Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il Fondo e' destinato al finanziamento di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi all'attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalita' di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonche' di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. 2. Sono considerati ammissibili i progetti realizzati in territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici, quali nubifragi, mareggiate, alluvioni, piene, frane ed esondazioni, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con provvedimento statale, come previsto dall'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oppure ai sensi delle disposizioni regionali e provinciali in materia di protezione civile, ovvero sia stata dichiarata l'allerta metereologica o lo stato di calamita' con provvedimento regionale o provinciale nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura selettiva.