Art. 10 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  per  il
tramite delle Autorita'  competenti  locali  (ACL),  provvedono  alla
verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati
relativi all'anagrafe e  alla  sorveglianza  passiva  e  delle  altre
informazioni  pertinenti  nei  rispettivi  applicativi  del   portale
Vetinfo (BDN, Sinvsa, Sanan  e  Siman),  al  fine  di  consentire  il
costante monitoraggio dell'avanzamento  del  fronte  epidemico  e  la
verifica dell'attuazione delle misure adottate  nella  zona  infetta,
nell'area confinante con la zona infetta e  nel  restante  territorio
nazionale. 
  2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II,
le Autorita' competenti locali (ACL) identificano come sospetto  ogni
carcassa di suino selvatico e le carcasse di suino domestico solo  in
caso  di  anomalo  aumento  della  mortalita'  o  lesioni  e  sintomi
riferibili al PSA, al fine dell'alimentazione dei sistemi informativi
Sinvsa e Siman. 
  3. In caso di positivita' ai  test  biomolecolari  riscontrata  sui
campioni prelevati  dalle  carcasse  di  cui  al  comma  2  presso  i
laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio,  le   Autorita'   competenti   locali   (ACL)   procedono
direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA. 
  4. Fuori dalla zona infetta e dalla  zona  soggetta  a  restrizioni
parte II le  Autorita'  competente  locale  (ACL)  identificano  come
sospetto, e lo registrano come  tale  in  Siman  e  Sinvsa,  solo  le
carcasse di suino selvatico o  domestico  che  presentino  sintomi  o
lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste  circostanze
devono essere prontamente inviati al Cerep  senza  aspettare  l'esito
dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di  positivita',
l'Autorita'  competente  locale  (ACL),  procede  direttamente   alla
conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di
lesioni o sintomi riferibili a  PSA,  il  campionamento  deve  essere
registrato unicamente nel sistema Sinvsa, utilizzando  il  motivo  di
campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i  campioni  sono
processati esclusivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni  devono
essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso, in attesa della
conferma del Cerep, la positivita' in prima istanza viene  comunicata
all'Autorita' competente locale (ACL) ai  fini  dell'inserimento  del
sospetto in Siman e in Sinvsa viene  registrato  l'esito  diagnostico
finale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono
i dati  sull'attivita'  di  ricerca  attiva  delle  carcasse  di  cui
all'art. 3 comma 1 lettera a), punto ii e art. 4 comma 1, lettera a),
punto ii, alimentando il  sistema  reso  disponibile  su  Sinvsa.  Le
informazioni e i dati  relativi  alle  trappole  installate,  animali
catturati, posizionamento delle recinzioni e alle strutture designate
alla raccolta dei suini selvatici e tutte le altre attivita' relative
all'attuazione del Piano nazionale di  sorveglianza  ed  eradicazione
per la Peste suina africana in Italia per il 2023 sono trasmesse  con
relazioni trimestrali dalle regioni  e  dalle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero
della salute. 
  6. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di  cui  all'allegato  I
del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/605   e   successive
modificazioni ed integrazioni,  al  fine  di  consentire  ai  reparti
territoriali   del   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e
agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista
dal decreto-legge del 17 febbraio 2022,  n.  9  «Misure  urgenti  per
arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA)»  convertito
in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, comunicano agli  stessi
reparti territoriali del CUFAA, secondo  modalita'  da  definirsi,  i
seguenti dati: 
    a) programmazione settimanale di ogni attivita'  venatoria  e  di
controllo  faunistico   sui   suini   selvatici,   ove   autorizzata,
comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto; 
    b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a)
con l'accesso a tutte le informazioni  necessarie  ad  esercitare  il
controllo. 
  7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente  articolo  sara'  cura
dei  reparti  territoriali  del   CUFAA   vigilare   sulla   corretta
apposizione della specifica segnaletica di  avviso  di  accesso  alle
zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche  autostradali,
alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno  alla  zona  di
circolazione virale, sul divieto di foraggiamento dei suini selvatici
nonche'  sugli  altri  pertinenti  divieti  previsti  dalla  presente
ordinanza. Periodicamente e  comunque  a  cadenza  almeno  mensile  i
suddetti reparti territoriali del CUFAA  relazionano  al  Commissario
straordinario  alla  PSA  sugli  esiti  dell'attivita'  di  vigilanza
effettuata ai sensi della presente ordinanza.