Art. 15 bis 
 
Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno  degli  interventi  di
  rigenerazione urbana, di  rifunzionalizzazione,  efficientamento  e
  messa in sicurezza di spazi  e  immobili  pubblici  finanziati  con
  risorse PNRR, PNC e PNIEC 
 
  1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero
al patrimonio disponibile dello Stato, in  gestione  all'Agenzia  del
demanio,  interessati  da  progetti  di  riqualificazione  per  scopi
istituzionali  o  sociali  recanti  apposito  finanziamento,   ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento, in  tutto  o
in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui  al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano  nazionale
per gli investimenti complementari (PNC) nonche' dal Piano  nazionale
integrato per l'energia e  il  clima  (PNIEC),  possono,  su  domanda
presentata da  regioni,  comuni,  province  e  citta'  metropolitane,
essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti  enti
che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il  31
dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene  e  i  tempi
stimati di realizzazione degli interventi. 
  2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni  in  uso
per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo  2,  comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i  quali  siano
in  corso  procedure  volte  a  consentirne  l'uso  per  le  medesime
finalita' nonche' quelli inseriti o suscettibili di  essere  inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione  ai  sensi  di
legge. 
  3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze  e  di  concerto  con  la  competente  amministrazione
titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle  condizioni
e dei presupposti per  l'accoglimento  della  stessa  e  ne  comunica
l'esito  all'ente  interessato  che,  in  caso  di  esito   positivo,
acquisisce la disponibilita' del bene, nelle more  del  completamento
del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e  di  ogni
altra attivita' propedeutica. 
  4. Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'accoglimento
della richiesta, il trasferimento del bene e'  disposto  con  decreto
dell'Agenzia del demanio che prevede: 
    a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato  avvio
o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento; 
    b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti  per  un
periodo di  cinque  anni  decorrenti  dal  collaudo,  dalla  regolare
esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento  sugli
stessi realizzati. Il decreto  di  trasferimento  dei  beni  immobili
appartenenti al demanio storico artistico e' comunicato ai competenti
uffici del Ministero  della  cultura  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e i  beni  medesimi  restano  assoggettati  alla
disciplina di tutela di cui al predetto codice. 
  5. I beni  di  cui  al  comma  1  sono  trasferiti,  con  tutte  le
pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con  contestuale  immissione
di  ciascun  ente   territoriale,   a   decorrere   dalla   data   di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui  al
comma 4, nel possesso giuridico  degli  stessi  e  con  subentro  del
medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi  al  bene
trasferito. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali
che acquisiscono in  proprieta',  ai  sensi  del  presente  articolo,
immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in  misura
pari  alla  riduzione   delle   entrate   erariali   conseguente   al
trasferimento  di  cui  al  comma  5.  Qualora  non   sia   possibile
l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della
riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia
delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato. 
  7.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo   e   l'efficienza   della
progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli  enti
richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi
dei  servizi  di  progettazione  gratuiti  della  Struttura  per   la
progettazione di beni ed edifici  pubblici  di  cui  all'articolo  1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  8. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 222, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 15. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  54,  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.42  (Codice   dei   beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono  inalienabili
          i beni del demanio culturale di seguito indicati: 
                  a)  gli   immobili   e   le   aree   di   interesse
          archeologico; 
                  b) gli immobili dichiarati  monumenti  nazionali  a
          termini della normativa all'epoca vigente; 
                  c) le raccolte di musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          biblioteche; 
                  d) gli archivi; 
                    d-bis)  gli  immobili  dichiarati  di   interesse
          particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
          3, lettera d); 
                    d-ter) le cose mobili che siano opera  di  autore
          vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre  settanta
          anni, se incluse in raccolte appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo 53. 
              2. Sono altresi' inalienabili: 
                a)  le  cose  appartenenti   ai   soggetti   indicati
          all'articolo 10, comma 1, che siano  opera  di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta
          anni, fino alla conclusione del  procedimento  di  verifica
          previsto dall'articolo 12. Se il procedimento  si  conclude
          con esito  negativo,  le  cose  medesime  sono  liberamente
          alienabili,  ai  fini  del  presente   codice,   ai   sensi
          dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; 
                b); 
                c) i singoli documenti appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo  53,  nonche'  gli  archivi  e  i  singoli
          documenti di enti ed istituti pubblici  diversi  da  quelli
          indicati al medesimo articolo 53; 
                d). 
              3. I beni e le cose di cui  ai  commi  1  e  2  possono
          essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni  e
          gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti  di
          beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
          e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo  per
          le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
              4. I beni e le cose indicati ai commi  1  e  2  possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.»