita'
autorizzate. 
  5. La camera di commercio, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza completa in tutte le sue parti, notifica all'istante  il
provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto  dell'istanza  di
rinnovo e lo comunica al Ministero e all'Unioncamere. 
  Fatte  salve  ulteriori  fattispecie,  costituiscono  sempre  causa
ostativa al rinnovo dell'autorizzazione: 
    a) l'accertata falsita' o mendacita' delle dichiarazioni rese  in
sede di richiesta di autorizzazione, ovvero di rinnovo, di estensione
o di variazione dell'autorizzazione rilasciata,  quando,  in  assenza
delle suddette dichiarazioni,  il  provvedimento  non  sarebbe  stato
adottato; 
    b)  la  falsa  attestazione  dell'esecuzione   degli   interventi
tecnici; 
    c) la  mancata  conformazione,  entro  il  termine  assegnato,  a
seguito  di  non  conformita'  rilevate  in   fase   di   rinnovo   o
sorveglianza. 
  Il    mancato    rinnovo    comporta     l'automatica     decadenza
dell'autorizzazione. 
  6.   In   caso   di   presentazione   dell'istanza    di    rinnovo
dell'autorizzazione nei sessanta giorni antecedenti la data della sua
scadenza, l'eventuale mancata conclusione del procedimento  da  parte
della camera di commercio entro  il  predetto  termine  di  validita'
comporta l'obbligo per il Centro tecnico  di  sospendere  l'attivita'
fino alla notifica del provvedimento di rinnovo. 
  7. La presentazione dell'istanza di rinnovo in data antecedente  ai
termini di cui al comma 1 ne determina l'irricevibilita'. La scadenza
dell'autorizzazione, in assenza di istanza di rinnovo,  comporta  per
il Centro tecnico l'obbligo di restituzione/presentazione delle carte
tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai  sigilli,  alla
camera di commercio competente. 
  La camera prende atto della decadenza  e  informa  il  Ministero  e
Unioncamere della sopravvenuta scadenza senza rinnovo al  fine  della
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 13.