Art. 7 Cumulo 1. Gli interventi finanziati di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/ 2472 della Commissione 14 dicembre 2022.