Art. 11 
 
             Attuazione delle misure PNRR di titolarita' 
           del Ministero delle imprese e del made in Italy 
 
  1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo  e
di  assistenza  tecnica  per  l'attuazione,  il  monitoraggio  e   il
controllo delle misure di competenza del Ministero  delle  imprese  e
del made in Italy e' istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno
degli anni dal  2023  al  2025,  il  «Fondo  per  l'attuazione  degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese  e  del
made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2023,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy. 
  2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di controllo  e
rendicontazione    previste    nell'ambito    dell'Investimento    1,
«Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione,  innovazione,
competitivita', cultura e turismo», componente 2,  «Digitalizzazione,
innovazione e competitivita' nel sistema  produttivo»,  il  Ministero
delle imprese e del made in  Italy  e'  autorizzato  a  stipulare,  a
titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al  fine
di  disciplinare,  anche  in  deroga   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 68  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalita' per  la  messa  a
disposizione e lo  scambio  dei  dati,  delle  informazioni  e  della
documentazione   rilevanti   per   le   attivita'    di    controllo,
l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli
nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonche' le
modalita' e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e  del
made in Italy deve assicurare, coerentemente con le  tempistiche  dei
controlli, l'emanazione dei  pareri  tecnici  richiesti  dall'Agenzia
delle entrate nell'ambito delle attivita' istruttorie. Nell'ambito di
tale convenzione deve essere indicato il numero  delle  attivita'  di
controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve
essere limitato a quelle necessarie a garantire  il  controllo  e  la
rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello
svolgimento delle predette attivita' e' assicurato il rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3-bis, del
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150): 
              «Art. 8 (Nomina a magistrato ordinario).- (Omissis). 
              3-bis. Entro cinque  giorni  dall'ultima  seduta  delle
          prove  orali  del  concorso  il  Ministro  della  giustizia
          richiede  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  di
          assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine
          della graduatoria, ulteriori posti  disponibili  o  che  si
          renderanno tali  entro  sei  mesi  dall'approvazione  della
          graduatoria medesima; detti posti non possono  superare  il
          decimo di quelli messi a concorso. Il  Consiglio  superiore
          della   magistratura   provvede   entro   un   mese   dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, e 13,
          comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia),    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo).- 1.  Al
          fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR
          e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle
          strutture organizzative denominate ufficio per il processo,
          costituite   ai   sensi   dell'articolo    16-octies    del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          assicurare   la   celere   definizione   dei   procedimenti
          giudiziari, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  36
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
          della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,  che  puo'
          avvalersi  di  Formez   PA,   di   avviare   procedure   di
          reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di  un
          contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato,  non  rinnovabile,  della  durata  massima  di
          trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al  comma
          7, lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla  corte
          di cassazione sono destinati  addetti  all'ufficio  per  il
          processo in numero non superiore a 400,  da  assegnarsi  in
          virtu'  di  specifico  progetto  organizzativo  del   primo
          presidente  della  corte  di  cassazione,  con  l'obiettivo
          prioritario del contenimento  della  pendenza  nel  settore
          civile e del contenzioso tributario. Al fine di  supportare
          le linee di progetto di  competenza  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  ricomprese   nel   PNRR,   e   in
          particolare  per  favorire  la  piena  operativita'   delle
          strutture organizzative denominate ufficio per il  processo
          costituite ai sensi dell'articolo  53-ter  della  legge  27
          aprile  1982,  n.  186,  il  Segretariato  generale   della
          Giustizia   amministrativa,   di   seguito   indicato   con
          l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la
          celere definizione dei processi pendenti alla data  del  31
          dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   e'
          autorizzato ad avviare le procedure  di  reclutamento,  per
          l'assunzione di un contingente massimo  di  326  unita'  di
          addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di
          lavoro a tempo determinato, non rinnovabile,  della  durata
          massima di trentasei mesi e nel limite di  spesa  annuo  di
          cui al comma 7, lettera b),  cosi'  ripartito:  250  unita'
          complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b)
          e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera
          d). I contingenti di personale di cui al presente comma non
          sono computati ai fini della  consistenza  della  dotazione
          organica rispettivamente del Ministero  della  giustizia  e
          della Giustizia amministrativa. L'assunzione del  personale
          di cui al presente comma  e'  autorizzata  subordinatamente
          all'approvazione  del   PNRR   da   parte   del   Consiglio
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 12 febbraio 2021. 
              (Omissis).» 
              «Art. 1 (Reclutamento di personale a tempo  determinato
          per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del
          PNRR).- 1. Al fine  di  assicurare  la  piena  operativita'
          dell'ufficio per il processo e di supportare  le  linee  di
          progetto  di  competenza  del  Ministero  della   giustizia
          ricomprese  nel  PNRR,  in   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, il Ministero della giustizia richiede  di  avviare  le
          procedure di reclutamento tramite  concorso  per  titoli  e
          prova scritta, alla  Commissione  Interministeriale  RIPAM,
          che puo' avvalersi di Formez  PA  in  relazione  a  profili
          professionali  non  ricompresi  tra  quelli  ordinariamente
          previsti  nell'Amministrazione  giudiziaria,  nel   periodo
          2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
          rinnovabile, della durata massima di  trentasei  mesi,  con
          decorrenza  non  anteriore  al  1°  gennaio  2022,  per  un
          contingente  massimo   di   5.410   unita'   di   personale
          amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito: 
                a) 1.660 unita' complessive per i profili di  cui  al
          comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
                b) 750 unita' complessive per i  profili  di  cui  al
          comma 2, lettere b), d) e f); 
                c) 3.000 unita' per il profilo di  cui  al  comma  2,
          lettera l). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  382  dell'articolo  1
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
              «Omissis. 
              382. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 380 e 381 e' autorizzata la spesa di  1.747.593  euro
          per l'anno 2024, di 4.180.843  euro  per  l'anno  2025,  di
          344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro  per  l'anno
          2027.».