Art. 6 
 
                  Monitoraggio del progetto, revoca 
                         e utilizzo residui 
 
  1. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste monitora l'effettiva attuazione del  progetto,  secondo
le modalita' ed i tempi previsti dall'atto di avvio  della  procedura
ai fini dell'erogazione del contributo. 
  2. Il contributo puo' essere revocato in tutto o  in  parte  se,  a
seguito del  monitoraggio,  il  progetto  non  risulta  essere  stato
attuato nei modi e nei tempi di cui al comma 1. 
  3. Disposte eventuali revoche, se  risultano  residue  risorse  del
Fondo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste puo' scorrere  la  graduatoria  dei  progetti  ritenuti
idonei. Il termine per la validita' della graduatoria e' di  un  anno
dalla pubblicazione dalla stessa. 
  4. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste informa le regioni e le province autonome  degli  esiti
dei bandi e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti.