(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
 
Variazioni aziendali (Art. 11) 
 
    1. Il Ministero, in  qualita'  di  Autorita'  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione,  su   istanza   presentata   dal   Centro   tecnico
interessato per il tramite della Camera di commercio  competente  per
territorio, ricorrendone i presupposti di cui  al  presente  decreto,
apporta  modifiche  al  provvedimento  autorizzativo  precedentemente
emesso. 
    2. Nel caso avvengano variazioni  della  sola  sede  legale,  non
coincidente con la sede operativa, o della toponomastica  dei  luoghi
interessati o si e' in presenza del recesso di uno piu'  soci,  senza
variazioni  di  ragione  o  denominazione  sociale,   il   Ministero,
acquisendo la documentazione  da  parte  della  Camera  di  commercio
competente, prende atto della variazione, non essendo mutati elementi
essenziali che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione. 
    3. Qualora nel Centro tecnico autorizzato intervengano variazioni
di  elementi   essenziali   che   hanno   determinato   il   rilascio
dell'autorizzazione,   quali   il   mutamento    della    titolarita'
dell'impresa,  della  natura  giuridica,  della  sede  operativa,  la
cessione o l'affitto  di  ramo  d'azienda  inerente  l'attivita'  del
Centro tecnico, la donazione o l'acquisizione per eredita', il Centro
tecnico presenta telematicamente specifica istanza di  variazione  al
Ministero, per il  tramite  della  Camera  di  commercio  competente,
contenente la  relativa  documentazione  che,  a  seconda  dei  casi,
consistera' in: 
      a) Copia dell'atto notarile di cessione o affitto  (da  cui  si
desuma, fra l'altro, la continuita' aziendale); 
      b) Copia dell'atto di successione o donazione; 
      c) Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di cui ai  punti
1 e 2 dell'allegato I del presente decreto; 
      d) Altre dichiarazioni  necessarie  in  relazione  alla  natura
della variazione. 
    4. Nei casi di cui al  precedente  punto  3,  il  Centro  tecnico
autorizzato sospende la  propria  attivita'  sino  al  pronunciamento
espresso del Ministero.