Art. 3 
 
               Misure di controllo nella zona infetta 
            e nella zona soggetta a restrizione parte II 
 
  1. Nella zona infetta istituita in conformita'  agli  articoli  63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/687  e
nella zona  di  restrizione  parte  II  di  cui  all'allegato  I  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni
ed integrazioni, le autorita' competenti delle regioni e le  Province
autonome di Trento e Bolzano e le autorita' competenti locali  (ACL),
in maniera coordinata, attuano quanto segue: 
    a) suini selvatici: 
      i. affissione di apposita  segnaletica  di  avviso  di  accesso
nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla  regione  anche
tramite le Autorita' competenti locali (ACL) devono essere posti  dai
comuni interessati su ogni strada di ingresso alle  zone  di  cui  al
comma 1, all'ingresso dei centri abitati, paesi e citta'.  I  segnali
devono essere di dimensioni e colori idonei,  costruiti  o  rivestiti
con materiale resistente  alle  intemperie  e  riportanti  almeno  le
informazioni principali sulla malattia, i  divieti,  i  comportamenti
corretti da adottare; 
      ii. ricerca attiva delle carcasse  di  suini  selvatici,  dando
priorita' alle aree piu' perimetrali delle zone di cui al comma 1  e,
in particolare, dove  non  sono  ancora  state  riscontrare  carcasse
positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di
sorveglianza ed eradicazione per la peste suina  africana  in  Italia
per  il  2023,  nonche'  alle  relative  linee   guida.   Considerata
l'orografia di alcuni territori, la ricerca  puo'  essere  svolta  in
modo  mirato,  prediligendo  le  aree  ad  alta  densita'  di   suini
selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di  personale
appositamente dedicato e coinvolgendo il piu' possibile  associazioni
venatorie e di volontariato attive  sul  territorio  previa  adeguata
formazione.  L'attivita'  deve  essere  programmata  e  coordinata  a
livello regionale nell'ambito delle misure di  eradicazione  adottate
dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e  rendicontata
con le modalita'  indicate  nell'art.  10,  comma  5  della  presente
ordinanza. Le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
direttamente o per il tramite delle Autorita' competenti locali (ACL)
assicurano    la    disponibilita'    delle    risorse     necessarie
all'implementazione dell'attivita'; 
      iii. tutti i  suini  selvatici  rinvenuti  morti  o  moribondi,
catturati e abbattuti devono essere testati per  PSA  e  le  carcasse
degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento  (CE)  n.
1069/09 e nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza; 
      iv. adozione da parte delle regioni e delle  Province  autonome
di Trento e Bolzano di una procedura di  gestione,  campionamento,  e
smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici  rinvenuti  morti
di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza,
in conformita' a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste
suina africana nelle popolazioni di suini  selvatici  e  nelle  linee
guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste
suina africana in Italia per  il  2023.  Le  carcasse  devono  essere
rimosse e convogliate in un punto  di  raccolta  adeguato  nel  quale
vengono   campionate   dall'Autorita'   competente    locale    (ACL)
territorialmente competenti o da personale  appositamente  formato  e
incaricato dalla stessa Autorita', e, se necessario,  successivamente
stoccate in container refrigerato o altro luogo idoneo, in attesa  di
essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si  trovino
in  luoghi  difficilmente  accessibili,  si   procede   al   prelievo
direttamente sul campo, adottando  le  idonee  misure  di  pulizia  e
disinfezione dell'area, ivi  inclusi  la  messa  in  sicurezza  della
carcassa per limitare il  rischio  di  diffusione  della  malattia  e
l'interramento   nel   rispetto    del    regolamento    sopracitato.
L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli  impianti
di smaltimento sono demandati alle regioni e le Province autonome  di
Trento e Bolzano; 
      v.  allestimento  di  dispositivi  di  cattura  secondo  quanto
previsto dal piano  di  cui  all'art.  1  comma  2  elaborato  per  i
territori interessati dall'infezione. Le procedure per la  cattura  e
l'abbattimento degli animali devono essere  documentate  e  applicate
nel rispetto delle norme di settore vigenti; 
      vi. costruzione di barriere fisiche o qualsiasi altra struttura
o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di passaggio
naturali o  artificiali  eventualmente  gia'  presenti,  al  fine  di
limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando  delle  aree  di
dimensioni tali da garantire la possibilita' di applicare  le  misure
di  eradicazione,  incluse  le  misure  di  depopolamento  dei  suini
selvatici.   Tali   zone,   sono   definite   anche   tenendo   conto
dell'orografia del territorio, delle dinamiche  di  diffusione  della
malattia nel selvatico e del rischio di  coinvolgimento  del  settore
domestico. I  tracciati  individuati  devono  essere  preventivamente
valutati dal Commissario straordinario  alla  PSA,  sentita  l'Unita'
centrale di crisi e il Gruppo operativo degli esperti; 
      vii. e'  vietata  l'attivita'  venatoria   collettiva   (caccia
collettiva  effettuata  con  piu'  di  tre  operatori)  di  qualsiasi
tipologia  e  l'attivita'  venatoria  nei  confronti   della   specie
cinghiale. L'attivita' di controllo faunistico ai sensi dell'art.  19
della legge n. 157/92 verso la specie cinghiale  deve  essere  svolta
nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato
1 alla presente ordinanza  e  delle  linee  guida  operative  di  cui
all'allegato  3.  Tenendo  conto  della  diffusione  spaziale   della
malattia le modalita' di controllo faunistico, indicato nell'allegato
3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della  PSA  nelle
aree prossime al confine esterno della zona  di  restrizione  II.  La
differenza tra metodi  di  intervento  e'  da  ricondurre  solo  alla
classificazione  in  zona  di  restrizione  indipendentemente   dalla
classificazione faunistica del territorio interessato; 
      viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona  infetta
di carne, prodotti a base di carne,  trofei  e  ogni  altro  prodotto
ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta; 
      ix. le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  su
richiesta,  in  deroga  al  punto  viii,   possono   autorizzare   la
movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attivita'  di
controllo faunistico e  destinati  alla  commercializzazione  per  il
consumo umano, verso uno stabilimento di trasformazione,  per  essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di  riduzione  dei  rischi  di  cui
all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito
di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus  della
PSA e comunque nel rispetto delle condizioni  generali  e  specifiche
previste del regolamento (UE) n. 2021/605 e successive  modificazioni
ed  integrazioni.  Laddove  non  sia  possibile  l'invio  presso  uno
stabilimento di trasformazione, le carcasse degli  animali  abbattuti
in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. 
      x.  le  attivita'  all'aperto  svolte  nelle  aree  agricole  e
naturali, attivita' umane, ludico, ricreative e sportive di qualsiasi
genere  nelle  zone  di  restrizione  devono  essere  preventivamente
autorizzate dalle autorita'  comunali  previo  parere  dell'autorita'
competente  locale  (ACL)   previa   comunicazione   al   Commissario
straordinario alla PSA che ne verifica la conformita' rispetto  delle
norme di biosicurezza; 
      xi. le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
possono concedere su richiesta deroghe per le  attivita'  di  cui  al
punto precedente, nel rispetto delle misure di cui all'Allegato  2  e
previa adeguata attivita' formativa/informativa; 
      xii. verifica del rispetto del  divieto  di  foraggiamento  dei
suini selvatici ad eccezione dei casi in cui e'  previsto  l'utilizzo
delle esche finalizzato alle attivita' di  depopolamento  incluso  il
foraggiamento attrattivo nonche' del rispetto delle condizioni per la
concessione delle deroghe di cui al punto precedente. Le regioni e le
Province autonome di Trento  e  Bolzano  relazionano  mensilmente  al
Commissario straordinario  alla  PSA  e  al  Ministero  della  salute
sull'effettuazione delle suddette verifiche; 
      xiii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta  e'
consentito a condizione che sia assicurata  la  tracciabilita'  degli
stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con
suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati,  mediante
inoltro  con  procedura  canalizzata,  all'utilizzo  in  aziende  che
allevano animali diversi dai suini e nelle quali non  siano  presenti
suini. Un eventuale  utilizzo  in  aziende  suinicole  potra'  essere
consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno  trenta  giorni
per il fieno e  novanta  giorni  per  la  paglia  in  siti  dove  sia
garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione  di  altro
trattamento equivalente; 
      xiv. in caso di segnalazione di suini selvatici in  difficolta'
da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo  di
contattare immediatamente le autorita'  competenti  locali  (ACL)  ai
fini dell'abbattimento esecuzione dei test diagnostici e  smaltimento
delle carcasse da parte delle autorita' preposte dalle regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, testati e le relative carcasse
smaltite; 
      xv.   divieto   di   movimentazione    se    non    finalizzata
all'abbattimento immediato  di  suini  selvatici  catturati  in  aree
protette e in tutti i territori di  cui  al  presente  articolo.  Gli
animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla  zona  di
restrizione; 
    b) suini detenuti (inclusi i cinghiali): 
      i. Censimento di tutti gli stabilimenti  che  detengono  suini,
inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla  base
delle   informazioni   anagrafiche    verificate,    tra    cui    la
geolocalizzazione,  l'orientamento  produttivo,  il  numero  di  capi
presenti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione  di
ogni  struttura  non   registrata   in   BDN   che   detenga,   anche
temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o  suini  anche  se
non destinati alla produzione di alimenti.  Alle  predette  attivita'
provvedono le  autorita'  competenti  locali  (ACL)  con  l'eventuale
supporto delle forze dell'ordine; 
      ii.  l'autorita'   competente   locale   (ACL)   programma   la
macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di  allevamenti
familiari, commerciali della tipologia semibradi e allevamenti  misti
che  detengono  suini,  cinghiali  o  loro  meticci  destinati   alla
produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento; 
      iii. l'autorita' competente locale (ACL) programma altresi'  la
macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di
tipo commerciale.  La  predetta  autorita'  competente  locale  (ACL)
dispone e verifica il rispetto  del  divieto  di  riproduzione  e  di
ripopolamento; 
      iv. le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
valutata  la  situazione   epidemiologica   possono   consentire   il
proseguimento o la ripresa dell'attivita' degli allevamenti di cui ai
punti ii e iii, informando preventivamente il Ministero della  salute
e  il   Commissario   straordinario   alla   PSA,   previa   verifica
dell'adozione  di  misure   di   biosicurezza   rafforzate   di   cui
all'allegato II del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  2021/605  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni   e   dei   livelli   di
biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giungo 2022 attraverso
la compilazione delle apposite check list nel sistema  Classyfarm.it.
Quest'ultimo  adempimento  e'  previsto  solo  per  gli   allevamenti
commerciali; 
      v. qualora non sia  possibile  attuare  le  misure  di  cui  ai
precedenti punti ii e iii, le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61  e
70 del regolamento (UE) n. 2016/429; 
      vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v,
le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  devono
assicurare  l'effettuazione  di  una  valutazione  preventiva   della
possibilita' e capacita' di  abbattimento  e  macellazione  definendo
adeguate procedure operative; 
      vii. le autorita' competenti locali (ACL) in presenza di  suini
detenuti  per  finalita'  diverse  dalla   produzione   di   alimenti
verificano  il  rispetto   di   quanto   previsto   dal   dispositivo
direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022; 
      viii. l'autorita' competente locale (ACL) esegue  il  controllo
virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti  come  definiti
dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689; 
      ix. qualora si rendano necessari  trattamenti  terapeutici  sui
suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore  dovra'
darne  comunicazione  al  veterinario  libero   professionista,   che
valutera' con dell'autorita' competente locale (ACL) la necessita' di
effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per  escludere
la presenza del virus PSA; 
      x. divieto di movimentazione di suini detenuti, carni fresche e
prodotti, sottoprodotti  e  materiale  germinale  come  definito  nel
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
      xi. l'autorita'  competente  locale  (ACL)  puo'  concedere  in
deroga  l'autorizzazione  alla  movimentazione  unicamente  se   sono
soddisfatti i seguenti punti: 
        l'autorita'  competente  ha  valutato  che  il   rischio   di
diffusione  della  peste  e'  trascurabile  ai  sensi  dell'art.  14,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/594; 
        l'autorita' competente provvede a  che  i  suini  oggetto  di
movimento rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per  il
periodo di monitoraggio della peste suina africana (quindici  giorni)
ai sensi dell'allegato 2 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; 
        sono rispettate le condizioni generali di  cui  all'art.  28,
paragrafi da 2 a 7 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; 
        sono  rispettate   le   condizioni   generali   supplementari
riguardanti i movimenti (art. 15,  regolamento  (UE)  n.  2023/594  e
successive modificazioni ed integrazioni) gli stabilimenti (art.  16,
regolamento (UE) n. 2023/594)  e  i  mezzi  di  trasporto  (art.  17,
regolamento  (UE)  n.  2023/594   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni). 
  2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita' centrale
di   crisi,   sulla   base   della   valutazione   della   situazione
epidemiologica,  puo'  individuare  condizioni   ulteriori   per   la
concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la  necessita'
di non concedere una o piu' deroghe per  un  determinato  periodo  di
tempo.