Art. 2 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
                           dell'intervento 
 
  1. Il Fondo e' destinato al finanziamento  di  progetti,  anche  di
formazione e comunicazione, relativi  all'attivita'  di  raccolta  di
legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi,  dei  torrenti,
sulle sponde di laghi e fiumi e  sulla  battigia  del  mare,  con  la
finalita'  di  contenere  i  consumi  energetici,  di  promuovere  la
produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonche'
di prevenire  il  dissesto  idrogeologico  nelle  aree  interne,  nel
rispetto della normativa vigente in materia ambientale. 
  2. Sono considerati ammissibili i progetti realizzati in  territori
colpiti da  eventi  atmosferici  o  meteorologici,  quali  nubifragi,
mareggiate, alluvioni, piene, frane ed esondazioni, per i  quali  sia
stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  provvedimento  statale,
come previsto dall'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio
2018,  n.  1,  oppure  ai  sensi  delle  disposizioni   regionali   e
provinciali  in  materia  di  protezione  civile,  ovvero  sia  stata
dichiarata l'allerta  metereologica  o  lo  stato  di  calamita'  con
provvedimento regionale o provinciale nei cinque anni antecedenti  la
data di avvio della procedura selettiva.