Art. 18 Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.». 2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»; b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorita'» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti pubblici e privati» e le parole: «attraverso lo strumento della Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta». 3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno cinque giorni prima, puo' dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilita' per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni. 4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies. 4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga. 5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 44: 1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; 2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»; 2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; b) all'articolo 45: 1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; 2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; 2-bis) il comma 5 e' abrogato; c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»; d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici». 6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: «Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori». 7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: «Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attivita' finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024. 11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e»; b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,». 11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico e' da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia». 11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, e' estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e «Italia 5G densificazione» l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente legge: «Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici). - 1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cosi' come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. 2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni. 3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1." - Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dal presente decreto: «Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente. 2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. 3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente. 4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti. 5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Omissis 563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.» - Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57. - Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57. - Il testo dell'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), cosi' recita: «Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico (ex art. 88 Codice 2003). - Omissis 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Omissis». - Il testo dell'articolo 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' recita: «Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2. 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.». - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)): «Art. 15 (R) (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo. 2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate. 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.» - Il testo dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), cosi' recita: «Art. 10. (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia). - Omissis 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. Omissis.» - Il testo dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' recita: «Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). - Omissis 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Omissis.» - Il testo dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, cosi' recita: «Art. 10-septies. (Misure a sostegno dell'edilizia privata). - 1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.». - Il testo dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cosi' recita: «Art. 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - Omissis 11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 9, 44, 45, 46, 54 e 63 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). - Omissis 9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63. Omissis.» «Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003)). - Omissis 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Omissis. 7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Omissis.» «Art. 45 (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (ex art. 87-bis Codice 2003). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza. 2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. 4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. 5.» «Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti (ex art. 87-ter Codice 2003)). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.» «Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93 Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. Omissis.» «Art. 63. (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato). - 1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, e' stata esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio' non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti. 2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro: a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonche' degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale; b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi; d) la necessita' di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65; e) la necessita' di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato; f) la necessita' di evitare una grave compromissione del servizio. 3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso e' limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro: a) offre a tutte le parti interessate l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23; b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo. 4. L'Autorita' prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67. 5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato puo' essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni). Omissis 6. I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.» Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente legge: «Art. 40 (Sicurezza delle reti e dei servizi (ex art. 40 eecc e art. 16-bis Codice 2003). Omissis 4. L'Agenzia puo' informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'), come modificato dalla presente legge: «Art. 12. (Disposizioni di coordinamento). Omissis. 3. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto. Omissis.» - Il testo dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: «Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3. 2. 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. 3-bis Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente. 4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.» - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, cosi' recita: «Art. 4. (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - 1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»; b) al comma 3, la parola «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019». 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020». 3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». 3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. 3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato di ulteriori ventiquattro mesi. 3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022». 3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, e' differita al 1o gennaio 2021. 3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed e' dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni. 3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti: «2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. 2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa'». 3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." - Il testo dell'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cosi' recita: «Art. 34. (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025. 3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 4. In considerazione delle necessita' connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998. 5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis e 32-quater e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto. 6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610 milioni di euro per l'anno 2021. 7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, e' ridotto di pari importo; i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla lettera a) del presente comma; q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario; u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-duodecies; dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b); ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a); ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021. 12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009. 13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione. 14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. 15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.» - Il testo dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, cosi' recita: «Art. 27. (Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali). - 1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»; b) all'articolo 5: 1) il comma 2-bis e' abrogato; 2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»; c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse; e) articolo 62: 1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalita' automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.»; 2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR». 2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e» sono soppresse. 2-bis. Al fine di garantire all'autorita' di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerita' nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attivita' istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile. 2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (119), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis e' abrogato; b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e del comma 3». 2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato e' assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato. 2-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilita' tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa; b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa. 2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022». 2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato in partecipazione con apporto lavorativo,» sono inserite le seguenti: «nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», e dopo le parole: «data certa di trasmissione» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies»; b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una piattaforma digitale. 2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalita' di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale." - Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), come modificato dal presente decreto: «Art. 30. (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali). - 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualita' del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a societa' in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa' partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» «Art. 31. (Trasparenza nei servizi pubblici locali). - 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. 2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. 4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita' di cui al comma 3: a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche', ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualita' conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorita' di settore sui propri siti istituzionali. 5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorita' di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.» - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal presente decreto: «Art. 65 (R) (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6). - 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento. 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 4. Lo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito. 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.».