Art. 6 Monitoraggio del progetto, revoca e utilizzo residui 1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste monitora l'effettiva attuazione del progetto, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'atto di avvio della procedura ai fini dell'erogazione del contributo. 2. Il contributo puo' essere revocato in tutto o in parte se, a seguito del monitoraggio, il progetto non risulta essere stato attuato nei modi e nei tempi di cui al comma 1. 3. Disposte eventuali revoche, se risultano residue risorse del Fondo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' scorrere la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Il termine per la validita' della graduatoria e' di un anno dalla pubblicazione dalla stessa. 4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste informa le regioni e le province autonome degli esiti dei bandi e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti.