IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  resilience  facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  che
prevede,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di  gestione,   di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina, ed in  particolare  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»; 
  Visto in particolare l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7,  7-bis,  7-ter  e
13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 
  Visto il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, con il quale e' istituto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di
opere indifferibili» (di seguito «Fondo»), con una dotazione di 1.500
milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni  2024  e  2025  e
1.300 milioni di euro per l'anno 2026; 
  Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del  2022,  n.
115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.
142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7  e'  incrementato
di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni agli interventi del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere
di cui all' art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8  maggio  2020,  n.  31,
secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi   del   comma   7-bis   e
relativamente alle procedure di affidamento  di  lavori  delle  opere
avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione  deve  essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le  eventuali  risorse  eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi  di  cui  al  secondo  periodo,
rimangono nella disponibilita' del Fondo  per  essere  utilizzate  ai
sensi dei commi 7 e seguenti.»; 
  Tenuto conto che  la  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  recante
Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 1,
comma 501, ha previsto la riduzione per l'importo complessivo di  400
milioni di euro della dotazione  del  «Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma  2,  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; 
  Considerato, pertanto, che la dotazione del Fondo di  cui  all'art.
26, comma 7, del decreto-legge n.  50  del  2022,  come  rifinanziato
dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022,  n.  115,
e' pari a complessivi 8.400 milioni di euro, di cui  900  milioni  di
euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti  complementari
al PNRR; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre  2022,
n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo
per l'avvio di opere indifferibili; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n.  52  del  2
marzo 2023 con il quale, ad  esito  delle  verifiche  condotte  dalle
amministrazioni statali responsabili degli interventi  nonche'  delle
interlocuzioni con il Dipartimento della  Ragioneria  generale  delle
Stato, si e'  provveduto  ad  approvare  l'elenco  degli  interventi,
precedentemente ricompresi negli Allegati  1  e  2  del  decreto  del
Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per  i  quali  e'
stato  riscontrato  il  requisito  dell'avvio  della   procedura   di
affidamento  entro  il  31  dicembre  2022  nonche'  l'elenco   degli
interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno
proceduto alla validazione delle  informazioni  inserite  dagli  enti
locali attuatori  con  le  modalita'  indicate  dalla  circolare  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  n.  37  del  9
novembre 2022 e con riguardo ai quali  si  provvede  all'assegnazione
definitiva delle risorse del Fondo; 
  Considerato che, con il predetto decreto, sono state  assegnate  le
risorse del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del  decreto-legge  n.
50  del  2022,  come  rifinanziato  dall'art.  34,   comma   1,   del
decreto-legge 9  agosto  del  2022,  n.  115,  per  complessivi  euro
5.976.350.648,54; 
  Visto il comma 2 dell'art. 10  del  decreto-legge  n.  176  del  18
novembre 2022, convertito con modificazioni dalla  legge  13  gennaio
2023,  n.  6,  ai  sensi  del  quale  «  Alle   stazioni   appaltanti
destinatarie di  finanziamenti  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  o  del  Piano  nazionale  per  gli   investimenti
complementari (PNC) che, pur in possesso  dei  requisiti,  non  hanno
avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio  2022,   n.   91,   e   non   risultano   beneficiarie   delle
preassegnazioni di cui all'art. 29  del  decreto-legge  23  settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, e all'art. 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 2022, ma che  comunque  procedano  entro  il  31
dicembre 2022 all'avvio delle procedure  di  affidamento  dei  lavori
ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6  del  citato
art. 26 del decreto-legge n. 50 del  2022  possono  essere  assegnati
contributi, a valere sulle risorse  residue  disponibili  al  termine
della procedura di assegnazione delle risorse del fondo,  finalizzati
a fronteggiare gli incrementi di costo  derivanti  dall'aggiornamento
dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato art.  26.  Con  decreto
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di attuazione del presente comma.» 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del  27
dicembre 2022, con il quale, ai sensi del menzionato art. 10, comma 2
dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, e'  stata
disciplinata la procedura di accesso e di assegnazione delle  risorse
del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ai soggetti i  quali,
pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto  accesso  al  predetto
Fondo e  non  risultano  beneficiari  delle  preassegnazioni  di  cui
all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e  dell'art.
7 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  213  del  12  settembre
2022; 
  Tenuto conto delle domande  presentate  dalle  stazioni  appaltanti
titolari dei CUP mediante l'apposita piattaforma informatica  in  uso
presso il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai
sensi dell'art. 3 del  menzionato  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, nonche' delle istanze che, a
seguito della verifica istruttoria sul contenuto  delle  domande,  le
amministrazioni  statali  hanno  provveduto  ad  inoltrare  per   gli
interventi dalle stesse finanziati  o  rientranti  nei  programmi  di
investimento dei quali risultano titolari; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4, commi 2  e  3,  del  citato
decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193  del  27  dicembre
2022,  all'esito  della  procedura  di  riscontro,  con  decreto  del
Ragioniere generale dello Stato si provvede alla determinazione della
graduatoria degli interventi nonche' all'assegnazione  delle  risorse
del Fondo agli interventi, nei limiti delle risorse disponibili e  di
quelle eventualmente derivanti dalle rinunzie espresse da parte delle
stazioni appaltanti alla data del 31 dicembre 2022; 
  Tenuto conto degli esiti  della  predetta  procedura  di  riscontro
condotta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  sui
propri sistemi  informativi  ai  sensi  dell'art.  4  del  menzionato
decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193  del  27  dicembre
2022  nonche'  delle  interlocuzioni  intercorse  tra   il   predetto
Dipartimento e le Amministrazioni statali istanti; 
  Considerato  che  le  risorse  residue  del  Fondo,  tenuto   conto
esclusivamente di quelle  autorizzate  dall'art.  26,  comma  7,  del
decreto-legge  n.  50  del  2022  e  dall'art.  34,  comma   1,   del
decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, che si  rendono  disponibili
per  essere  destinate  alla  procedura  prevista  dal  decreto   del
Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022 ai  sensi
del citato art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 176 del  2022  sono
pari a euro 2.423.649.351,46; 
  Tenuto  conto  che  le  risorse   disponibili   sul   Fondo,   come
precedentemente individuate, risultano sufficienti  a  soddisfare  il
fabbisogno finanziario discendente da tutte le  richieste  presentate
secondo la procedura  di  cui  al  predetto  decreto  del  Ragioniere
generale  dello  Stato  n.  193  del  27  dicembre   2022,   pari   a
complessivi euro  89.608.860,94  e  che,  pertanto,  non  si  ritiene
necessario provvedere  alla  definizione  di  una  graduatoria  degli
interventi. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Approvazione dell'allegato e assegnazione delle risorse 
 
  1. In attuazione dell'art. 4 del decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, e' approvato  l'Allegato  1,
che costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  contenente
l'elenco degli interventi oggetto delle  domande  di  accesso  per  i
quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio
delle opere indifferibili, rispettivamente per euro 61.528.492,94 per
gli interventi rientranti nel  PNRR  e  euro  28.080.368,00  per  gli
interventi  rientranti  nel  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, i cui dati procedurali e finanziari sono stati
validati dalle Amministrazioni  statali  istanti  e  riscontrati  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui propri sistemi
informativi.