Art. 16 
 
Contributo  dell'Agenzia  del  demanio  alla  resilienza   energetica
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza  energetica  nazionale  mediante  una  gestione  del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi  di
risparmio energetico, l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  individua  i  beni   immobili   di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione  o
dismissione di  propria  competenza,  nonche',  di  concerto  con  le
amministrazioni usuarie, i beni  statali  in  uso  alle  stesse,  per
installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022,  n.  34.  Alla  realizzazione  dei  predetti  interventi
possono concorrere le risorse contenute  nei  piani  di  investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da  altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate  dal  PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima  Agenzia  e  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne  ricorrano  le
condizioni in termini di coerenza con  gli  obiettivi  specifici  del
PNRR e di conformita' ai relativi  principi  di  attuazione.  Per  il
conseguimento  dei  suddetti  scopi  l'Agenzia  del  demanio,  previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle  risorse  finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avviare
iniziative  di   partenariato   pubblico-privato,   da   attuare   in
conformita'  alle  regole  di  Eurostat,  per   l'affidamento   delle
attivita' di progettazione, costruzione e  gestione  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili da  realizzarsi  sui  beni
immobili di cui al presente comma. 
  2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici  e  le  aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. 
  3. Al  fine  di  promuovere  forme  di  razionalizzazione  tra  gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di  finanziamenti  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,   per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e  contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura,  previo
atto di intesa  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  la  progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  per
l'installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni  centrali  che
forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale
ai sensi della normativa vigente. 
  3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga  ai  requisiti
di cui all'articolo 31,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
costituire  comunita'  energetiche  rinnovabili  nazionali,  in   via
prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  con  le
altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti
superiori a 1 MW, con facolta' di  accedere  ai  regimi  di  sostegno
previsti dal medesimo decreto  legislativo  anche  per  la  quota  di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse  sotto
la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi  rapporti  con  i
clienti finali nell'atto costitutivo  della  comunita',  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, e  dall'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175. 
 
          Riferimenti normativi 
 
               -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.17,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34  (Misure
          urgenti  per  il  contenimento   dei   costi   dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali): 
                «Art. 20. (Contributo del Ministero della difesa alla
          sicurezza  energetica  nazionale).  -  1.  Allo  scopo   di
          contribuire  alla  crescita  sostenibile  del  Paese,  alla
          ottimizzazione   del   sistema   energetico   e   per    il
          perseguimento  della  sicurezza  energetica  nazionale,  il
          Ministero della difesa, anche per il tramite della societa'
          Difesa Servizi S.p.A., affida  in  concessione  o  utilizza
          direttamente, in tutto o  in  parte,  i  beni  del  demanio
          militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
          ivi inclusi gli immobili individuati quali non  piu'  utili
          ai fini istituzionali e non ancora  consegnati  all'Agenzia
          del demanio o non ancora alienati, per installare  impianti
          di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  anche
          ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse  del
          Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo
          accordo  fra  il  Ministero  della  difesa,  la   struttura
          dell'autorita' politica delegata per il PNRR e il Ministero
          della  transizione  ecologica,  qualora  ne  ricorrano   le
          condizioni  in  termini  di  coerenza  con  gli   obiettivi
          specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
          attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita'
          svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Ministero
          della difesa e i terzi concessionari dei  beni  di  cui  al
          comma   1   possono   costituire   comunita'    energetiche
          rinnovabili   nazionali   anche   con    altre    pubbliche
          amministrazioni  centrali  e  locali  anche  per   impianti
          superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti  di  cui  al
          comma 2, lettere b) e  c),  dell'articolo  31  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e  con  facolta'  di
          accedere  ai  regimi  di  sostegno  del  medesimo   decreto
          legislativo anche per la  quota  di  energia  condivisa  da
          impianti e utenze di consumo non connesse sotto  la  stessa
          cabina primaria,  previo  pagamento  degli  oneri  di  rete
          riconosciuti per l'illuminazione pubblica. 
                3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici
          e  aree  idonee  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  possono  ospitare
          sistemi di accumulo energetico senza limiti  di  potenza  e
          sono  assoggettati  alle  procedure  autorizzative  di  cui
          all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del
          2021. Competente  ad  esprimersi  in  materia  culturale  e
          paesaggistica e' l'autorita' di  cui  all'articolo  29  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
                  3-bis. Per l'individuazione  dei  beni  di  cui  al
          comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati
          all'installazione degli impianti  e  per  la  gestione  dei
          procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro  della
          difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della
          finanza  pubblica,  un  commissario  speciale  e  due  vice
          commissari  speciali,  questi  ultimi  rispettivamente   su
          proposta  del  Ministro  della  cultura  e   del   Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al  commissario
          speciale e ai vice commissari speciali  non  spettano,  per
          l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di
          spese. 
                  3-ter. Il commissario  speciale  di  cui  al  comma
          3-bis convoca una conferenza di servizi per  l'acquisizione
          delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli  assensi
          comunque denominati delle altre amministrazioni interessate
          per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori
          secondo  le  modalita'  di  cui  agli  articoli  da  14   a
          14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Le
          amministrazioni  interessate,  ad   eccezione   di   quelle
          competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si
          esprimono nel termine di trenta  giorni,  decorsi  i  quali
          senza  che  sia  intervenuta  la  pronuncia  dell'autorita'
          competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi,  comunque
          denominati, si intendono  resi.  La  determinazione  finale
          della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico
          di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere
          o atto di assenso comunque denominato. 
                3-quater.  Quota  parte  degli  utili  della   Difesa
          Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al  comma
          1, determinata secondo le indicazioni  del  Ministro  della
          difesa  in  qualita'  di   socio   unico,   verificata   la
          corrispondenza  agli  obblighi  di  legge  in  materia   di
          accantonamento,  confluisce  in  un  fondo  istituito   nel
          bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di
          ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa  alla
          produzione di energia da  fonti  rinnovabili,  al  fine  di
          promuovere  l'autonomia  e  la  sicurezza  energetica   del
          Ministero della  difesa,  anche  supportando  le  attivita'
          svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa." 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 22  e  31  del
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.199,   recante
          Attuazione della direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
              2. Ai fini del concreto raggiungimento degli  obiettivi
          di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal  PNIEC,  i
          decreti  di  cui  al  comma  1,  stabiliscono  altresi'  la
          ripartizione  della  potenza  installata  fra   Regioni   e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
              3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e  b),
          della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione  della
          disciplina inerente le aree idonee, i  decreti  di  cui  al
          comma  1,  tengono  conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
              4. Conformemente ai principi e  criteri  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
              5. In sede di individuazione delle  superfici  e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
              6. Nelle more dell'individuazione  delle  aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
              7. Le aree non incluse tra le aree idonee  non  possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
              8. Nelle more  dell'individuazione  delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                a) i siti ove sono  gia'  installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                b) le aree dei siti oggetto di  bonifica  individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                c) le  cave  e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  dei
          sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole  minori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri; 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di tre chilometri per gli  impianti  eolici  e  di
          cinquecento metri  per  gli  impianti  fotovoltaici.  Resta
          ferma, nei procedimenti autorizzatori,  la  competenza  del
          Ministero della cultura a esprimersi in relazione  ai  soli
          progetti localizzati in aree sottoposte  a  tutela  secondo
          quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» 
              «Art. 22 (Procedure  autorizzative  specifiche  per  le
          Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
          di produzione di energia da fonti  rinnovabili  nelle  aree
          idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: 
                a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili  su  aree  idonee,  ivi  inclusi   quelli   per
          l'adozione del  provvedimento  di  valutazione  di  impatto
          ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
          si esprime con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso
          inutilmente il termine per  l'espressione  del  parere  non
          vincolante, l'amministrazione competente provvede  comunque
          sulla domanda di autorizzazione; 
                b) i termini delle procedure  di  autorizzazione  per
          impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. 
                1-bis. La disciplina di cui al  comma  1  si  applica
          anche, ove ricadenti su aree  idonee,  alle  infrastrutture
          elettriche di connessione degli impianti di  produzione  di
          energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie  per  lo
          sviluppo della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,
          qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
          producibile da fonti rinnovabili." 
                «Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1.  I
          clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici,  hanno  il
          diritto   di   organizzarsi   in   comunita'    energetiche
          rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti: 
                  a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
          di fornire  benefici  ambientali,  economici  o  sociali  a
          livello di comunita' ai suoi soci  o  membri  o  alle  aree
          locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
          profitti finanziari; 
                  b) la comunita' e' un soggetto di diritto  autonomo
          e   l'esercizio   dei   poteri   di   controllo   fa   capo
          esclusivamente a persone fisiche, PMI, le associazioni  con
          personalita'   giuridica   di   diritto    privato,    enti
          territoriali   e   autorita'   locali,   ivi   incluse   le
          amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
          gli  enti  religiosi,  quelli  del  terzo  settore   e   di
          protezione ambientale  nonche'  le  amministrazioni  locali
          contenute  nell'elenco  delle   amministrazioni   pubbliche
          divulgato  dall'Istituto  Nazionale   di   Statistica   (di
          seguito: ISTAT) secondo  quanto  previsto  all'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  che  sono
          situate nel territorio degli  stessi  Comuni  in  cui  sono
          ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2,
          lettera a); 
                  c)   per   quanto   riguarda   le    imprese,    la
          partecipazione alla comunita' di  energia  rinnovabile  non
          puo'  costituire  l'attivita'  commerciale  e   industriale
          principale; 
                  d) la  partecipazione  alle  comunita'  energetiche
          rinnovabili e'  aperta  a  tutti  i  consumatori,  compresi
          quelli  appartenenti  a  famiglie   a   basso   reddito   o
          vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei  poteri  di
          controllo   e'   detenuto   dai    soggetti    aventi    le
          caratteristiche di cui alla lettera b). 
              2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma
          1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a)  fermo  restando  che  ciascun   consumatore   che
          partecipa a una comunita' puo' detenere  impianti  a  fonti
          rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
          30, comma 1, lettera a),  punto  1,  ai  fini  dell'energia
          condivisa rileva solo la produzione di energia  rinnovabile
          degli impianti che risultano nella disponibilita'  e  sotto
          il controllo della comunita'; 
                b)    l'energia    autoprodotta     e'     utilizzata
          prioritariamente  per  l'autoconsumo  istantaneo  in   sito
          ovvero per la condivisione con  i  membri  della  comunita'
          secondo  le  modalita'  di  cui  alla  lettera  c),  mentre
          l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
          e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
          elettrica    rinnovabile,    direttamente    o     mediante
          aggregazione; 
                c) i membri della comunita'  utilizzano  la  rete  di
          distribuzione per  condividere  l'energia  prodotta,  anche
          ricorrendo  a  impianti  di  stoccaggio,  con  le  medesime
          modalita'  stabilite  per  le  comunita'  energetiche   dei
          cittadini.  L'energia  puo'  essere  condivisa  nell'ambito
          della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
          del requisito di connessione alla medesima cabina  primaria
          per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e  alle
          restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3,  lettera  a),
          secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite; 
                d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione
          di  energia  elettrica  realizzati  dalla  comunita'   sono
          entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore  del
          presente   decreto   legislativo,   fermo    restando    la
          possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre  di
          produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
          comunque non  superiore  al  30  per  cento  della  potenza
          complessiva che fa capo alla comunita'; 
                e) i membri delle  comunita'  possono  accedere  agli
          incentivi di cui al Titolo II  alle  condizioni  e  con  le
          modalita' ivi stabilite; 
                f) nel rispetto delle finalita' di cui  al  comma  1,
          lettera a), la  comunita'  puo'  produrre  altre  forme  di
          energia da fonti rinnovabili  finalizzate  all'utilizzo  da
          parte dei membri, puo' promuovere interventi  integrati  di
          domotica,  interventi  di  efficienza  energetica,  nonche'
          offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
          membri e assumere  il  ruolo  di  societa'  di  vendita  al
          dettaglio  e  puo'   offrire   servizi   ancillari   e   di
          flessibilita'.". 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 222, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.191,  e'   riportato   nei   riferimenti
          normativi all'articolo 15.  
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 23 settembre  2022,  n.144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
          Ulteriori misure urgenti in materia di politica  energetica
          nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
          per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR): 
                «Art. 10. (Contributo del Ministero dell'interno, del
          Ministero della giustizia e degli  uffici  giudiziari  alla
          resilienza  energetica  nazionale).  -  1.  Allo  scopo  di
          contribuire  alla  crescita  sostenibile  del  Paese,  alla
          decarbonizzazione  del  sistema   energetico   e   per   il
          perseguimento della  resilienza  energetica  nazionale,  il
          Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e  gli
          uffici giudiziari utilizzano  direttamente  o  affidano  in
          concessione, in tutto o in parte,  i  beni  demaniali  o  a
          qualunque titolo in uso  ai  medesimi  Ministeri  e  uffici
          giudiziari,  per  installare  impianti  di  produzione   di
          energia da fonti  rinnovabili,  anche  ricorrendo,  per  la
          copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con
          il  Ministero  della  transizione  ecologica,  qualora   ne
          ricorrano le condizioni in  termini  di  coerenza  con  gli
          obiettivi specifici del PNRR e di conformita'  ai  relativi
          principi di attuazione. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Ministero
          dell'interno, il  Ministero  della  giustizia,  gli  uffici
          giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma
          1  possono  costituire  comunita'  energetiche  rinnovabili
          nazionali  anche  con   altre   pubbliche   amministrazioni
          centrali e locali anche per  impianti  superiori  a  1  MW,
          anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere  b)
          e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo  8  novembre
          2021, n. 199, e con  facolta'  di  accedere  ai  regimi  di
          sostegno previsti dal medesimo  decreto  legislativo  anche
          per la quota di energia condivisa da impianti e  utenze  di
          consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,
          previo pagamento  degli  oneri  di  rete  riconosciuti  per
          l'illuminazione pubblica. 
                3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici
          e  aree  idonee  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo n. 199  del  2021,  e  sono  assoggettati  alle
          procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo
          decreto  legislativo  n.  199  del  2021.   Competente   ad
          esprimersi  in  materia  culturale   e   paesaggistica   e'
          l'autorita' di cui all'articolo  29  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108.»