Art. 7 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno, approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari. 
  2. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la
Commissione disponga diversamente. 
  3.  La  Commissione  puo'  avvalersi  dell'opera  di  agenti  e  di
ufficiali di polizia giudiziaria e di  tutte  le  collaborazioni  che
ritiene necessarie. 
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati. 
  5. Le spese per il  funzionamento  della  Commissione,  nel  limite
massimo di 35.000 euro per l'anno 2023 e di 75.000 euro per  ciascuno
degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati. 
 
    Roma, 12 aprile 2023 
 
                                               Il Presidente: Fontana