Art. 10 Flussi informativi 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per il tramite delle Autorita' competenti locali (ACL), provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale Vetinfo (BDN, Sinvsa, Sanan e Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale. 2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II, le Autorita' competenti locali (ACL) identificano come sospetto ogni carcassa di suino selvatico e le carcasse di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o lesioni e sintomi riferibili al PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi Sinvsa e Siman. 3. In caso di positivita' ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, le Autorita' competenti locali (ACL) procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA. 4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni parte II le Autorita' competente locale (ACL) identificano come sospetto, e lo registrano come tale in Siman e Sinvsa, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al Cerep senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positivita', l'Autorita' competente locale (ACL), procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema Sinvsa, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del Cerep, la positivita' in prima istanza viene comunicata all'Autorita' competente locale (ACL) ai fini dell'inserimento del sospetto in Siman e in Sinvsa viene registrato l'esito diagnostico finale. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono i dati sull'attivita' di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), punto ii e art. 4 comma 1, lettera a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su Sinvsa. Le informazioni e i dati relativi alle trappole installate, animali catturati, posizionamento delle recinzioni e alle strutture designate alla raccolta dei suini selvatici e tutte le altre attivita' relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 sono trasmesse con relazioni trimestrali dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i seguenti dati: a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata, comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a) con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo. 7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale, sul divieto di foraggiamento dei suini selvatici nonche' sugli altri pertinenti divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente e comunque a cadenza almeno mensile i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.