Art. 13 Disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «Leggi annuali sulla concorrenza», del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorita' e' aumentata in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e di due unita' di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.
Riferimenti normativi - La legge 5 agosto 2022, n. 118, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188. - Il testo dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, cosi' recita: «Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del mercato).- Omissis. 7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.»