Art. 5 Interventi finanziabili, destinatari dei servizi e spese ammissibili 1. Gli EDIH erogano i servizi di cui al punto 1 della decisione della Commissione europea C(2021) 7911 del 10 novembre 2021 e, nello specifico: test e sperimentazione (testing before investing); formazione e sviluppo delle competenze; sostegno all'accesso ai finanziamenti; networking e accesso agli ecosistemi dell'innovazione. 2. I destinatari finali dei servizi erogati dagli EDIH sono le imprese, in particolare PMI, nonche' le amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento. 3. Il contributo nazionale alle attivita' connesse all'erogazione di servizi alle imprese da parte degli EDIH si configura come aiuto di Stato ed e' concesso nei limiti delle intensita' di aiuto massime stabilite dal regolamento GBER e dal regolamento «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle soglie di esenzione in essi previste, come specificatamente indicato nell'allegato A al presente decreto secondo il servizio erogato, in relazione all'attivita' e alla dimensione d'impresa. 4. Ai destinatari finali i finanziamenti sono trasferiti nella forma di servizi erogati. Alla scadenza della Convenzione di sovvenzione, di cui al successivo art. 6, viene valutato se tale condizione e' stata soddisfatta e, in caso contrario, il finanziamento concesso e' recuperato maggiorato degli interessi. 5. Il contributo nazionale riferito alle attivita' finalizzate all'erogazione di servizi alle amministrazioni del settore pubblico non concorre al raggiungimento dei target. 6. I CC erogano i servizi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 settembre 2017, n. 214 e, nello specifico: orientamento alle imprese; formazione e sviluppo delle competenze digitali; gestione dei bandi per l'attuazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese. 7. I destinatari dei servizi erogati dai CC sono le imprese, in particolare PMI, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, come specificatamente indicato nell'allegato A al presente decreto in funzione del servizio erogato. 8. Le attivita' finanziate dai CC, tra quelle previste dagli articoli 25, 27, 28 e 31 del regolamento GBER, devono essere funzionali al rafforzamento degli investimenti effettuati in termini di know-how ed attrezzature, per ampliare l'offerta di servizi offerti alle imprese in termini qualitativi e quantitativi e per raggiungere un numero maggiore di imprese, con particolare riferimento ai target previsti dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021. 9. Le attivita' finanziate dai centri di trasferimento tecnologico devono essere conformi al principio DNSH, in coerenza con l'art. 17 del regolamento (UE) 852/2020 ed alla pertinente normativa ambientale europea e nazionale. Pertanto, sono escluse le attivita' di cui al seguente elenco: i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/ 01)); ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attivita' conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. 10. L'individuazione puntuale dei costi e delle spese ammissibili, nonche' i criteri e i termini per l'ammissibilita' delle stesse, sara' prevista nelle Convenzioni di sovvenzione, in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, nel rispetto della corretta applicazione della normativa sia italiana sia europea gia' menzionate, nonche' nei limiti di quanto non diversamente stabilito dal PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi. 11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non e' recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali. 12. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile. 13. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato. 14. Il progetto decorre dalla data indicata nella Convenzione di sovvenzione; nel rispetto della tempistica del PNRR il progetto deve in ogni caso concludersi entro la data del 31 ottobre 2025. Ai fini del rispetto dei target previsti dal PNRR non e' autorizzata alcuna estensione della durata del progetto oltre i termini sopra descritti. 15. Entro il termine di cui al precedente comma, le attivita' connesse al progetto finanziato devono essere concluse ed i relativi target finali conseguiti; tutte le attivita' e le spese effettivamente sostenute per il progetto devono essere rendicontate dal soggetto attuatore al Ministero, secondo le modalita' indicate nella Convenzione di sovvenzione in conformita' a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza». 16. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, ivi inclusi i meccanismi di natura fiscale, quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 241/2021 e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 31 dicembre 2021, n. 33. 17. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto dalla Convenzione di sovvenzione.