Art. 2 
 
              Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio 
 
  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei  singoli
progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle  risorse
della richiamata  validazione  (assegnazione  definitiva).  Gli  enti
locali, entro i successivi dieci giorni, sono  tenuti  ad  aggiornare
tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma  finanziario,
anche detto piano dei costi. 
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 marzo 2023 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                     dello Stato      
                                                       Mazzotta       

                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il  testo   del   decreto,   comprensivo   dell'allegato,   sara'
disponibile      alla      pagina      del       sito       internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora
ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo
_opere_indifferibili/