Art. 9 Rinnovo dell'autorizzazione 1. Il Centro tecnico presenta l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei novanta giorni antecedenti la sua scadenza, presentando domanda alla camera di commercio con le stesse modalita' telematiche previste per l'istanza dell'autorizzazione. 2. L'istanza, redatta secondo il modello predisposto dal Ministero, e' accompagnata da due distinte autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritte rispettivamente dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico del Centro tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, fatte salve le sanzioni penali per falsita' in atti o dichiarazioni mendaci. 3. L'istanza e' corredata dall'attestazione di versamento del diritto di segreteria con le modalita' previste per il pagamento alle pubbliche amministrazioni, in favore della camera di commercio nella misura stabilita con il decreto di cui all'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previo assolvimento dell'imposta di bollo. 4. La camera di commercio, nell'esercizio dei poteri delegati dal Ministero, provvede al rinnovo dell'autorizzazione sulla base degli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato presso il Centro tecnico, purche' non antecedente a centoventi giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, ovvero di una nuova visita ispettiva presso il Centro tecnico finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio delle attivita' autorizzate. 5. La camera di commercio, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa in tutte le sue parti, notifica all'istante il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza di rinnovo e lo comunica al Ministero e all'Unioncamere. Fatte salve ulteriori fattispecie, costituiscono sempre causa ostativa al rinnovo dell'autorizzazione: a) l'accertata falsita' o mendacita' delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero di rinnovo, di estensione o di variazione dell'autorizzazione rilasciata, quando, in assenza delle suddette dichiarazioni, il provvedimento non sarebbe stato adottato; b) la falsa attestazione dell'esecuzione degli interventi tecnici; c) la mancata conformazione, entro il termine assegnato, a seguito di non conformita' rilevate in fase di rinnovo o sorveglianza. Il mancato rinnovo comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione. 6. In caso di presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei sessanta giorni antecedenti la data della sua scadenza, l'eventuale mancata conclusione del procedimento da parte della camera di commercio entro il predetto termine di validita' comporta l'obbligo per il Centro tecnico di sospendere l'attivita' fino alla notifica del provvedimento di rinnovo. 7. La presentazione dell'istanza di rinnovo in data antecedente ai termini di cui al comma 1 ne determina l'irricevibilita'. La scadenza dell'autorizzazione, in assenza di istanza di rinnovo, comporta per il Centro tecnico l'obbligo di restituzione/presentazione delle carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai sigilli, alla camera di commercio competente. La camera prende atto della decadenza e informa il Ministero e Unioncamere della sopravvenuta scadenza senza rinnovo al fine della cancellazione dall'elenco di cui all'art. 13.