Art. 3 Misure di controllo nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizione parte II 1. Nella zona infetta istituita in conformita' agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e nella zona di restrizione parte II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorita' competenti delle regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le autorita' competenti locali (ACL), in maniera coordinata, attuano quanto segue: a) suini selvatici: i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione anche tramite le Autorita' competenti locali (ACL) devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone di cui al comma 1, all'ingresso dei centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e riportanti almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti, i comportamenti corretti da adottare; ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di cui al comma 1 e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrare carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023, nonche' alle relative linee guida. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca puo' essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densita' di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione. L'attivita' deve essere programmata e coordinata a livello regionale nell'ambito delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e rendicontata con le modalita' indicate nell'art. 10, comma 5 della presente ordinanza. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o per il tramite delle Autorita' competenti locali (ACL) assicurano la disponibilita' delle risorse necessarie all'implementazione dell'attivita'; iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 1069/09 e nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di una procedura di gestione, campionamento, e smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate dall'Autorita' competente locale (ACL) territorialmente competenti o da personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorita', e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto del regolamento sopracitato. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento sono demandati alle regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal piano di cui all'art. 1 comma 2 elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti; vi. costruzione di barriere fisiche o qualsiasi altra struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente gia' presenti, al fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare le misure di eradicazione, incluse le misure di depopolamento dei suini selvatici. Tali zone, sono definite anche tenendo conto dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I tracciati individuati devono essere preventivamente valutati dal Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi e il Gruppo operativo degli esperti; vii. e' vietata l'attivita' venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con piu' di tre operatori) di qualsiasi tipologia e l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale. L'attivita' di controllo faunistico ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e delle linee guida operative di cui all'allegato 3. Tenendo conto della diffusione spaziale della malattia le modalita' di controllo faunistico, indicato nell'allegato 3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di intervento e' da ricondurre solo alla classificazione in zona di restrizione indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato; viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta; ix. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta, in deroga al punto viii, possono autorizzare la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita' di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove non sia possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. x. le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attivita' umane, ludico, ricreative e sportive di qualsiasi genere nelle zone di restrizione devono essere preventivamente autorizzate dalle autorita' comunali previo parere dell'autorita' competente locale (ACL) previa comunicazione al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformita' rispetto delle norme di biosicurezza; xi. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere su richiesta deroghe per le attivita' di cui al punto precedente, nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 2 e previa adeguata attivita' formativa/informativa; xii. verifica del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e' previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attivita' di depopolamento incluso il foraggiamento attrattivo nonche' del rispetto delle condizioni per la concessione delle deroghe di cui al punto precedente. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relazionano mensilmente al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute sull'effettuazione delle suddette verifiche; xiii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta e' consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potra' essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente; xiv. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficolta' da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di contattare immediatamente le autorita' competenti locali (ACL) ai fini dell'abbattimento esecuzione dei test diagnostici e smaltimento delle carcasse da parte delle autorita' preposte dalle regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, testati e le relative carcasse smaltite; xv. divieto di movimentazione se non finalizzata all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di restrizione; b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): i. Censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attivita' provvedono le autorita' competenti locali (ACL) con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine; ii. l'autorita' competente locale (ACL) programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento; iii. l'autorita' competente locale (ACL) programma altresi' la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale. La predetta autorita' competente locale (ACL) dispone e verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento; iv. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, valutata la situazione epidemiologica possono consentire il proseguimento o la ripresa dell'attivita' degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, informando preventivamente il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA, previa verifica dell'adozione di misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giungo 2022 attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento e' previsto solo per gli allevamenti commerciali; v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429; vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della possibilita' e capacita' di abbattimento e macellazione definendo adeguate procedure operative; vii. le autorita' competenti locali (ACL) in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti verificano il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; viii. l'autorita' competente locale (ACL) esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689; ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con dell'autorita' competente locale (ACL) la necessita' di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA; x. divieto di movimentazione di suini detenuti, carni fresche e prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; xi. l'autorita' competente locale (ACL) puo' concedere in deroga l'autorizzazione alla movimentazione unicamente se sono soddisfatti i seguenti punti: l'autorita' competente ha valutato che il rischio di diffusione della peste e' trascurabile ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/594; l'autorita' competente provvede a che i suini oggetto di movimento rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana (quindici giorni) ai sensi dell'allegato 2 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; sono rispettate le condizioni generali di cui all'art. 28, paragrafi da 2 a 7 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; sono rispettate le condizioni generali supplementari riguardanti i movimenti (art. 15, regolamento (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni) gli stabilimenti (art. 16, regolamento (UE) n. 2023/594) e i mezzi di trasporto (art. 17, regolamento (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni). 2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale di crisi, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, puo' individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessita' di non concedere una o piu' deroghe per un determinato periodo di tempo.