Art. 3 
 
           Servizi per la circolarita' dei dati anagrafici 
                      e per l'interoperabilita' 
 
  1. L'ID ANPR e' reso disponibile, ai sensi dell'art.  50  del  CAD,
anche  mediante  i  servizi  resi  fruibili  per  il  tramite   della
Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui  all'art.  50-ter  del
CAD, con le modalita' previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1).
Il medesimo disciplinare reca anche le modalita'  di  accesso  all'ID
ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento. 
  2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e  i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b)  del  CAD,  utilizzano  l'ID
ANPR come chiave di ricerca primaria per  garantire  la  circolarita'
dei dati anagrafici e l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche
dati delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di  pubblici
servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD. 
  3. Decorso un anno dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  la
consultazione dei dati in ANPR e' consentita  esclusivamente  con  ID
ANPR.