Art. 13 
 
Disposizioni per assicurare la funzionalita'  dell'Autorita'  garante
                   della concorrenza e del mercato 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi  previsti
dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «Leggi annuali sulla  concorrenza»,
del PNRR,  mediante  l'efficace  esercizio  da  parte  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato  dei  poteri  di  promozione
della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287  alla
luce delle nuove disposizioni in materia  di  concessioni  e  servizi
pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n.  118,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' aumentata in  misura  di  otto  unita'  di
ruolo della carriera  direttiva  e  di  due  unita'  di  ruolo  nella
carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per
l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per
l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per
l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per
l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per
l'anno 2031 e di  euro  1.789.502  a  decorrere  dall'anno  2032,  si
provvede mediante corrispondente incremento  del  contributo  di  cui
all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre  1990,
n. 287, tale da garantire la copertura integrale  dell'onere  per  le
assunzioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 5 agosto 2022, n. 118, recante legge annuale
          per il mercato e la concorrenza 2021, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188. 
              - Il testo dell'articolo 10,  commi  7-ter  e  7-quater
          della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme  per  la
          tutela della concorrenza e del  mercato,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato).- Omissis. 
              7-ter.   All'onere    derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  si
          provvede mediante un contributo di importo pari  allo  0,08
          per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
          approvato dalle societa' di  capitale,  con  ricavi  totali
          superiori a 50 milioni di euro, fermi  restando  i  criteri
          stabiliti dal  comma  2  dell'articolo  16  della  presente
          legge. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di
          ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
          misura minima. 7-quater. Ferme restando, per  l'anno  2012,
          tutte le  attuali  forme  di  finanziamento,  ivi  compresa
          l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, in sede di prima  applicazione,  per
          l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato
          direttamente all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
          dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il
          30 ottobre 2012.  Per  gli  anni  successivi,  a  decorrere
          dall'anno 2014, il  contributo  e'  versato,  entro  il  31
          luglio di ogni  anno,  direttamente  all'Autorita'  con  le
          modalita' determinate dall'Autorita' medesima  con  propria
          deliberazione. Eventuali variazioni della  misura  e  delle
          modalita'  di   contribuzione   possono   essere   adottate
          dall'Autorita'  medesima  con  propria  deliberazione,  nel
          limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante
          dal bilancio approvato precedentemente  all'adozione  della
          delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione
          di cui al comma 7-ter.»