Art. 6 
 
                      Fase negoziale e stipula 
                  della Convenzione di sovvenzione 
 
  1. Al fine di massimizzare i  risultati  conseguibili  rispetto  ai
target del PNRR, per ogni proposta progettuale prende avvio  la  fase
negoziale con il Ministero. 
  2. La Convenzione di sovvenzione individua gli  obblighi  a  carico
del soggetto attuatore, le modalita' di realizzazione  dell'attivita'
programmata, le spese e i costi ammissibili, la  data  di  avvio  del
progetto, l'ammontare delle agevolazioni  concedibili,  l'obbligo  di
richiesta del CUP, milestone  e  target  attesi  per  ogni  anno,  le
modalita'  di  monitoraggio,  rendicontazione  e  di  erogazione  dei
contributi, le verifiche e i controlli previsti,  i  casi  di  revoca
totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilita'  delle
variazioni  soggettive  e  oggettive   dell'accordo,   nonche'   ogni
ulteriore elemento concordato con le parti necessario  alla  migliore
implementazione del progetto e al suo maggiore impatto  nel  rispetto
della  normativa  europea  e  nazionale  applicabile,   comprese   le
circolari applicative del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Il  soggetto  attuatore  nella  fase  di  predisposizione  della
Convenzione di sovvenzione produce  via  PEC  al  Ministero  tutti  i
documenti necessari al fine del  perfezionamento  della  stessa,  nel
rispetto dei termini indicati dal Ministero. 
  4. La fase negoziale si conclude con la stipula  della  Convenzione
di sovvenzione tra il soggetto attuatore e  il  Ministero  e  con  il
decreto di concessione del finanziamento a valere  sulle  risorse  di
cui all'art. 2, comma 5. 
  5. Unicamente per le  proposte  progettuali  degli  EDIH,  valutate
positivamente dalla Commissione europea e cofinanziate con le risorse
del Programma Europa digitale, la fase di  negoziazione  si  conclude
con la redazione di due specifiche convenzioni. 
    a. la prima, stipulata tra l'EDIH e la  Commissione  europea  che
finanziera' il 50% delle spese ammissibili; 
    b. la seconda, stipulata tra l'EDIH e il  Ministero,  subordinata
alla  verifica  della  conformita'  alle  disposizioni  nazionali  ed
europee di  riferimento,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2021/241
nonche' di tutte  le  condizionalita'  che  definiscono  la  corretta
attuazione  della  misura  M4C2  Investimento  2.3  del   PNRR,   che
finanziera' il restante 50% dei costi e delle spese  ammissibili,  al
netto dei finanziamenti privati provenienti da investitori terzi. 
  6. Per gli EDIH valutati  positivamente,  che  non  possono  essere
cofinanziati con i  fondi  del  Programma  Europa  digitale  a  causa
dell'esaurimento di risorse finanziarie disponibili, che ottengono il
Seal of excellence dalla Commissione europea, la  fase  negoziale  si
conclude con la stipula  di  un'unica  Convenzione  tra  il  soggetto
attuatore e  il  Ministero  e  con  un  decreto  di  concessione  del
finanziamento a valere sulle risorse stanziate dal dispositivo per la
ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento  dell'Investimento
2.3 della M4C2 del PNRR.