Art. 5 
 
          Interventi finanziabili, destinatari dei servizi 
                         e spese ammissibili 
 
  1. Gli EDIH erogano i servizi di cui al  punto  1  della  decisione
della Commissione europea C(2021) 7911 del 10 novembre 2021 e,  nello
specifico:  test  e  sperimentazione  (testing   before   investing);
formazione e  sviluppo  delle  competenze;  sostegno  all'accesso  ai
finanziamenti; networking e accesso agli ecosistemi dell'innovazione. 
  2. I destinatari finali dei servizi  erogati  dagli  EDIH  sono  le
imprese, in particolare PMI, nonche'  le  amministrazioni  pubbliche,
nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di
riferimento. 
  3. Il contributo nazionale alle attivita'  connesse  all'erogazione
di servizi alle imprese da parte degli EDIH si configura  come  aiuto
di Stato ed e' concesso nei limiti delle intensita' di aiuto  massime
stabilite dal regolamento GBER e dal regolamento  «de  minimis»,  nel
rispetto delle  condizioni  e  delle  soglie  di  esenzione  in  essi
previste, come specificatamente indicato nell'allegato A al  presente
decreto secondo il servizio erogato,  in  relazione  all'attivita'  e
alla dimensione d'impresa. 
  4. Ai destinatari finali  i  finanziamenti  sono  trasferiti  nella
forma  di  servizi  erogati.  Alla  scadenza  della  Convenzione   di
sovvenzione, di cui al successivo art.  6,  viene  valutato  se  tale
condizione  e'  stata  soddisfatta   e,   in   caso   contrario,   il
finanziamento concesso e' recuperato maggiorato degli interessi. 
  5. Il contributo  nazionale  riferito  alle  attivita'  finalizzate
all'erogazione di servizi alle amministrazioni del  settore  pubblico
non concorre al raggiungimento dei target. 
  6. I CC erogano i  servizi  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 12 settembre 2017,  n.  214  e,
nello specifico: orientamento alle  imprese;  formazione  e  sviluppo
delle competenze digitali; gestione dei bandi  per  l'attuazione  dei
progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo  sperimentale
delle imprese. 
  7. I destinatari dei servizi erogati dai CC  sono  le  imprese,  in
particolare PMI,  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalla  normativa
nazionale ed europea di riferimento, come  specificatamente  indicato
nell'allegato A al presente decreto in funzione del servizio erogato. 
  8. Le attivita'  finanziate  dai  CC,  tra  quelle  previste  dagli
articoli 25,  27,  28  e  31  del  regolamento  GBER,  devono  essere
funzionali al rafforzamento degli investimenti effettuati in  termini
di know-how  ed  attrezzature,  per  ampliare  l'offerta  di  servizi
offerti alle imprese in termini  qualitativi  e  quantitativi  e  per
raggiungere  un  numero  maggiore   di   imprese,   con   particolare
riferimento  ai  target  previsti  dalla  decisione   del   Consiglio
dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021. 
  9. Le attivita' finanziate dai centri di trasferimento  tecnologico
devono essere conformi al principio DNSH, in coerenza con  l'art.  17
del regolamento (UE) 852/2020 ed alla pertinente normativa ambientale
europea e nazionale. Pertanto, sono escluse le attivita'  di  cui  al
seguente elenco:  i)  attivita'  connesse  ai  combustibili  fossili,
compreso  l'uso  a  valle  (ad  eccezione   dei   progetti   previsti
nell'ambito  della  presente  misura  riguardanti  la  produzione  di
energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure
le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e  distribuzione
che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
all'allegato III degli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/ 01));  ii)
attivita' nell'ambito del sistema di scambio di  quote  di  emissione
dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra  previste
non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se  l'attivita'
che beneficia del sostegno genera emissioni di gas  a  effetto  serra
previste che non  sono  significativamente  inferiori  ai  pertinenti
parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di
riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che
rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote
di emissioni  sono  stabiliti  nel  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/447 della Commissione); iii) attivita' connesse alle  discariche
di rifiuti, agli  inceneritori  (L'esclusione  non  si  applica  alle
azioni  previste  nell'ambito  dalla  presente  misura  in   impianti
esclusivamente adibiti  al  trattamento  di  rifiuti  pericolosi  non
riciclabili, ne' agli impianti  esistenti  quando  tali  azioni  sono
intese ad aumentare  l'efficienza  energetica,  catturare  i  gas  di
scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i  materiali  da
residui  di  combustione,  purche'  tali  azioni  nell'ambito   della
presente  misura  non  determinino  un  aumento  della  capacita'  di
trattamento dei  rifiuti  dell'impianto  o  un'estensione  della  sua
durata di vita; sono fornite prove a  livello  di  impianto)  e  agli
impianti di trattamento  meccanico  biologico  (l'esclusione  non  si
applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti  di
trattamento meccanico biologico esistenti  quando  tali  azioni  sono
intese  ad  aumentare  l'efficienza  energetica   o   migliorare   le
operazioni di  riciclaggio  dei  rifiuti  differenziati  al  fine  di
convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti
organici, purche' tali azioni nell'ambito della presente  misura  non
determinino un aumento della capacita'  di  trattamento  dei  rifiuti
dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono  fornite
prove a livello  di  impianto);  iv)  attivita'  nel  cui  ambito  lo
smaltimento a lungo termine dei rifiuti  potrebbe  causare  un  danno
all'ambiente. Il  capitolato  d'oneri  prevede  inoltre  che  possano
essere  selezionate  solo  le  attivita'  conformi  alla   pertinente
normativa ambientale dell'UE e nazionale. 
  10. L'individuazione puntuale dei costi e delle spese  ammissibili,
nonche' i criteri e i  termini  per  l'ammissibilita'  delle  stesse,
sara' prevista nelle Convenzioni di sovvenzione, in coerenza  con  il
decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018,  n.  22,
con  il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  nonche'  con  la
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4,  nel
rispetto della corretta applicazione della normativa sia italiana sia
europea  gia'  menzionate,  nonche'  nei   limiti   di   quanto   non
diversamente  stabilito  dal  PNRR  e  dai   relativi   provvedimenti
attuativi. 
  11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA)  e'  un  costo  ammissibile
solo se questa non  e'  recuperabile  nel  rispetto  della  normativa
nazionale  di  riferimento.  Tale  importo  dovra'  tuttavia   essere
puntualmente tracciato per  ogni  progetto  nei  sistemi  informatici
gestionali. 
  12. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un
costo ammissibile. 
  13.  Ogni  altro  tributo  od  onere   fiscale,   previdenziale   e
assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non  sia
recuperabile  e   purche'   direttamente   afferente   all'intervento
finanziato. 
  14. Il progetto decorre dalla data indicata  nella  Convenzione  di
sovvenzione; nel rispetto della tempistica del PNRR il progetto  deve
in ogni caso concludersi entro la data del 31 ottobre 2025.  Ai  fini
del rispetto dei target previsti dal PNRR non e'  autorizzata  alcuna
estensione della durata del progetto oltre i termini sopra descritti. 
  15. Entro il termine di  cui  al  precedente  comma,  le  attivita'
connesse al progetto finanziato devono essere concluse ed i  relativi
target  finali  conseguiti;   tutte   le   attivita'   e   le   spese
effettivamente sostenute per il progetto devono  essere  rendicontate
dal soggetto attuatore al Ministero, secondo  le  modalita'  indicate
nella Convenzione di sovvenzione in  conformita'  a  quanto  disposto
dalla  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17  ottobre  2022,
n. 34, recante «Linee  guida  metodologiche  per  la  rendicontazione
degli  indicatori  comuni  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza». 
  16. Le spese rendicontate non devono  essere  finanziate  da  altre
fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, ivi
inclusi i meccanismi di natura fiscale, quali il credito di  imposta,
e devono rispettare  il  principio  di  addizionalita'  del  sostegno
dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto  previsto  dall'art.  9
del  regolamento  (UE)  241/2021  e  dalla  circolare  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale 31 dicembre 2021, n. 33. 
  17. L'ammontare delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
dalla Convenzione di sovvenzione.