Allegato 1 Requisiti per l'autorizzazione dei Centri tecnici Il presente decreto dispone che tutti i soggetti operanti sui tachigrafi di ogni generazione assumano la definizione di «Centro tecnico» e siano conformi ai requisiti generali di cui al presente allegato, al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare nel sistema tachigrafi. A tali requisiti si conformano anche le imprese autorizzate ad operare sui cronotachigrafi CEE, di cui all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 nei tempi e modi di cui all'art. 26 del presente decreto. 1. Requisito di buona reputazione 1.1. Gli installatori e i Centri tecnici rispondono a requisiti di affidabilita' e buona reputazione per poter essere ammessi ad operare nel sistema dei tachigrafi. 1.2. Il Centro tecnico, all'atto della presentazione di un'istanza, deve produrre apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto istante e dagli altri soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestanti l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo. 1.3. Il Centro tecnico, all'atto della presentazione di un'istanza, deve produrre la seguente documentazione, sottoscritta con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: a. dichiarazione con la quale i tecnici nell'organigramma del Centro, attestano i. di non essere sospesi senza riabilitazione all'esercizio dell'attivita' di intervento tecnico sui tachigrafi; ii. di impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualita'; b. dichiarazione con la quale il legale rappresentante/amministratore dell'impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti formativi, si impegna a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell'organigramma del Centro. 1.4. La Camera di commercio provvede all'accertamento della veridicita' del contenuto delle dichiarazioni di cui al precedente punto. 1.5. Nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, la comunicazione antimafia non e' oggetto di trasmissione a Unioncamere. 2. Requisiti tecnici generali 2.1 Il Centro tecnico facente parte di un'organizzazione con funzioni diverse dall'intervento tecnico su tachigrafi e' identificato all'interno di tale organizzazione. 2.2 Il Centro tecnico e' in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi tecnici a cui si riferisce il presente decreto e per i quali e' autorizzato. 2.3 Il Centro tecnico e' ubicato in luoghi di facile accesso e nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona. 2.4 Il Centro tecnico dispone di uno spazio definito e adeguato all'esecuzione degli interventi tecnici. All'interno di questo spazio, e' presente una zona delimitata con accesso riservato al personale del Centro. La zona ad accesso riservato dispone di: a) Un armadio di sicurezza o una cassaforte o un locale con serratura di sicurezza dove custodire: - le apparecchiature di taratura, i sigilli, il materiale per la sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio quando non utilizzati; - l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attivita', il personale e le apparecchiature, nonche' gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici; - tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza degli stessi concernenti il trasferimento di dati nel caso dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto. b) Una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali. Lo spazio dedicato alle operazioni di prova e' ad uso esclusivo del Centro tecnico durante l'esecuzione delle stesse ed e' realizzato in modo tale da garantire la riservatezza e lo svolgimento al riparo dalle intemperie. 2.5 Il Centro tecnico dispone di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati. 2.6 Il Centro tecnico espone le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti: a) Copia del documento d'autorizzazione in corso di validita'; b) Nome del o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi; c) Copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo; d) Orari di lavoro; e) Tariffe applicate; f) Eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli che possono essere sottoposti ad intervento tecnico. 2.7 Il Centro tecnico, nelle persone del titolare, dei legali rappresentanti e di eventuali soggetti delegati, risponde dell'imparzialita' per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che sono resi a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni. 2.8 Il Centro tecnico, nelle persone del titolare, dei legali rappresentanti e di eventuali soggetti delegati, nonche' del personale tecnico garantisce la riservatezza per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi. 2.9 Il Centro tecnico dispone di almeno due persone stabilmente dedicate alla specifica attivita', un responsabile tecnico e un tecnico, che risultino nell'organigramma del Centro, anche attraverso forme flessibili di lavoro previste dall'ordinamento italiano, purche' mantenga nel tempo i requisiti di indipendenza e disponga della necessaria documentazione di attestazione di formazione di cui all'art. 12 del decreto. Tali soggetti possono disporre di un'unica carta tachigrafica officina. 2.10 Il Centro tecnico stabilisce nei suoi manuali della qualita' le procedure per valutare periodicamente la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevedendo cosi' interventi correttivi fino alla sospensione dallo svolgimento dell'attivita' di coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto. 2.11 I requisiti di conoscenza tecnica da parte del personale tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di intervento tecnico, la loro parametrizzazione e la loro sigillatura. 2.12 I soggetti che erogano la formazione comunicano al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all'art. 12 del presente decreto, declinati in dettaglio al successivo allegato 2 e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del Centro tecnico presso il quale operano. 3. Requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature 3.1 I Centri tecnici dispongono di mezzi e di apparecchiature di intervento tecnico idonei e adeguati a compiere tutte le attivita' per cui sono autorizzati. Il Centro tecnico gestisce un elenco dei mezzi e delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzati e lo tiene costantemente aggiornato con i dati riferiti ai controlli sugli stessi effettuati. 3.2 I Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi analogici dispongono delle seguenti dotazioni, fatta salva la possibilita' di prevedere dotazioni diverse in relazione all'attivita' effettivamente svolta: - Banco prova tachigrafi; - Tester elettronico digitale atto a determinare il coefficiente W e a rilevare la costante K; - Strumento di riferimento per il controllo interno del tester (es. multimetro); - Lettore analogico a dischi diagrammali o strumentazione equivalente; - Dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici e manometro; - Un manometro di riferimento; - Misura lineare per la determinazione della lunghezza della circonferenza delle ruote; - Fogli di registrazione (dischi) con riferimento ai modelli di tachigrafi analogici esistenti; - Pista da 20 metri o, in alternativa, banco a rulli o diverso strumento che permetta di realizzare, in condizioni di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocita' di 50 ± 5km/h; - Un registro degli interventi tecnici eseguiti, ai sensi degli Allegati 4, 5 e 6 del presente decreto. 3.3 I Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi digitali di ogni generazione dispongono di mezzi e apparecchiature di intervento tecnico che comprendono almeno: - Una pista di almeno 1.000 metri oppure in mancanza di essa un banco di prova o strumento che permetta di realizzare, in condizioni di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocita' di 50 ± 5km/h; - Un'apparecchiatura per il controllo dei parametri e la calibratura dei tachigrafi digitali (tester); - Un'apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali; - Un'apparecchiatura compatibile per lo scarico dei dati e un supporto per archiviarli; - Strumento di riferimento per il controllo interno del tester (es. multimetro); - Un manometro per la misurazione della pressione degli pneumatici; - Un manometro di riferimento; - Dispositivi per la realizzazione di una nuova targhetta di montaggio con il dettaglio di piu' elementi. Nel caso in cui le apparecchiature di intervento tecnico non siano state approvate per svolgere la funzione di determinazione della circonferenza degli pneumatici «L», il Centro dispone di: - una zona in piano che permetta di determinare la circonferenza degli pneumatici su almeno 1 giro della ruota e secondo quanto disposto dalle procedure del Centro tecnico; - una misura materializzata della lunghezza per la rilevazione dello sviluppo a terra pneumatici. 3.4 I Centri tecnici che operano sui tachigrafi di ultima generazione sono dotati di strumentazione tecnica idonea a operare con il tachigrafo intelligente e possiedono dispositivi per eseguire le seguenti attivita': - verifica del sistema GNSS (localizzazione satellitare connessa al tachigrafo); - verifica del sistema DSRC (diagnosi precoce remota dedicato ai controlli su strada); - tracciamento del numero di sigillo utilizzato durante il controllo periodico. 3.5 Le apparecchiature utilizzate per gli interventi tecnici sono identificate anche in apposito elenco e provviste della documentazione di cui alla Tabella 1. 3.6 I Centri tecnici garantiscono che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l'idoneita' permanente per l'uso a cui sono destinate. 3.7 Le apparecchiature di intervento tecnico sono protette da possibili manipolazioni. 3.8 La strumentazione rispetta il seguente schema di requisiti e controlli riportato nella tabella 1: Parte di provvedimento in formato grafico 3.9 Unioncamere definisce nelle linee guida di cui all'art. 19 comma 5 le indicazioni operative riguardanti le modalita' di esecuzione e di attestazione delle verificazioni periodiche eseguite dalle Camere di commercio sugli strumenti dei Centri tecnici. 3.10 Il Centro tecnico dispone di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dell'errore massimo ammesso. Queste ultime sono messe fuori servizio separandole dalle altre e contrassegnandole con etichette o marchi visibili. Dette apparecchiature prima di essere messe di nuovo in servizio sono sottoposte a controllo conformemente alle disposizioni di cui al punto 3.8. 3.11 Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature di intervento tecnico difettose, il Centro tecnico valuta tempestivamente gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature e si attiva per il ripristino della conformita', informandone il cliente e, se del caso, la Camera di commercio. 3.12 Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico e' garantita la compatibilita' dei programmi con i tachigrafi per i quali si e' ottenuta l'autorizzazione. 3.13 Il Centro tecnico cura l'integrita' dell'etichetta apposta sulle apparecchiature di intervento tecnico dal laboratorio di taratura e indica in modo chiaro, tramite etichette, la data in cui e' stato effettuato il controllo interno e quella del controllo successivo previsto. 3.14 Il Centro tecnico tiene i registri dei controlli interni, delle verifiche periodiche e delle tarature eseguite. 4. Codice del Centro tecnico (art. 13, comma 1) 4.1 Il codice e' composto come segue: I3 YYY ZZZZ dove «YYY» rappresenta un numero di codifica delle province, in base all'ubicazione del Centro tecnico secondo il seguente elenco e «ZZZZ» rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro. Parte di provvedimento in formato grafico 4.2 Nel caso dei Centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 del presente decreto, qualora limitino la propria attivita' alla prima installazione e all'attivazione dei tachigrafi, al codice di cui al punto 4.1 dopo «I3» e prima di «YYY ZZZZ», viene aggiunta una sigla alfabetica composta da due lettere. 5. Registro degli interventi tecnici (art. 15, comma 1) 5.1 Il registro riporta i seguenti dati: a) Ragione sociale o denominazione del Centro tecnico e indirizzo della sede operativa; b) Codice assegnato. 5.2 Per ciascun intervento tecnico effettuato, si registrano i seguenti dati, se pertinenti: a) Il numero di ordine; b) La data; c) Il tipo di intervento tecnico; d) Intervento di * Calibratura, * Controllo periodico, * Riparazione; e) Trasferimento dati / certificazione di intrasferibilita' dati; f) La marca del tachigrafo; g) Il contrassegno di omologazione del tachigrafo; h) Il numero di fabbricazione del tachigrafo; i) La lettura dell'odometro; l) Il numero di immatricolazione del veicolo; m) La categoria del veicolo; n) La marca del veicolo; o) La circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote, espressa con «l =...mm»; p) Le dimensioni degli pneumatici montati; q) Il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w =... imp/km»; r) La costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = .... imp/km»; s) Il valore della velocita' massima impostata sul tachigrafo, espresso con «v =... km/h». Sul registro e' indicato il nome del tecnico che ha effettuato l'intervento tecnico. 6. Targhetta di montaggio 6.1 La targhetta di montaggio ha le seguenti caratteristiche: a) dimensioni minime: 50mm x 80 mm; b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata. 6.2 Oltre ai dati richiesti dall'Allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85 e IC al regolamento di esecuzione 2016/799, sulla targhetta e' riportato il codice del Centro tecnico. 6.3 Nella targhetta di montaggio sono riportate almeno le indicazioni seguenti, compatibilmente alla generazione del tachigrafo: a) nome, indirizzo o denominazione commerciale del Centro tecnico autorizzato; b) coefficiente caratteristico del veicolo, in forma di «w = ... imp/km»; c) costante dell'apparecchio di controllo, in forma di «k = ... imp/km»; d) circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote, in forma di «l = ... mm»; e) dimensioni degli pneumatici; f) data in cui sono stati misurati il coefficiente caratteristico del veicolo e la circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote; g) numero di identificazione del veicolo; h) presenza (o meno) di un dispositivo GNSS esterno; i) numero di serie del dispositivo GNSS esterno; l) numero di serie del dispositivo di comunicazione remota; m) numero di serie di tutti i sigilli apposti; n) parte del veicolo su cui e' montato l'adattatore, se presente; o) parte del veicolo su cui e' montato il sensore di movimento, se non e' collegato alla scatola del cambio o se non viene utilizzato un adattatore; p) descrizione del colore del cavo che collega l'adattatore e la parte del veicolo che fornisce gli impulsi in entrata; q) numero di serie del sensore di movimento incorporato dell'adattatore. 7. Sigilli 7.1 I sigilli di protezione da applicare sulle apparecchiature di intervento tecnico e sul tachigrafo si distruggono al distacco o all'apertura. 7.2 I sigilli summenzionati apposti sul tachigrafo possono essere tolti: - in caso d'emergenza; - per installare, regolare o riparare un limitatore di velocita' o qualsiasi altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare in modo affidabile e corretto e sia risigillato da un Centro tecnico autorizzato immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocita' o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, oppure entro sette giorni negli altri casi; - per la loro sostituzione preventiva in caso di controlli periodici sui tachigrafi intelligenti indicati nell'Allegato IC la cui apposizione e' responsabilita' delle officine. L'eventuale rimozione dei sigilli e' oggetto di una giustificazione scritta, tenuta a disposizione dell'autorita' competente, e la loro sostituzione avviene previo controllo del tachigrafo da parte di un'officina autorizzata. 7.3 Relativamente ai sigilli sui tachigrafi, sono sigillate le seguenti parti: a) qualsiasi connessione che, se scollegata, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili (cio' puo', ad esempio, valere per il sensore di movimento montato sul cambio, per l'adattatore per i veicoli delle categorie M1/N1, per il dispositivo GNSS esterno o per l'unita' elettronica di bordo); b) la targhetta di montaggio, a meno che non sia affissa in modo da non poter essere rimossa senza distruggere le iscrizioni poste sulla stessa. 7.4 I sigilli da apporre sui tachigrafi intelligenti hanno un numero di identificazione assegnato dal fabbricante con le seguenti caratteristiche: a) il numero e' unico e diverso da qualsiasi altro numero di sigillo assegnato da altri fabbricanti di sigilli; b) il numero d'identificazione unico del sigillo e' cosi' composto: MM NNNNNNNN, con iscrizione indelebile, dove MM e' l'identificazione unica del fabbricante (registrazione nella banca dati gestita dalla Commissione europea) e NNNNNNNN il valore alfanumerico del sigillo, unico nel settore del fabbricante; c) i sigilli hanno uno spazio libero in cui i Centri tecnici autorizzati aggiungono un marchio speciale rappresentato dal codice identificativo assegnato dal Ministero, in conformita' all'art. 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 e tale marchio non copre il numero di identificazione del sigillo; d) i fabbricanti di sigilli sono registrati in una banca dati dedicata e rendono pubblici i loro numeri di identificazione dei sigilli attraverso una procedura che sara' stabilita dalla Commissione europea; e) i Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi intelligenti, nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014, usano esclusivamente sigilli dei fabbricanti elencati nella banca dati di cui al punto 7.4 d) del presente Allegato; f) i fabbricanti di sigilli e i loro distributori conservano i documenti attestanti la completa tracciabilita' dei sigilli venduti, da utilizzare nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014 e li presentano alle autorita' nazionali competenti, ove richiesto; g) i numeri di identificazione unici dei sigilli sono visibili sulla targhetta di montaggio. 8. Modello di rapporto tecnico 8.1 Il rapporto tecnico e' predisposto secondo il seguente schema: a) Data del rapporto; b) Ragione sociale del Centro tecnico; c) Codice assegnato; d) Indirizzo completo; e) Tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome); f) Tipo di intervento effettuato: ( ) Installazione di un tachigrafo, ( ) Attivazione di un tachigrafo, ( ) Calibratura di un tachigrafo, ( ) Controllo periodico di un tachigrafo, ( ) Riparazione di un tachigrafo, ( ) Trasferimento di dati di un tachigrafo; g) Identificazione ed altri dati del veicolo; h) Numero di immatricolazione; l) Marca; m) Proprietario; n) Lettura dell'odometro; o) Dimensione degli pneumatici montati; p) Valore di regolazione del limitatore di velocita, espresso con «v = .... km/h». 8.2 Identificazione del tachigrafo: a) Marca; b) Modello; c) Contrassegno di omologazione; d) Numero di serie. 8.3 Dati dei sigilli: a) numero di identificazione assegnato dal fabbricante; b) numero d'identificazione unico. 8.4 Misurazioni effettuate: a) Circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote, espressa con «1 = ... mm»; b) Coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w = .... imp/km»; c) Costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = .... imp/km». 8.5 In caso di controllo periodico del tachigrafo indicare il risultato: ( ) Positivo; ( ) Negativo. 8.6 In ogni rapporto tecnico i Centri indicano gli eventuali casi di rimozione dei sigilli o di rilevazione di dispositivi di manipolazione. 8.7 Il rapporto tecnico e' completato con le eventuali osservazioni, la firma del tecnico, il timbro del Centro e la firma dell'utente. 8.8 Il rapporto tecnico e' redatto in duplice originale, di cui un esemplare e' consegnato al cliente e l'altro e' conservato dal Centro tecnico per almeno due anni dalla sua esecuzione e messo a disposizione delle autorita' competenti ove richiesto. 9. Modello di rapporto sul trasferimento dati Il rapporto sul trasferimento dei dati contiene i seguenti elementi. 9.1 Dati del Centro tecnico: - ragione sociale del Centro, indirizzo, codice assegnato; - informazioni riportate sulla carta dell'officina; - nome del tecnico che ha effettuato l'intervento. 9.2 Dati del veicolo: - numero di immatricolazione, numero di telaio, fabbricante, modello; - nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa di trasporto, informazioni riportate sulla carta tachigrafica dell'impresa di trasporto. 9.3 Dati dell'unita' elettronica di bordo: - marca, modello, numero di serie, anno di fabbricazione; - posizione dell'unita' nella cabina; - numero di omologazione. 9.4 Dati dei sigilli: - numero di identificazione assegnato dal fabbricante; - numero d'identificazione unico; - numero assegnato dal Centro tecnico. 9.5 Dettagli del trasferimento Indicare se: E' stato possibile visualizzare i dati SI/NO E' stato possibile stampare i dati SI/NO E' stato possibile trasferire i dati SI/NO E' stato possibile scaricare i dati SI/NO I dati sono stati inviati all'impresa SI/NO Data di trasferimento dei dati dell'unita elettronica di bordo. Indicare: Valore hash/ firma digitale dei dati trasferiti o anomalia di registrazione; Valore hash/ firma digitale dei dati forniti. 9.6 Il rapporto contiene le seguenti dichiarazioni: «Il presente documento attesta che e' stato possibile / non e' stato possibile trasferire i dati nell'unita elettronica di bordo sopra identificata a seguito della richiesta scritta della ditta di trasporti. Il presente documento attesta, inoltre, che non e' stato possibile spedire i dati alla ditta di trasporti e viene rilasciato come certificato di intrasferibilita', in conformita' quanto previsto dagli allegati tecnici relativi diverse generazioni di tachigrafo.» ovvero «I dati sopra identificati sono stati inviati alla ditta di trasporti, in conformita' di quanto stabilito dagli allegati tecnici relativi alle diverse generazioni di tachigrafo. Il presente documento e' stato rilasciato in conformita' delle procedure stabilite dall'autorita' competente della Repubblica italiana.» 9.7 Il rapporto e' completato con la firma del tecnico che ha effettuato l'intervento e' conservato per i due anni successivi alla sua esecuzione. 10. Controlli periodici 10.1 I tachigrafi montati sugli autoveicoli sono sottoposti a controlli almeno ogni due anni. Tali controlli possono essere effettuati anche in occasione delle ispezioni tecniche complessive dei veicoli. 10.2 Per i tachigrafi analogici sono verificati i seguenti elementi: - il corretto funzionamento dell'apparecchio; - la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio; - la presenza della targhetta di montaggio; - l'integrita' dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi di montaggio; - la circonferenza effettiva degli pneumatici. 10.3 I controlli periodici degli apparecchi hanno luogo anche dopo ogni riparazione degli stessi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre venti minuti, dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo). 10.4 Per i tachigrafi digitali e per i tachigrafi intelligenti il controllo riguarda: a) lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio di controllo, compresa la funzione di memorizzazione di dati nelle carte tachigrafiche e la comunicazione con i lettori di comunicazione remota; b) la conformita' alle disposizioni dei punti 3.2.1 e 3.2.2 dell'Allegato IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii.) relative alle tolleranze massime in sede di installazione; c) la conformita' alle disposizioni dei punti 3.2.3 e 3.3 dell'Allegato IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e successive modificazioni ed integrazioni; d) la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio di controllo; e) che siano apposte la targhetta di montaggio, quali definite nei requisiti degli Allegati rispettivi IB (al regolamento 3821/85) e IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii); f) le dimensioni degli pneumatici e la circonferenza effettiva degli stessi; g) che l'apparecchio non sia collegato ad alcun dispositivo di manipolazione; h) che i sigilli siano correttamente collocati, integri e leggibili e che i loro numeri di identificazione siano validi (fabbricante dei sigilli presente nella banca dati della CE) e corrispondano alle iscrizioni sulla targhetta di montaggio. 10.5 Se, dopo l'ultima verifica effettuata, si riscontra il verificarsi una delle anomalie elencate al punto 3.9 (Rilevamento di anomalie e/o guasti) dell'Allegato IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii.) e se i fabbricanti del tachigrafo e/o le autorita' nazionali ritengono che essa possa comportare rischi per la sicurezza dell'apparecchio, il Centro tecnico: a) confronta i dati di identificazione del sensore di movimento collegato alla scatola del cambio con quelli del sensore di movimento registrati nell'unita' elettronica di bordo ad esso accoppiata; b) verifica se le informazioni riportate sulla targhetta di montaggio corrispondono a quelle contenute nell'unita' elettronica di bordo; c) verifica se il numero di serie e il numero di omologazione del sensore di movimento, se stampati sul corpo del sensore stesso, corrispondono alle informazioni memorizzate nella memoria di dati dell'apparecchio di controllo; d) confronta gli eventuali dati di identificazione apposti sulla targhetta segnaletica del dispositivo GNSS esterno con quelli memorizzati nella memoria di dati dell'unita' elettronica di bordo; e) redige apposita relazione di controllo nella quale annota le risultanze dei controlli eseguiti e riporta le eventuali effrazioni di sigilli o il rinvenimento di dispositivi di manipolazione; f) conserva i rapporti di controllo redatti per almeno due anni e li pone a disposizione delle competenti Autorita' a richiesta di quest'ultime. 10.6 I controlli di cui al punto precedente comportano una calibratura e una sostituzione preventiva dei sigilli, la cui applicazione e' sotto la responsabilita' dei Centri tecnici.