Art. 4 
 
                 Modalita' e criteri di ripartizione 
                              del Fondo 
 
  1. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle   foreste   avvia   una   procedura    selettiva    finalizzata
all'individuazione dei progetti di cui all'art. 2, entro il 31  marzo
di ogni anno. 
  In sede di prima applicazione la procedura e' avviata entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I  termini  e  le
modalita' per la presentazione dei progetti  da  parte  dei  soggetti
individuati  all'art.  3  del  presente  decreto   saranno   previsti
dall'atto di avvio della  procedura.  La  procedura  selettiva  sara'
realizzata dalle strutture  ministeriali  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie, umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. 
  2. Sono criteri di priorita' dei progetti: 
    a) le modalita' di impiego della biomassa legnosa  raccolta,  con
preferenza per l'impiego in filiera corta nella produzione di energia
termica o in cogenerazione o nell'autoconsumo o nella vendita; 
    b) le modalita' di trasporto della biomassa legnosa raccolta, con
preferenza  per  l'utilizzo  di  modalita'  capaci  di  garantire  la
sostenibilita' ambientale, quali il trasporto animale; 
    c) gli obiettivi del progetto,  con  preferenza  per  i  progetti
diretti a prevenire il dissesto idrogeologico; 
    d) la  previsione  di  cofinanziamento  pubblico  o  privato  del
progetto; 
    e) la capacita' del progetto di diffondere  la  conoscenza  e  la
consapevolezza  sull'attivita'  di  raccolta  di  legname  depositato
naturalmente nell'alveo dei fiumi,  dei  torrenti,  sulle  sponde  di
laghi e fiumi e sulla battigia del  mare,  anche  con  riguardo  alle
condizioni con cui esercitarla, e/o di formare sulle  modalita'  piu'
corrette per svolgere la raccolta e per utilizzare il materiale,  con
l'obiettivo della circolarita' e della sostenibilita'. 
  3. I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo  l'ordine  di
graduatoria e fino a esaurimento delle risorse. 
  4. Ogni progetto puo' ottenere un finanziamento massimo  di  50.000
euro. Il 20 per cento dell'importo sara' erogato a titolo di acconto;
la restante parte sara' liquidata con contributo a saldo. 
  5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali  e  delle  risorse  naturali  e  dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela
ambientale.