Allegato 3 Variazioni aziendali (Art. 11) 1. Il Ministero, in qualita' di Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, su istanza presentata dal Centro tecnico interessato per il tramite della Camera di commercio competente per territorio, ricorrendone i presupposti di cui al presente decreto, apporta modifiche al provvedimento autorizzativo precedentemente emesso. 2. Nel caso avvengano variazioni della sola sede legale, non coincidente con la sede operativa, o della toponomastica dei luoghi interessati o si e' in presenza del recesso di uno piu' soci, senza variazioni di ragione o denominazione sociale, il Ministero, acquisendo la documentazione da parte della Camera di commercio competente, prende atto della variazione, non essendo mutati elementi essenziali che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione. 3. Qualora nel Centro tecnico autorizzato intervengano variazioni di elementi essenziali che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, quali il mutamento della titolarita' dell'impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l'affitto di ramo d'azienda inerente l'attivita' del Centro tecnico, la donazione o l'acquisizione per eredita', il Centro tecnico presenta telematicamente specifica istanza di variazione al Ministero, per il tramite della Camera di commercio competente, contenente la relativa documentazione che, a seconda dei casi, consistera' in: a) Copia dell'atto notarile di cessione o affitto (da cui si desuma, fra l'altro, la continuita' aziendale); b) Copia dell'atto di successione o donazione; c) Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato I del presente decreto; d) Altre dichiarazioni necessarie in relazione alla natura della variazione. 4. Nei casi di cui al precedente punto 3, il Centro tecnico autorizzato sospende la propria attivita' sino al pronunciamento espresso del Ministero.