Art. 7 
 
                               Cumulo 
 
  1. Gli interventi finanziati di cui  al  presente  decreto  possono
essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con  gli
aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, purche' tale  cumulo  non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto di cui  al  regolamento
(UE) 2022/ 2472 della Commissione 14 dicembre 2022.