Art. 3 Servizi per la circolarita' dei dati anagrafici e per l'interoperabilita' 1. L'ID ANPR e' reso disponibile, ai sensi dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art. 50-ter del CAD, con le modalita' previste dal disciplinare tecnico (Allegato 1). Il medesimo disciplinare reca anche le modalita' di accesso all'ID ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento. 2. I servizi di cui al comma 1 sono resi disponibili entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b) del CAD, utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD. 3. Decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto la consultazione dei dati in ANPR e' consentita esclusivamente con ID ANPR.