Art. 4 Modalita' e criteri di ripartizione del Fondo 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste avvia una procedura selettiva finalizzata all'individuazione dei progetti di cui all'art. 2, entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione la procedura e' avviata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I termini e le modalita' per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti individuati all'art. 3 del presente decreto saranno previsti dall'atto di avvio della procedura. La procedura selettiva sara' realizzata dalle strutture ministeriali nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. 2. Sono criteri di priorita' dei progetti: a) le modalita' di impiego della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l'impiego in filiera corta nella produzione di energia termica o in cogenerazione o nell'autoconsumo o nella vendita; b) le modalita' di trasporto della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l'utilizzo di modalita' capaci di garantire la sostenibilita' ambientale, quali il trasporto animale; c) gli obiettivi del progetto, con preferenza per i progetti diretti a prevenire il dissesto idrogeologico; d) la previsione di cofinanziamento pubblico o privato del progetto; e) la capacita' del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull'attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, anche con riguardo alle condizioni con cui esercitarla, e/o di formare sulle modalita' piu' corrette per svolgere la raccolta e per utilizzare il materiale, con l'obiettivo della circolarita' e della sostenibilita'. 3. I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e fino a esaurimento delle risorse. 4. Ogni progetto puo' ottenere un finanziamento massimo di 50.000 euro. Il 20 per cento dell'importo sara' erogato a titolo di acconto; la restante parte sara' liquidata con contributo a saldo. 5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.