Art. 7 Organizzazione interna 1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. 4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 35.000 euro per l'anno 2023 e di 75.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Roma, 12 aprile 2023 Il Presidente: Fontana