Art. 12 
 
          Utilizzo del Portale unico del reclutamento in PA 
 
  1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Con
decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al  medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e  quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli  avvisi  di  selezione  di  professionisti  ed  esperti,  ivi
compresi le comunicazioni  ai  candidati  e  la  pubblicazione  delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  o  comunque
trattati e le misure per assicurare l'integrita'  e  la  riservatezza
dei  dati  personali,  nonche'  le  modalita'  per  l'adeguamento   e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione
alle procedure per  il  reclutamento  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto  delle
specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di
cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui  all'articolo  19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della
giustizia,  previa  acquisizione  del  parere  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali.  La  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni  e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti  ai  sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo  da  parte  di  Regioni  ed  enti  locali  sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
di cui al comma 2.». 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
comma  1,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina   contenuta   nei
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata  in
vigore del decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
indicato nel primo  periodo  del  presente  comma,  le  modalita'  di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni  e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  15  settembre  2022,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'articolo  35-ter  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 35-ter  (Portale  unico  del  reclutamento).-  1.
          L'assunzione a  tempo  determinato  e  indeterminato  nelle
          amministrazioni pubbliche centrali di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  e  nelle  autorita'  amministrative  indipendenti
          avviene mediante concorsi pubblici orientati  alla  massima
          partecipazione ai quali si  accede  mediante  registrazione
          nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo  3,
          comma 7, della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  di  seguito
          denominato     «Portale»,     disponibile     all'indirizzo
          www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne cura la gestione. 
              2.   All'atto   della    registrazione    al    Portale
          l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
          di tutte le  generalita'  anagrafiche  ivi  richieste,  con
          valore di dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai
          sensi dell'articolo 46 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          indicando un indirizzo di posta elettronica  certificata  o
          un domicilio digitale a  lui  intestato  al  quale  intende
          ricevere ogni comunicazione  relativa  alla  procedura  cui
          intende   partecipare,   ivi   inclusa   quella    relativa
          all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un
          recapito  telefonico.  La  registrazione  al   Portale   e'
          gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
          sistemi di identificazione di cui  all'articolo  64,  commi
          2-quater  e  2-nonies,  del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82.   Con   decreto   del   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono individuate le caratteristiche e le modalita'  di
          funzionamento del Portale, le informazioni  necessarie  per
          la registrazione al medesimo  da  parte  degli  utenti,  le
          modalita' di accesso e di utilizzo dello  stesso  da  parte
          delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
          pubblicazione  dei  bandi  di  concorso,  degli  avvisi  di
          mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti  ed
          esperti, ivi compresi le comunicazioni ai  candidati  e  la
          pubblicazione delle graduatorie, i tempi  di  conservazione
          dei dati raccolti o  comunque  trattati  e  le  misure  per
          assicurare  l'integrita'  e  la   riservatezza   dei   dati
          personali,  nonche'  le  modalita'  per   l'adeguamento   e
          l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
          relazione  alle  procedure  per   il   reclutamento   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
          terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
          ordinamenti. Entro il medesimo  termine  di  cui  al  terzo
          periodo, per le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  19
          della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'  adottato  apposito
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,   della   difesa,
          dell'economia e delle finanze  e  della  giustizia,  previa
          acquisizione del parere del Garante per la  protezione  dei
          dati personali. La  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese
          dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle  amministrazioni
          che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
          amministrazioni procedenti ai sensi  dell'articolo  71  del
          medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445  del  2000.  Non  si  tiene  conto  delle
          iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il
          possesso dei requisiti richiesti per la  registrazione  nel
          Portale o richieste dai bandi di concorso. 
              2-bis. A  decorrere  dall'anno  2023  la  pubblicazione
          delle procedure di reclutamento nei  siti  istituzionali  e
          sul   Portale   unico   del   reclutamento    esonera    le
          amministrazioni  pubbliche,  inclusi   gli   enti   locali,
          dall'obbligo di  pubblicazione  delle  selezioni  pubbliche
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              3. 
              4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni  ed  enti
          locali  per  le  rispettive  selezioni  di  personale.   Le
          modalita' di utilizzo da parte di Regioni  ed  enti  locali
          sono definite con il decreto del Ministro per  la  pubblica
          amministrazione di cui al comma 2. 
              5. I bandi per il reclutamento e per la  mobilita'  del
          personale pubblico sono pubblicati sul Portale  secondo  lo
          schema  predisposto   dal   Dipartimento   della   funzione
          pubblica.  Il  Portale  garantisce   l'acquisizione   della
          documentazione relativa a tali  procedure  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza  la
          pubblicazione in modo  accessibile  e  ricercabile  secondo
          parametri utili ai cittadini che  intendono  partecipare  a
          tali procedure. 
              6.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.165, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).-  1.
          In  deroga  all'articolo  2,  commi  2   e   3,   rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.»- Il testo dell'articolo 19 della legge 4  novembre
          2010, n. 183, recante Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1. Ai  fini  della  definizione  degli  ordinamenti,  delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
              2.  La  disciplina  attuativa  dei  principi  e   degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
              3. Il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  recante  definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata).- 1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo degli articoli  46  e  71  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 45 (Documentazione mediante  esibizione).-  1.  I
          dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,  la
          cittadinanza, lo stato civile e la residenza  attestati  in
          documenti di identita' o  di  riconoscimento  in  corso  di
          validita', possono essere  comprovati  mediante  esibizione
          dei   documenti   medesimi.   E'   fatto    divieto    alle
          amministrazioni pubbliche ed  ai  gestori  o  esercenti  di
          pubblici  servizi,  nel  caso   in   cui   all'atto   della
          presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
          documento di identita' o di riconoscimento,  di  richiedere
          certificati  attestanti  stati  o   fatti   contenuti   nel
          documento  esibito.  E',  comunque,  fatta  salva  per   le
          amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli  esercenti  di
          pubblici servizi la facolta' di verificare, nel  corso  del
          procedimento, la  veridicita'  e  l'autenticita'  dei  dati
          contenuti nel documento di identita' o  di  riconoscimento.
          (L) 
              2.  Nei casi  in   cui   l'amministrazione   procedente
          acquisisce  informazioni   relative   a   stati,   qualita'
          personali  e  fatti  attraverso   l'esibizione   da   parte
          dell'interessato  di  un  documento  di  identita'   o   di
          riconoscimento in corso di validita', la registrazione  dei
          dati  avviene   attraverso   l'acquisizione   della   copia
          fotostatica non autenticata del documento stesso. (R) 
              3.  Qualora  l'interessato  sia  in  possesso   di   un
          documento di identita' o di riconoscimento non in corso  di
          validita', gli stati, le qualita' personali e  i  fatti  in
          esso   contenuti   possono   essere   comprovati   mediante
          esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
          calce alla fotocopia del documento, che  i  dati  contenuti
          nel documento non hanno subito variazioni  dalla  data  del
          rilascio. (R).» 
              «Art.   71   (Modalita'   dei   controlli).-   1.    Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a  campione  in  misura  proporzionale  al
          rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  e  nei  casi   di
          ragionevole dubbio, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
          di' cui  agli  articoli  46  e  47,  anche  successivamente
          all'erogazione dei benefici,  comunque  denominati,  per  i
          quali sono rese le dichiarazioni. (L). 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha  seguito.
          (R) 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati di  cui  all'articolo  2,
          l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
          certificazione  e'  tenuta  a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati  da  essa  custoditi.
          (R).».