(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
         del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 
 
Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro  dell'agricoltura,
  della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  23  dicembre  2022,
  recante «Disposizioni nazionali  di  applicazione  del  regolamento
  (UE) 2021/2115  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  2
  dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti». 
 
    Il decreto 23 dicembre 2022 detta le  disposizioni  nazionali  di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 2 dicembre 2021 per  quanto  concerne  i  pagamenti
diretti. 
    L'allegato VI del citato decreto individua i titoli  universitari
a indirizzo agricolo, forestale e veterinario,  il  cui  possesso  e'
requisito per il riconoscimento della figura di giovane agricoltore e
nuovo agricoltore. 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), punto 1), e  dell'art.
6, comma 1, lettera c), punto 1), del suddetto  decreto  23  dicembre
2022, le eventuali modifiche  dell'allegato  VI  sono  apportate  con
decreto del  direttore  generale  delle  politiche  internazionali  e
dell'Unione europea. 
    Il decreto direttoriale in parola,  riformulando  l'allegato  VI,
introduce il superamento dell'esame di Stato  per  l'esercizio  delle
professioni di agronomo e  forestale  junior,  biotecnologo  agrario,
zoonomo, perito  agrario  laureato,  dottore  agronomo  e  forestale,
veterinario, agrotecnico laureato, quale titolo idoneo  a  dimostrare
il possesso dei requisiti di istruzione e competenza  richiesti  come
giovane agricoltore e nuovo agricoltore. 
    Viene inoltre aggiunta la laurea in Scienze della natura  (classe
LM-60) tra i titoli universitari validi per il  riconoscimento  della
figura di giovane agricoltore e nuovo agricoltore. 
    Oneri eliminati. 
    Il presente decreto non elimina oneri informativi. 
    Oneri introdotti. 
    Il presente decreto non introduce oneri informativi.