(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
Requisiti per l'autorizzazione dei Centri tecnici 
 
    Il presente decreto dispone che tutti  i  soggetti  operanti  sui
tachigrafi di ogni generazione assumano  la  definizione  di  «Centro
tecnico» e siano conformi ai requisiti generali di  cui  al  presente
allegato, al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare nel sistema
tachigrafi. 
    A tali requisiti si conformano anche le  imprese  autorizzate  ad
operare  sui  cronotachigrafi  CEE,  di  cui   all'allegato   1   del
regolamento (CEE) n. 3821/85 nei tempi e modi di cui all'art. 26  del
presente decreto. 
 
1. Requisito di buona reputazione 
    1.1. Gli installatori e i Centri tecnici rispondono  a  requisiti
di affidabilita' e buona reputazione  per  poter  essere  ammessi  ad
operare nel sistema dei tachigrafi. 
    1.2.  Il  Centro  tecnico,  all'atto   della   presentazione   di
un'istanza,  deve  produrre  apposite  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione, sottoscritte, con le modalita' di cui all'art. 38 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  dal  legale
rappresentante del soggetto istante e dagli  altri  soggetti  di  cui
all'art. 85  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
attestanti l'assenza di cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di
divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo. 
    1.3.  Il  Centro  tecnico,  all'atto   della   presentazione   di
un'istanza, deve produrre la  seguente  documentazione,  sottoscritta
con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000: 
      a. dichiarazione con la quale i tecnici  nell'organigramma  del
Centro, attestano 
        i. di non essere sospesi senza  riabilitazione  all'esercizio
dell'attivita' di intervento tecnico sui tachigrafi; 
        ii.  di  impegnarsi  a  seguire  le  procedure  di   corretta
esecuzione  degli  interventi  stabilite  nei  relativi  manuali   di
qualita'; 
      b.     dichiarazione     con     la     quale     il     legale
rappresentante/amministratore dell'impresa, ai fini del  mantenimento
dei requisiti formativi, si impegna a fornire adeguata formazione  ai
tecnici inseriti nell'organigramma del Centro. 
    1.4. La  Camera  di  commercio  provvede  all'accertamento  della
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni di  cui  al  precedente
punto. 
    1.5. Nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy,  la
comunicazione antimafia non e' oggetto di trasmissione a Unioncamere. 
 
2. Requisiti tecnici generali 
    2.1 Il Centro tecnico  facente  parte  di  un'organizzazione  con
funzioni   diverse   dall'intervento   tecnico   su   tachigrafi   e'
identificato all'interno di tale organizzazione. 
    2.2 Il Centro tecnico e' in grado di  effettuare,  con  i  propri
mezzi, tutti gli interventi tecnici a cui si  riferisce  il  presente
decreto e per i quali e' autorizzato. 
    2.3 Il Centro tecnico e' ubicato in luoghi di  facile  accesso  e
nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito  nella
zona. 
    2.4 Il Centro tecnico dispone di uno spazio definito  e  adeguato
all'esecuzione  degli  interventi  tecnici.  All'interno  di   questo
spazio, e' presente una zona  delimitata  con  accesso  riservato  al
personale del Centro. La zona ad accesso riservato dispone di: 
      a) Un armadio di sicurezza o una cassaforte  o  un  locale  con
serratura di sicurezza dove custodire: 
        - le apparecchiature di taratura, i sigilli, il materiale per
la sigillatura, le carte tachigrafiche e le  targhette  di  montaggio
quando non utilizzati; 
        - l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attivita', il
personale e le apparecchiature, nonche' gli stampati  da  utilizzarsi
dopo gli interventi tecnici; 
        - tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza  degli
stessi concernenti il trasferimento di dati nel caso dei soggetti  di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto. 
      b)  Una   procedura   documentata   per   la   regolamentazione
dell'ingresso alla zona recintata ad accesso  limitato  e  l'utilizzo
delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali. 
    Lo spazio dedicato alle operazioni di prova e' ad  uso  esclusivo
del Centro tecnico durante l'esecuzione delle stesse ed e' realizzato
in modo tale da garantire la riservatezza e lo svolgimento al  riparo
dalle intemperie. 
    2.5 Il Centro  tecnico  dispone  di  sistemi  telematici  per  la
trasmissione  di  informazioni  relative  agli   interventi   tecnici
effettuati. 
    2.6 Il Centro tecnico espone  le  seguenti  informazioni  per  la
consultazione da parte degli utenti: 
      a) Copia del documento d'autorizzazione in corso di validita'; 
      b) Nome del o dei responsabili tecnici e dei tecnici  abilitati
per gli interventi; 
      c) Copia della  documentazione  che  attesti  il  possesso  dei
requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo; 
      d) Orari di lavoro; 
      e) Tariffe applicate; 
      f) Eventuali restrizioni di peso o di  qualsiasi  altro  genere
per i veicoli che possono essere sottoposti ad intervento tecnico. 
    2.7 Il Centro tecnico, nelle persone  del  titolare,  dei  legali
rappresentanti   e   di   eventuali   soggetti   delegati,   risponde
dell'imparzialita' per quanto concerne le condizioni degli interventi
tecnici, che sono resi a tutti coloro che lo richiedono, senza  alcun
tipo di discriminazione e alle stesse condizioni. 
    2.8 Il Centro tecnico, nelle persone  del  titolare,  dei  legali
rappresentanti  e  di  eventuali  soggetti  delegati,   nonche'   del
personale  tecnico  garantisce   la   riservatezza   per   tutte   le
informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento
tecnico sui tachigrafi. 
    2.9 Il Centro tecnico dispone di almeno due  persone  stabilmente
dedicate alla specifica  attivita',  un  responsabile  tecnico  e  un
tecnico, che risultino nell'organigramma del Centro, anche attraverso
forme  flessibili  di  lavoro  previste  dall'ordinamento   italiano,
purche' mantenga nel tempo i requisiti  di  indipendenza  e  disponga
della necessaria documentazione di attestazione di formazione di  cui
all'art. 12 del decreto. Tali soggetti possono disporre  di  un'unica
carta tachigrafica officina. 
    2.10 Il Centro tecnico stabilisce nei suoi manuali della qualita'
le procedure per valutare periodicamente la  corretta  esecuzione  da
parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti  per  gli
interventi tecnici, prevedendo cosi' interventi correttivi fino  alla
sospensione  dallo  svolgimento  dell'attivita'  di  coloro  che   si
dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non
corretto. 
    2.11 I requisiti di conoscenza tecnica  da  parte  del  personale
tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le
specifiche tecniche  aggiornate  dell'apparecchio  di  controllo,  il
trasferimento  di  dati  e  le  applicazioni  informatiche   per   la
realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di  esercizi
pratici  sulle  apparecchiature  di  intervento  tecnico,   la   loro
parametrizzazione e la loro sigillatura. 
    2.12 I soggetti che erogano la formazione comunicano al Ministero
i nominativi delle persone in possesso dei  requisiti  di  conoscenza
tecnica di  cui  all'art.  12  del  presente  decreto,  declinati  in
dettaglio al successivo allegato 2 e tengono un  registro  con  detti
nominativi e la ragione sociale del Centro tecnico  presso  il  quale
operano. 
 
3. Requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature 
    3.1 I Centri tecnici dispongono di mezzi e di apparecchiature  di
intervento tecnico idonei e adeguati a compiere  tutte  le  attivita'
per cui sono autorizzati. Il Centro tecnico gestisce  un  elenco  dei
mezzi e delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzati  e  lo
tiene costantemente aggiornato con i dati riferiti ai controlli sugli
stessi effettuati. 
    3.2 I  Centri  tecnici  autorizzati  ad  operare  sui  tachigrafi
analogici  dispongono  delle  seguenti  dotazioni,  fatta  salva   la
possibilita'   di   prevedere   dotazioni   diverse   in    relazione
all'attivita' effettivamente svolta: 
      - Banco prova tachigrafi; 
      -  Tester  elettronico   digitale   atto   a   determinare   il
coefficiente W e a rilevare la costante K; 
      - Strumento di riferimento per il controllo interno del  tester
(es. multimetro); 
      - Lettore  analogico  a  dischi  diagrammali  o  strumentazione
equivalente; 
      - Dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici e manometro; 
      - Un manometro di riferimento; 
      - Misura lineare per la determinazione  della  lunghezza  della
circonferenza delle ruote; 
      - Fogli di registrazione (dischi) con riferimento ai modelli di
tachigrafi analogici esistenti; 
      - Pista da 20 metri o, in alternativa, banco a rulli o  diverso
strumento che permetta di realizzare, in  condizioni  di  equivalente
precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocita' di  50
± 5km/h; 
      - Un registro degli interventi tecnici eseguiti, ai sensi degli
Allegati 4, 5 e 6 del presente decreto. 
    3.3 I  Centri  tecnici  autorizzati  ad  operare  sui  tachigrafi
digitali di ogni generazione dispongono di mezzi e apparecchiature di
intervento tecnico che comprendono almeno: 
      - Una pista di almeno 1.000 metri oppure in mancanza di essa un
banco di prova o strumento che permetta di realizzare, in  condizioni
di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo  ad  una
velocita' di 50 ± 5km/h; 
      - Un'apparecchiatura  per  il  controllo  dei  parametri  e  la
calibratura dei tachigrafi digitali (tester); 
      - Un'apparecchiatura  per  il  controllo  ed  eventualmente  la
sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali; 
      - Un'apparecchiatura compatibile per lo scarico dei dati  e  un
supporto per archiviarli; 
      - Strumento di riferimento per il controllo interno del  tester
(es. multimetro); 
      -  Un  manometro  per  la  misurazione  della  pressione  degli
pneumatici; 
      - Un manometro di riferimento; 
      - Dispositivi per la realizzazione di una  nuova  targhetta  di
montaggio con il dettaglio di piu' elementi. 
    Nel caso in cui le  apparecchiature  di  intervento  tecnico  non
siano state approvate per  svolgere  la  funzione  di  determinazione
della circonferenza degli pneumatici «L», il Centro dispone di: 
      -  una  zona  in  piano  che   permetta   di   determinare   la
circonferenza degli pneumatici su almeno 1 giro della ruota e secondo
quanto disposto dalle procedure del Centro tecnico; 
      - una misura materializzata della lunghezza per la  rilevazione
dello sviluppo a terra pneumatici. 
    3.4 I  Centri  tecnici  che  operano  sui  tachigrafi  di  ultima
generazione sono dotati di strumentazione tecnica  idonea  a  operare
con il tachigrafo intelligente e possiedono dispositivi per  eseguire
le seguenti attivita': 
      -  verifica  del  sistema  GNSS   (localizzazione   satellitare
connessa al tachigrafo); 
      - verifica del sistema DSRC (diagnosi precoce  remota  dedicato
ai controlli su strada); 
      - tracciamento del numero  di  sigillo  utilizzato  durante  il
controllo periodico. 
    3.5 Le apparecchiature utilizzate per gli interventi tecnici sono
identificate   anche   in   apposito   elenco   e   provviste   della
documentazione di cui alla Tabella 1. 
    3.6 I Centri  tecnici  garantiscono  che  le  apparecchiature  di
intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite  in  modo
tale da garantirne  l'idoneita'  permanente  per  l'uso  a  cui  sono
destinate. 
    3.7 Le apparecchiature di intervento  tecnico  sono  protette  da
possibili manipolazioni. 
    3.8 La strumentazione rispetta il seguente schema di requisiti  e
controlli riportato nella tabella 1: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    3.9 Unioncamere definisce nelle linee guida di  cui  all'art.  19
comma  5  le  indicazioni  operative  riguardanti  le  modalita'   di
esecuzione e di attestazione delle verificazioni periodiche  eseguite
dalle Camere di commercio sugli strumenti dei Centri tecnici. 
    3.10 Il Centro tecnico dispone di procedure  documentate  per  il
trattamento di apparecchiature  di  intervento  tecnico  difettose  o
fuori dell'errore massimo ammesso. Queste  ultime  sono  messe  fuori
servizio separandole dalle altre e contrassegnandole con etichette  o
marchi visibili. Dette apparecchiature prima di essere messe di nuovo
in  servizio  sono  sottoposte   a   controllo   conformemente   alle
disposizioni di cui al punto 3.8. 
    3.11 Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature di intervento
tecnico difettose,  il  Centro  tecnico  valuta  tempestivamente  gli
effetti  sugli  interventi  realizzati  in  precedenza   con   queste
apparecchiature e si attiva  per  il  ripristino  della  conformita',
informandone il cliente e, se del caso, la Camera di commercio. 
    3.12 Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il
processo di intervento tecnico e'  garantita  la  compatibilita'  dei
programmi  con  i   tachigrafi   per   i   quali   si   e'   ottenuta
l'autorizzazione. 
    3.13 Il Centro tecnico cura l'integrita'  dell'etichetta  apposta
sulle  apparecchiature  di  intervento  tecnico  dal  laboratorio  di
taratura e indica in modo chiaro, tramite etichette, la data  in  cui
e' stato effettuato il  controllo  interno  e  quella  del  controllo
successivo previsto. 
    3.14 Il Centro tecnico tiene i registri  dei  controlli  interni,
delle verifiche periodiche e delle tarature eseguite. 
 
4. Codice del Centro tecnico (art. 13, comma 1) 
    4.1 Il codice e' composto come segue: 
 
                             I3 YYY ZZZZ 
 
    dove 
      «YYY» rappresenta un numero di codifica delle province, in base
all'ubicazione del Centro tecnico secondo il seguente elenco e «ZZZZ»
rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    4.2 Nel caso dei Centri tecnici di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'art.  5  del  presente  decreto,  qualora  limitino  la  propria
attivita' alla prima installazione e all'attivazione dei  tachigrafi,
al codice di cui al punto 4.1 dopo «I3» e prima di «YYY ZZZZ»,  viene
aggiunta una sigla alfabetica composta da due lettere. 
 
5. Registro degli interventi tecnici (art. 15, comma 1) 
    5.1 Il registro riporta i seguenti dati: 
      a)  Ragione  sociale  o  denominazione  del  Centro  tecnico  e
indirizzo della sede operativa; 
      b) Codice assegnato. 
    5.2 Per ciascun intervento tecnico effettuato,  si  registrano  i
seguenti dati, se pertinenti: 
      a) Il numero di ordine; 
      b) La data; 
      c) Il tipo di intervento tecnico; 
      d) Intervento di 
        * Calibratura, 
        * Controllo periodico, 
        * Riparazione; 
      e) Trasferimento dati  /  certificazione  di  intrasferibilita'
dati; 
      f) La marca del tachigrafo; 
      g) Il contrassegno di omologazione del tachigrafo; 
      h) Il numero di fabbricazione del tachigrafo; 
      i) La lettura dell'odometro; 
      l) Il numero di immatricolazione del veicolo; 
      m) La categoria del veicolo; 
      n) La marca del veicolo; 
      o) La circonferenza effettiva  degli  pneumatici  delle  ruote,
espressa con «l =...mm»; 
      p) Le dimensioni degli pneumatici montati; 
      q) Il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con  «w
=... imp/km»; 
      r) La costante del tachigrafo digitale, espressa con «k =  ....
imp/km»; 
      s) Il valore della velocita' massima impostata sul  tachigrafo,
espresso con «v =... km/h». 
    Sul registro e' indicato il nome del tecnico  che  ha  effettuato
l'intervento tecnico. 
6. Targhetta di montaggio 
    6.1 La targhetta di montaggio ha le seguenti caratteristiche: 
      a) dimensioni minime: 50mm x 80 mm; 
      b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata. 
    6.2 Oltre ai dati  richiesti  dall'Allegato  IB  del  regolamento
(CEE) N. 3821/85 e IC al regolamento di  esecuzione  2016/799,  sulla
targhetta e' riportato il codice del Centro tecnico. 
    6.3  Nella  targhetta  di  montaggio  sono  riportate  almeno  le
indicazioni   seguenti,   compatibilmente   alla   generazione    del
tachigrafo: 
      a) nome,  indirizzo  o  denominazione  commerciale  del  Centro
tecnico autorizzato; 
      b) coefficiente caratteristico del veicolo, in forma  di  «w  =
... imp/km»; 
      c) costante dell'apparecchio di controllo, in forma di «k = ...
imp/km»; 
      d) circonferenza effettiva degli  pneumatici  delle  ruote,  in
forma di «l = ... mm»; 
      e) dimensioni degli pneumatici; 
      f)  data  in  cui   sono   stati   misurati   il   coefficiente
caratteristico  del  veicolo  e  la  circonferenza  effettiva   degli
pneumatici delle ruote; 
      g) numero di identificazione del veicolo; 
      h) presenza (o meno) di un dispositivo GNSS esterno; 
      i) numero di serie del dispositivo GNSS esterno; 
      l) numero di serie del dispositivo di comunicazione remota; 
      m) numero di serie di tutti i sigilli apposti; 
      n) parte  del  veicolo  su  cui  e'  montato  l'adattatore,  se
presente; 
      o) parte del veicolo su cui e' montato il sensore di movimento,
se non e' collegato alla scatola del cambio o se non viene utilizzato
un adattatore; 
      p) descrizione del colore del cavo che collega  l'adattatore  e
la parte del veicolo che fornisce gli impulsi in entrata; 
      q)  numero  di  serie  del  sensore  di  movimento  incorporato
dell'adattatore. 
 
7. Sigilli 
    7.1 I sigilli di protezione da applicare sulle apparecchiature di
intervento tecnico e sul tachigrafo  si  distruggono  al  distacco  o
all'apertura. 
    7.2 I sigilli summenzionati apposti sul tachigrafo possono essere
tolti: 
      - in caso d'emergenza; 
      - per  installare,  regolare  o  riparare  un   limitatore   di
velocita' o  qualsiasi  altro  dispositivo  inteso  a  migliorare  la
sicurezza stradale,  a  condizione  che  l'apparecchio  di  controllo
continui a funzionare in modo affidabile e corretto e sia risigillato
da un Centro tecnico autorizzato immediatamente dopo  l'installazione
del limitatore di velocita'  o  di  un  altro  dispositivo  inteso  a
migliorare la sicurezza stradale, oppure  entro  sette  giorni  negli
altri casi; 
      - per la loro sostituzione  preventiva  in  caso  di  controlli
periodici sui tachigrafi intelligenti indicati  nell'Allegato  IC  la
cui apposizione e' responsabilita' delle officine. 
    L'eventuale   rimozione   dei   sigilli   e'   oggetto   di   una
giustificazione  scritta,  tenuta   a   disposizione   dell'autorita'
competente, e la  loro  sostituzione  avviene  previo  controllo  del
tachigrafo da parte di un'officina autorizzata. 
    7.3 Relativamente ai sigilli sui tachigrafi,  sono  sigillate  le
seguenti parti: 
      a)  qualsiasi  connessione  che,  se   scollegata,   causerebbe
modifiche o perdite di dati non rilevabili (cio'  puo',  ad  esempio,
valere  per  il  sensore  di  movimento  montato  sul   cambio,   per
l'adattatore per i veicoli delle categorie M1/N1, per il  dispositivo
GNSS esterno o per l'unita' elettronica di bordo); 
      b) la targhetta di montaggio, a meno che  non  sia  affissa  in
modo da non poter essere  rimossa  senza  distruggere  le  iscrizioni
poste sulla stessa. 
    7.4 I sigilli da apporre sui  tachigrafi  intelligenti  hanno  un
numero di identificazione assegnato dal fabbricante con  le  seguenti
caratteristiche: 
      a) il numero e' unico e diverso da qualsiasi  altro  numero  di
sigillo assegnato da altri fabbricanti di sigilli; 
      b) il numero  d'identificazione  unico  del  sigillo  e'  cosi'
composto:  MM  NNNNNNNN,  con  iscrizione  indelebile,  dove  MM   e'
l'identificazione unica del fabbricante  (registrazione  nella  banca
dati  gestita  dalla  Commissione  europea)  e  NNNNNNNN  il   valore
alfanumerico del sigillo, unico nel settore del fabbricante; 
      c) i sigilli hanno uno spazio libero in cui  i  Centri  tecnici
autorizzati aggiungono un marchio speciale rappresentato  dal  codice
identificativo assegnato dal Ministero, in conformita'  all'art.  22,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n.  165/2014  e  tale  marchio  non
copre il numero di identificazione del sigillo; 
      d) i fabbricanti di sigilli sono registrati in una  banca  dati
dedicata e rendono pubblici i  loro  numeri  di  identificazione  dei
sigilli  attraverso  una  procedura   che   sara'   stabilita   dalla
Commissione europea; 
      e) i Centri  tecnici  autorizzati  ad  operare  sui  tachigrafi
intelligenti, nel quadro del  regolamento  (UE)  n.  165/2014,  usano
esclusivamente sigilli dei fabbricanti elencati nella banca  dati  di
cui al punto 7.4 d) del presente Allegato; 
      f) i fabbricanti di sigilli e i loro distributori conservano  i
documenti attestanti la completa tracciabilita' dei sigilli  venduti,
da utilizzare nel quadro  del  regolamento  (UE)  n.  165/2014  e  li
presentano alle autorita' nazionali competenti, ove richiesto; 
      g) i numeri di identificazione unici dei sigilli sono  visibili
sulla targhetta di montaggio. 
 
8. Modello di rapporto tecnico 
    8.1 Il  rapporto  tecnico  e'  predisposto  secondo  il  seguente
schema: 
      a) Data del rapporto; 
      b) Ragione sociale del Centro tecnico; 
      c) Codice assegnato; 
      d) Indirizzo completo; 
      e) Tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome); 
      f) Tipo di intervento effettuato: 
        ( ) Installazione di un tachigrafo, 
        ( ) Attivazione di un tachigrafo, 
        ( ) Calibratura di un tachigrafo, 
        ( ) Controllo periodico di un tachigrafo, 
        ( ) Riparazione di un tachigrafo, 
        ( ) Trasferimento di dati di un tachigrafo; 
      g) Identificazione ed altri dati del veicolo; 
      h) Numero di immatricolazione; 
      l) Marca; 
      m) Proprietario; 
      n) Lettura dell'odometro; 
      o) Dimensione degli pneumatici montati; 
      p) Valore di regolazione del limitatore di  velocita,  espresso
con «v = .... km/h». 
    8.2 Identificazione del tachigrafo: 
      a) Marca; 
      b) Modello; 
      c) Contrassegno di omologazione; 
      d) Numero di serie. 
    8.3 Dati dei sigilli: 
      a) numero di identificazione assegnato dal fabbricante; 
      b) numero d'identificazione unico. 
    8.4 Misurazioni effettuate: 
      a)  Circonferenza  effettiva  degli  pneumatici  delle   ruote,
espressa con «1 = ... mm»; 
      b) Coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con  «w  =
.... imp/km»; 
      c) Costante del tachigrafo digitale, espressa  con  «k  =  ....
imp/km». 
    8.5 In caso di controllo periodico  del  tachigrafo  indicare  il
risultato: 
      ( ) Positivo; 
      ( ) Negativo. 
    8.6 In ogni rapporto tecnico i Centri indicano gli eventuali casi
di  rimozione  dei  sigilli  o  di  rilevazione  di  dispositivi   di
manipolazione. 
    8.7  Il  rapporto  tecnico  e'  completato   con   le   eventuali
osservazioni, la firma del tecnico, il timbro del Centro e  la  firma
dell'utente. 
    8.8 Il rapporto tecnico e' redatto in duplice originale,  di  cui
un esemplare e' consegnato al cliente e  l'altro  e'  conservato  dal
Centro tecnico per almeno due anni dalla sua  esecuzione  e  messo  a
disposizione delle autorita' competenti ove richiesto. 
 
9. Modello di rapporto sul trasferimento dati 
    Il rapporto  sul  trasferimento  dei  dati  contiene  i  seguenti
elementi. 
    9.1 Dati del Centro tecnico: 
      - ragione sociale del Centro, indirizzo, codice assegnato; 
      - informazioni riportate sulla carta dell'officina; 
      - nome del tecnico che ha effettuato l'intervento. 
    9.2 Dati del veicolo: 
      - numero di immatricolazione, numero  di  telaio,  fabbricante,
modello; 
      - nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa di trasporto,
informazioni  riportate  sulla  carta  tachigrafica  dell'impresa  di
trasporto. 
    9.3 Dati dell'unita' elettronica di bordo: 
      - marca, modello, numero di serie, anno di fabbricazione; 
      - posizione dell'unita' nella cabina; 
      - numero di omologazione. 
    9.4 Dati dei sigilli: 
      - numero di identificazione assegnato dal fabbricante; 
      - numero d'identificazione unico; 
      - numero assegnato dal Centro tecnico. 
    9.5 Dettagli del trasferimento 
    Indicare se: 
      E' stato possibile visualizzare i dati SI/NO 
      E' stato possibile stampare i dati SI/NO 
      E' stato possibile trasferire i dati SI/NO 
      E' stato possibile scaricare i dati SI/NO 
      I dati sono stati inviati all'impresa SI/NO 
    Data di trasferimento dei dati dell'unita elettronica di bordo. 
    Indicare: 
      Valore hash/ firma digitale dei dati trasferiti o  anomalia  di
registrazione; 
      Valore hash/ firma digitale dei dati forniti. 
    9.6 Il rapporto contiene le seguenti dichiarazioni: 
      «Il presente documento attesta che e' stato possibile / non  e'
stato possibile trasferire i dati  nell'unita  elettronica  di  bordo
sopra identificata a seguito della richiesta scritta della  ditta  di
trasporti. 
      Il presente  documento  attesta,  inoltre,  che  non  e'  stato
possibile spedire i dati alla ditta di trasporti e  viene  rilasciato
come certificato di intrasferibilita', in conformita' quanto previsto
dagli allegati tecnici relativi diverse generazioni di tachigrafo.» 
    ovvero 
      «I dati sopra identificati sono stati  inviati  alla  ditta  di
trasporti, in conformita' di quanto stabilito dagli allegati  tecnici
relativi alle diverse generazioni di tachigrafo. 
      Il presente documento e' stato rilasciato in conformita'  delle
procedure  stabilite  dall'autorita'  competente   della   Repubblica
italiana.» 
    9.7 Il rapporto e' completato con la firma  del  tecnico  che  ha
effettuato l'intervento e' conservato per i due anni successivi  alla
sua esecuzione. 
 
10. Controlli periodici 
    10.1 I tachigrafi montati sugli  autoveicoli  sono  sottoposti  a
controlli  almeno  ogni  due  anni.  Tali  controlli  possono  essere
effettuati anche in occasione delle  ispezioni  tecniche  complessive
dei veicoli. 
    10.2 Per  i  tachigrafi  analogici  sono  verificati  i  seguenti
elementi: 
      - il corretto funzionamento dell'apparecchio; 
      - la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio; 
      - la presenza della targhetta di montaggio; 
      - l'integrita'  dei  sigilli  dell'apparecchio  e  degli  altri
elementi di montaggio; 
      - la circonferenza effettiva degli pneumatici. 
    10.3 I controlli periodici degli  apparecchi  hanno  luogo  anche
dopo  ogni  riparazione  degli  stessi,  dopo   ogni   modifica   del
coefficiente  caratteristico  del  veicolo  o   della   circonferenza
effettiva degli pneumatici, dopo un periodo  di  ora  UTC  errata  di
oltre  venti  minuti,  dopo  la   modifica   del   VRN   (numero   di
immatricolazione del veicolo). 
    10.4 Per i tachigrafi digitali e per i tachigrafi intelligenti il
controllo riguarda: 
      a)  lo  stato  di  buon   funzionamento   dell'apparecchio   di
controllo, compresa la funzione di memorizzazione di dati nelle carte
tachigrafiche e la  comunicazione  con  i  lettori  di  comunicazione
remota; 
      b) la conformita' alle disposizioni dei  punti  3.2.1  e  3.2.2
dell'Allegato  IC  (Regolamento  di  esecuzione   (UE)   2016/799   e
ss.mm.ii.) relative alle tolleranze massime in sede di installazione; 
      c) la conformita' alle  disposizioni  dei  punti  3.2.3  e  3.3
dell'Allegato  IC  (Regolamento  di  esecuzione   (UE)   2016/799   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      d) la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio  di
controllo; 
      e) che siano apposte la targhetta di montaggio, quali  definite
nei requisiti degli Allegati rispettivi IB (al regolamento 3821/85) e
IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii); 
      f) le dimensioni degli pneumatici e la circonferenza  effettiva
degli stessi; 
      g) che l'apparecchio non sia collegato ad alcun dispositivo  di
manipolazione; 
      h) che i  sigilli  siano  correttamente  collocati,  integri  e
leggibili e  che  i  loro  numeri  di  identificazione  siano  validi
(fabbricante dei sigilli  presente  nella  banca  dati  della  CE)  e
corrispondano alle iscrizioni sulla targhetta di montaggio. 
    10.5 Se, dopo  l'ultima  verifica  effettuata,  si  riscontra  il
verificarsi una delle anomalie elencate al punto 3.9 (Rilevamento  di
anomalie e/o guasti) dell'Allegato IC (Regolamento di esecuzione (UE)
2016/799 e ss.mm.ii.) e  se  i  fabbricanti  del  tachigrafo  e/o  le
autorita' nazionali ritengono che essa possa comportare rischi per la
sicurezza dell'apparecchio, il Centro tecnico: 
      a) confronta i dati di identificazione del sensore di movimento
collegato alla scatola del cambio con quelli del sensore di movimento
registrati nell'unita' elettronica di bordo ad esso accoppiata; 
      b) verifica se le informazioni  riportate  sulla  targhetta  di
montaggio corrispondono a quelle contenute nell'unita' elettronica di
bordo; 
      c) verifica se il numero di serie e il numero  di  omologazione
del sensore di movimento, se stampati sul corpo del  sensore  stesso,
corrispondono alle informazioni memorizzate  nella  memoria  di  dati
dell'apparecchio di controllo; 
      d) confronta gli  eventuali  dati  di  identificazione  apposti
sulla targhetta segnaletica del dispositivo GNSS esterno  con  quelli
memorizzati nella memoria di dati dell'unita' elettronica di bordo; 
      e) redige apposita relazione di controllo nella quale annota le
risultanze dei controlli eseguiti e riporta le  eventuali  effrazioni
di sigilli o il rinvenimento di dispositivi di manipolazione; 
      f) conserva i rapporti di controllo redatti per almeno due anni
e li pone a disposizione delle competenti Autorita'  a  richiesta  di
quest'ultime. 
    10.6 I controlli  di  cui  al  punto  precedente  comportano  una
calibratura  e  una  sostituzione  preventiva  dei  sigilli,  la  cui
applicazione e' sotto la responsabilita' dei Centri tecnici.