Art. 17 
 
Disposizioni in materia di accordi  quadro  e  di  convenzioni  delle
                       centrali di committenza 
 
  1.  Tenuto  conto  dei  tempi  necessari  all'indizione  di   nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30  giugno  2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle  medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non  pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale,  degli  obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere,  anche  tenuto  conto  delle  eventuali
precedenti proroghe, il  50  per  cento  del  valore  iniziale  della
convenzione o dell'accordo quadro. 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni  capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche'  ricorrendo  alle
stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38,
commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del  2016  ovvero  alle
societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  titolari  degli
interventi». 
  3. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1  Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione», gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati dalla  Consip  S.p.A.  e  funzionali
alla realizzazione delle  condizionalita'  previste  dalla  milestone
M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del  valore
iniziale, anche laddove sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al  periodo  precedente  e'
autorizzato purche'  si  tratti  di  convenzioni  o  accordi  quadro,
diversi da quelli  di  cui  sia  stato  autorizzato  l'incremento  da
precedenti  disposizioni  di  legge.  In   relazione   all'incremento
disposto  ai  sensi  del  primo  periodo,  l'aggiudicatario,   previa
autorizzazione da parte della  Consip  S.p.A.,  puo'  eseguire  parte
della prestazione oggetto delle convenzioni e  degli  accordi  quadro
stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori
economici, a prescindere dalla  loro  eventuale  partecipazione  alla
medesima  procedura,  purche'  all'atto  dell'offerta   siano   stati
indicati i  servizi  e  le  forniture  da  subappaltare  e  che  tali
operatori  economici  siano  in  possesso  dei   requisiti   previsti
all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  nonche'  dei
requisiti previsti all'articolo 80  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   o,   in   alternativa,
l'aggiudicatario puo' esercitare il diritto di recesso  entro  e  non
oltre quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi  di  cui
al comma 3  sono  messi  a  disposizione  esclusivamente  delle  sole
amministrazioni   attuatrici   del   sub   investimento   «M6C2-1.1.1
Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero   -
Digitalizzazione», nel limite della misura massima del  finanziamento
riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della
salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali
di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali. 
  5. Al fine di garantire il conseguimento degli  obiettivi  previsti
nel PNRR in  relazione  agli  investimenti  per  la  digitalizzazione
previsti dalla Missione 6  «Salute»,  gli  accordi  quadro  stipulati
dalla Consip S.p.A.  aventi  ad  oggetto  servizi  applicativi  e  di
supporto  in  ambito  «Sanita'   digitale   -   sistemi   informativi
clinico-assistenziali» sono resi disponibili, dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  30  settembre  2023,
esclusivamente  in  favore  delle  amministrazioni   attuatrici   dei
relativi interventi, nella misura massima dei  finanziamenti  ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad  altro  lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 3, comma 1, lettere  cccc)  e
          dddd), e 80, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50
          (Codice dei contratti pubblici), cosi' recita: 
                «Art. 3 (Definizioni). Omissis. 
                  cccc)  «strumenti  di   acquisto»,   strumenti   di
          acquisizione che  non  richiedono  apertura  del  confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
                    1) le convenzioni quadro di cui  all'articolo  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate,  ai  sensi
          della normativa vigente, da CONSIP S.p.A.  e  dai  soggetti
          aggregatori; 
                    2) gli accordi quadro stipulati  da  centrali  di
          committenza   quando   gli   appalti   specifici    vengono
          aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
                    3) il mercato elettronico realizzato da  centrale
          di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 
                  dddd) «strumenti  di  negoziazione»,  strumenti  di
          acquisizione  che   richiedono   apertura   del   confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
                    1) gli accordi quadro stipulati  da  centrali  di
          committenza nel caso in cui gli appalti  specifici  vengono
          aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
                    2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
          da centrali di committenza; 
                    3) il mercato elettronico realizzato da  centrali
          di committenza nel caso di acquisti  effettuati  attraverso
          confronto concorrenziale; 
                    4)  i   sistemi   realizzati   da   centrali   di
          committenza che comunque consentono  lo  svolgimento  delle
          procedure ai sensi del presente codice; 
              Omissis.» 
              «Art 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce motivo
          di   esclusione   di   un   operatore    economico    dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'articolo 291-quater del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'articolo  2  della  decisione
          quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                  b-bis) false  comunicazioni  sociali  di  cui  agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                c) frode ai sensi dell'articolo 1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste  dall'articolo  67  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159,  con  riferimento  rispettivamente
          alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
          Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo  34-bis,
          commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°(gradi) giugno 2015, ovvero
          delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
          dimostrare che lo stesso ha commesso gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  agli   obblighi   relativi   al
          pagamento di imposte e tasse  o  contributi  previdenziali.
          Per  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in
          materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle  di
          cui al quarto periodo. Costituiscono gravi  violazioni  non
          definitivamente  accertate  in   materia   fiscale   quelle
          stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  previo
          parere del Dipartimento  per  le  politiche  europee  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al presente periodo, recante  limiti  e
          condizioni per l'operativita'  della  causa  di  esclusione
          relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
          ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
          comunque  di  importo  non  inferiore  a  35.000  euro.  Il
          presente comma non si applica quando l'operatore  economico
          ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
          modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
          previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
          ovvero quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia
          comunque integralmente estinto,  purche'  l'estinzione,  il
          pagamento o l'impegno si siano  perfezionati  anteriormente
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o sia in corso  nei  suoi
          confronti un procedimento per la dichiarazione  di  una  di
          tali   situazioni,   fermo   restando    quanto    previsto
          dall'articolo 95  del  codice  della  crisi  di  impresa  e
          dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di  cui
          all'articolo 1 della  legge  19  ottobre  2017,  n.  155  e
          dall'articolo 110; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita' o affidabilita'; 
                  c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                  c-ter)  l'operatore  economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                  c-quater)  l'operatore  economico  abbia   commesso
          grave  inadempimento  nei   confronti   di   uno   o   piu'
          subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  con   sentenza
          passata in giudicato; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo
          67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  o
          ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con
          la  pubblica  amministrazione,  compresi  i   provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                  f-bis) l'operatore  economico  che  presenti  nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                  f-ter)   l'operatore   economico    iscritto    nel
          casellario informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC
          per   aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
          documentazione nelle procedure di gara e negli  affidamenti
          di subappalti. Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a
          quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai  sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico che si  trovi  in  una  delle
          situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
          cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
          non  superiore  a  18  mesi   ovvero   abbia   riconosciuto
          l'attenuante della  collaborazione  come  definita  per  le
          singole fattispecie di reato, o al comma 5,  e'  ammesso  a
          provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato   a
          risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
          e di aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere
          tecnico, organizzativo e relativi  al  personale  idonei  a
          prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non
          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue
          di  diritto  la  pena   accessoria   perpetua,   ai   sensi
          dell'articolo 317-bis, primo periodo,  del  codice  penale,
          salvo  che  la  pena  sia  dichiarata  estinta   ai   sensi
          dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
                b) pari a sette anni nei casi previsti  dall'articolo
          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
          intervenuta riabilitazione; 
                c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
              10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma
          10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.32,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   14   giugno   2019,   n.55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. (Modifiche al codice dei contratti  pubblici
          e sospensione sperimentale dell'efficacia  di  disposizioni
          in materia di appalti pubblici e  in  materia  di  economia
          circolare). - 1. Al fine  di  rilanciare  gli  investimenti
          pubblici e di facilitare l'apertura  dei  cantieri  per  la
          realizzazione delle opere pubbliche, per le  procedure  per
          le quali i  bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
          comunque nel rispetto dei principi e  delle  norme  sancite
          dall'Unione  europea,  in   particolare   delle   direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino  al  30  giugno
          2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
          seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                a) articolo 37, comma 4, per i comuni  non  capoluogo
          di  provincia,  quanto  all'obbligo  di   avvalersi   delle
          modalita' ivi indicate, limitatamente  alle  procedure  non
          afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
          in parte, con le  risorse  previste  dal  Regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio  2021  e  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          nonche'  dalle  risorse  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti  complementari  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more  di  una
          disciplina  diretta  ad   assicurare   la   riduzione,   il
          rafforzamento   e   la   qualificazione   delle    stazioni
          appaltanti, per le procedure afferenti alle  opere  PNRR  e
          PNC,  i  comuni  non  capoluogo  di   provincia   procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre  che
          secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
          4, attraverso le unioni di comuni, le province,  le  citta'
          metropolitane e i comuni capoluogo  di  provincia,  nonche'
          ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di  diritto
          ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e  1-  bis  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle  societa'  in  house
          delle amministrazioni centrali titolari  degli  interventi.
          L'obbligo di cui  al  secondo  periodo  per  i  comuni  non
          capoluogo di provincia e' da  intendersi  applicabile  alle
          procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di
          cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120; 
                b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella  parte
          in cui resta vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 
                c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di
          scegliere i commissari tra gli  esperti  iscritti  all'Albo
          istituito  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo  di
          individuare i commissari secondo  regole  di  competenza  e
          trasparenza,  preventivamente   individuate   da   ciascuna
          stazione appaltante. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108  (Governance  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle procedure), cosi' recita: 
              «Art. 47. (Pari opportunita'  e  inclusione  lavorativa
          nei contratti pubblici, nel PNRR  e  nel  PNC).  -  1.  Per
          perseguire le finalita' relative  alle  pari  opportunita',
          generazionali e di genere  e  per  promuovere  l'inclusione
          lavorativa  delle  persone  disabili,  in  relazione   alle
          procedure afferenti agli investimenti pubblici  finanziati,
          in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse   previste   dal
          Regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 10  febbraio  2021  e  dal  Regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio  2021,  nonche'   dal   PNC,   si   applicano   le
          disposizioni seguenti. 
                2. Gli operatori economici tenuti alla redazione  del
          rapporto  sulla  situazione   del   personale,   ai   sensi
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
          198, producono, a pena  di  esclusione,  al  momento  della
          presentazione   della   domanda   di    partecipazione    o
          dell'offerta,  copia  dell'ultimo  rapporto  redatto,   con
          attestazione della sua conformita' a quello trasmesso  alle
          rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e  al
          consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma
          del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei
          termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46,  con
          attestazione  della  sua  contestuale   trasmissione   alle
          rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e  al
          consigliere regionale di parita'. 
                3.  Gli  operatori  economici,  diversi   da   quelli
          indicati nel comma 2  e  che  occupano  un  numero  pari  o
          superiore a  quindici  dipendenti,  entro  sei  mesi  dalla
          conclusione del contratto, sono tenuti  a  consegnare  alla
          stazione  appaltante  una   relazione   di   genere   sulla
          situazione del personale maschile  e  femminile  in  ognuna
          delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
          della  formazione,  della  promozione  professionale,   dei
          livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
          fenomeni  di   mobilita',   dell'intervento   della   Cassa
          integrazione    guadagni,    dei     licenziamenti,     dei
          prepensionamenti  e   pensionamenti,   della   retribuzione
          effettivamente corrisposta. La relazione di  cui  al  primo
          periodo  e'   trasmessa   alle   rappresentanze   sindacali
          aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di
          parita'. 
                  3-bis. Gli operatori economici di cui  al  comma  3
          sono, altresi', tenuti a consegnare, nel  termine  previsto
          dal   medesimo   comma,   alla   stazione   appaltante   la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68,  e  una  relazione  relativa  all'assolvimento
          degli obblighi di cui alla medesima legge e alle  eventuali
          sanzioni  e  provvedimenti  disposti  a  loro  carico   nel
          triennio antecedente la data di scadenza  di  presentazione
          delle offerte. La relazione di cui  al  presente  comma  e'
          trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 
                4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di
          gara, negli avvisi  e  negli  inviti,  specifiche  clausole
          dirette all'inserimento, come requisiti  necessari  e  come
          ulteriori  requisiti  premiali  dell'offerta,  di   criteri
          orientati   a   promuovere    l'imprenditoria    giovanile,
          l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la  parita'
          di genere e l'assunzione di giovani, con eta'  inferiore  a
          trentasei anni, e donne. Il  contenuto  delle  clausole  e'
          determinato tenendo, tra l'altro,  conto  dei  principi  di
          libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione,
          nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della
          natura  del  singolo  progetto  in  relazione  ai   profili
          occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione  europea,
          degli indicatori  degli  obiettivi  attesi  in  termini  di
          occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione
          delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei
          corrispondenti  valori  medi  nonche'  dei   corrispondenti
          indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti  i
          progetti. Fermo restando quanto previsto  al  comma  7,  e'
          requisito  necessario  dell'offerta  l'aver   assolto,   al
          momento  della  presentazione  dell'offerta  stessa,   agli
          obblighi di  cui  alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e
          l'assunzione  dell'obbligo  di  assicurare,  in   caso   di
          aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno  al  30
          per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
          contratto o per  la  realizzazione  di  attivita'  ad  esso
          connesse o strumentali, sia all'occupazione  giovanile  sia
          all'occupazione femminile. 
                5.  Ulteriori  misure  premiali   possono   prevedere
          l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo  all'offerente  o
          al candidato che: 
                  a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del
          termine  di  presentazione  delle  offerte,   non   risulti
          destinatario   di   accertamenti   relativi   ad   atti   o
          comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4
          del  decreto   legislativo   9   luglio   2003,   n.   215,
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio  2003,  n.
          216, dell'articolo 3 della legge 1°(gradi) marzo  2006,  n.
          67,  degli  articoli  35   e   55-quinquies   del   decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54
          del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
                  b) utilizzi o si  impegni  a  utilizzare  specifici
          strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di  vita
          e di lavoro per  i  propri  dipendenti,  nonche'  modalita'
          innovative di organizzazione del lavoro; 
                  c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima
          percentuale  prevista  come  requisito  di  partecipazione,
          persone disabili, giovani, con eta' inferiore  a  trentasei
          anni, e donne per  l'esecuzione  del  contratto  o  per  la
          realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali; 
                  d)  abbia,  nell'ultimo  triennio,   rispettato   i
          principi della parita'  di  genere  e  adottato  specifiche
          misure per promuovere le pari opportunita' generazionali  e
          di genere, anche tenendo conto del rapporto  tra  uomini  e
          donne nelle  assunzioni,  nei  livelli  retributivi  e  nel
          conferimento di incarichi apicali; 
                    d-bis) abbia,  nell'ultimo  triennio,  rispettato
          gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
                  e) abbia presentato o si impegni a  presentare  per
          ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata
          del contratto di appalto, una dichiarazione  volontaria  di
          carattere non finanziario  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 
              6. I contratti di appalto prevedono  l'applicazione  di
          penali per l'inadempimento dell'appaltatore  agli  obblighi
          di cui al comma 3,  al  comma  3-bis  ovvero  al  comma  4,
          commisurate alla gravita' della violazione e  proporzionali
          rispetto all'importo del contratto o alle  prestazioni  del
          contratto, nel rispetto dell'importo  complessivo  previsto
          dall'articolo  51  del  presente  decreto.  La   violazione
          dell'obbligo  di  cui  al  comma  3  determina,   altresi',
          l'impossibilita' per l'operatore economico di  partecipare,
          in forma singola ovvero in raggruppamento  temporaneo,  per
          un  periodo  di  dodici  mesi  ad  ulteriori  procedure  di
          affidamento   afferenti    agli    investimenti    pubblici
          finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di  cui  al
          comma 1. 
              7.   Le   stazioni   appaltanti    possono    escludere
          l'inserimento nei bandi  di  gara,  negli  avvisi  e  negli
          inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o
          stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica
          motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la  tipologia
          o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
          indicati   ne   rendano   l'inserimento    impossibile    o
          contrastante con obiettivi di universalita'  e  socialita',
          di efficienza, di economicita' e di qualita'  del  servizio
          nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 
              8. Con linee guida del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per
          le pari opportunita' e della famiglia e  per  le  politiche
          giovanili e il servizio civile universale, di concerto  con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro per le disabilita', da  adottarsi
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto, sono definiti le modalita' e i criteri applicativi
          delle  misure  previste  dal  presente  articolo,  indicate
          misure  premiali  e  predisposti  modelli  di  clausole  da
          inserire nei  bandi  di  gara  differenziati  per  settore,
          tipologia e natura del contratto o del progetto. 
              9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3  e
          3-bis sono pubblicati sul profilo  del  committente,  nella
          sezione    «Amministrazione    trasparente»,    ai    sensi
          dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri
          ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati  per  le  pari
          opportunita' e della famiglia e per le politiche  giovanili
          e il servizio civile universale.» 
              - Il decreto del Ministro della salute  del  21  giugno
          2022  di  approvazione  dei  Contratti   istituzionali   di
          sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali, e'
          pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della salute.