Art. 2 Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2023 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta __________ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo dell'allegato, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo _opere_indifferibili/