Art. 18 
 
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e
  servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,
  nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 
 
  1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma
1.». 
  2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono  conservati,
ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente  necessario  per  le
finalita' di cui  al  comma  1,  i  dati,  che  possono  essere  resi
disponibili, attinenti  a  ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa  e
sicurezza nazionale, difesa  civile  e  soccorso  pubblico,  indagini
preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne'  trattati  i  dati
coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate  al
periodo precedente.»; 
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»
sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate
sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 
  2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole:  «alle  pubbliche  amministrazioni,
agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai  soggetti
pubblici e privati» e  le  parole:  «attraverso  lo  strumento  della
Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso  l'utilizzo  anche
in via telematica dello strumento della Carta». 
  3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,
commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare  ai
soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta,
in formato digitale e mediante  posta  elettronica  certificata,  per
l'adozione  dei   provvedimenti   per   la   regolamentazione   della
circolazione stradale che dovranno essere  resi  entro  e  non  oltre
dieci giorni dalla ricezione della domanda.  Decorso  inutilmente  il
termine   di   dieci   giorni   l'operatore,    dandone    preventiva
comunicazione, in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata, ai soggetti di cui al citato articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  almeno  cinque  giorni
prima, puo' dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e  secondo  le  specifiche
tecniche definite  dettagliatamente  nella  comunicazione  di  avvio.
Resta in ogni caso salva la possibilita' per gli organi competenti di
comunicare, prima dell'avvio dei lavori e  comunque  nel  termine  di
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali
ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme  relative
alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali  motivi
ostativi che impongano il differimento  dei  lavori  per  un  periodo
comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni. 
  4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per  gli  interventi  relativi  alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga  fissa  e
mobile, sono prorogati di ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi,  le  concessioni,  le
autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
del citato articolo 10-septies. 
  4-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale
per  la  transizione  digitale  il  27  luglio  2021,  gli  operatori
beneficiari della proroga  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso  delle  frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31  luglio  2023.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso  e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al  bando  di
gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018,  in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta  e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga. 
  5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
      2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte  le  amministrazioni,  gli
enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento  ed  interessati
dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o  i  rappresentanti  dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22
febbraio 2001, n. 36»; 
      2-bis) al comma 10, la parola: «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sessanta»; 
    b) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta
elettronica certificata»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
      2-bis) il comma 5 e' abrogato; 
    c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»; 
    d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici
non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di
interessi pubblici». 
  6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni  elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 49-bis (Misure di semplificazione per  impianti  relativi  ad
opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di  cui  agli
articoli 44 e 45 del presente codice, relativi  agli  impianti  delle
opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui  agli  articoli
94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  gli  interventi  di  cui  agli
articoli  46,  47  e  49  del  presente  codice  non  sono   soggetti
all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380. 
  2. Sono interventi privi di rilevanza,  a  titolo  esemplificativo:
microcelle,  impianti  di  copertura  indoor  e  in  galleria  e   le
infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza  inferiore  o
uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno  minore  rilevanza  e
prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle localita' sismiche
individuate ai sensi dell'articolo 83  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono
soggetti al preventivo deposito  in  formato  digitale  del  progetto
strutturale presso l'Ufficio del  genio  civile,  accompagnato  dalla
dichiarazione del progettista che assevera il  rispetto  delle  norme
tecniche per le costruzioni, la coerenza tra  il  progetto  esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico nonche' il  rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. L'avvenuto  deposito  abilita  all'inizio
dei relativi lavori». 
  7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
  «Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica  ad  alta
velocita').  -  1.  Per  la  realizzazione   di   infrastrutture   di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,  nei  casi  di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46  e  49
del presente codice e di realizzazione di  iniziative  finalizzate  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
  8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 
  9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021,  il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,
nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
  10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 
  10-bis. Al fine di contenere l'incremento  del  contributo  di  cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020,  n.  8,  e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024. 
  11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le  parole:
«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,
comma 3, secondo periodo, e»; 
    b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,». 
  11-bis.  All'articolo  65  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  la  parola:  «(PEC)»  o  «PEC»,  ovunque  ricorre,  sono
inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La PEC  di  consegna  o  la  ricevuta  rilasciata  dal  portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia». 
  11-ter.  Al  fine  di  garantire  il  perseguimento  del   pubblico
interesse alla tempestiva e corretta  esecuzione  del  contratto,  e'
estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e  «Italia
5G  densificazione»  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
  11-quater. Per consentire la rendicontazione  del  Grande  progetto
nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con  la  decisione
di esecuzione C(2019) 2652 final della  Commissione  europea,  del  3
aprile  2019,  sui  programmi  operativi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali  e  di  investimento  europei   per   la   programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100  milioni
di euro per l'anno 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   53   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 53 (Semplificazione degli acquisti  di  beni  e
          servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR
          e in materia di procedure di e-procurement  e  acquisto  di
          beni e servizi  informatici).  -  1.  Fermo  restando,  per
          l'acquisto dei beni e servizi  di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          2, lettera a), del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, cosi' come modificato dal  presente  decreto,
          le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura  di
          cui all'articolo 48, comma 3, in presenza  dei  presupposti
          ivi previsti, in  relazione  agli  affidamenti  di  importo
          superiore  alle  predette   soglie,   aventi   ad   oggetto
          l'acquisto di beni e servizi  informatici,  in  particolare
          basati  sulla  tecnologia   cloud,   nonche'   servizi   di
          connettivita', finanziati  in  tutto  o  in  parte  con  le
          risorse previste per  la  realizzazione  dei  progetti  del
          PNRR, la cui determina a contrarre o altro  atto  di  avvio
          del procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il  31
          dicembre 2026, anche ove  ricorra  la  rapida  obsolescenza
          tecnologica  delle  soluzioni  disponibili  tale   da   non
          consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. 
                2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma
          1, le amministrazioni  stipulano  il  contratto  e  avviano
          l'esecuzione dello  stesso  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito in legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10,
          del decreto legislativo n. 50 del 2016.  Per  le  verifiche
          antimafia si applica l'articolo  3  del  decreto  legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre  2020,
          n.  120.  L'autocertificazione   consente   di   stipulare,
          approvare o  autorizzare  i  contratti  relativi  ai  beni,
          servizi e forniture,  sotto  condizione  risolutiva,  ferme
          restando le verifiche successive  ai  fini  del  comprovato
          possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro   sessanta
          giorni. 
                3. La struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri competente  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione  digitale   esercita   la   funzione   di   cui
          all'articolo 14-bis,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in
          relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1
          ritenute strategiche per assicurare il conseguimento  degli
          specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal
          Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
              3-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82 non si  applicano  in  relazione  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   come   modificato   dal
          presente decreto: 
                «Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale  Dati).
          - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri  promuove  la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di  una
          Piattaforma Digitale Nazionale Dati  (PDND)  finalizzata  a
          favorire  la  conoscenza  e   l'utilizzo   del   patrimonio
          informativo  detenuto,  per  finalita'  istituzionali,  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nonche'  la
          condivisione dei dati tra i soggetti che hanno  diritto  ad
          accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e  della
          semplificazione  degli   adempimenti   amministrativi   dei
          cittadini e delle imprese, in conformita'  alla  disciplina
          vigente. 
                2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e'  gestita
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ed   e'
          costituita  da  un'infrastruttura  tecnologica  che   rende
          possibile l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  e
          delle basi di dati delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
          gestori di servizi pubblici per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e  la
          gestione  dei  livelli  di  autorizzazione   dei   soggetti
          abilitati ad operare sulla stessa, nonche'  la  raccolta  e
          conservazione delle informazioni relative  agli  accessi  e
          alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
          dati  e  informazioni  avviene  attraverso   la   messa   a
          disposizione  e   l'utilizzo,   da   parte   dei   soggetti
          accreditati,  di   interfacce   di   programmazione   delle
          applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai  soggetti
          abilitati con il supporto della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e in conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
          reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
          I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono  tenuti  ad
          accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
          a rendere disponibili le proprie basi dati  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. In  fase  di  prima
          applicazione,  la  Piattaforma  assicura   prioritariamente
          l'interoperabilita'  con  le  basi  di  dati  di  interesse
          nazionale di cui all'articolo 60,  comma  3-bis  e  con  le
          banche dati  dell'Agenzie  delle  entrate  individuate  dal
          Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  adotta  linee
          guida con cui definisce gli standard tecnologici e  criteri
          di sicurezza, di accessibilita',  di  disponibilita'  e  di
          interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
          il processo di accreditamento e di fruizione  del  catalogo
          API con i limiti  e  le  condizioni  di  accesso  volti  ad
          assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
                  2-bis. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
          il Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione digitale, ultimati i test e le  prove  tecniche
          di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,  fissa  il
          termine entro il quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,
          comma  2,  sono  tenuti  ad  accreditarsi  alla  stessa,  a
          sviluppare le interfacce di cui al  comma  2  e  a  rendere
          disponibili le proprie basi dati. 
                3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
          conservati,   ne'   comunque   trattati,    oltre    quanto
          strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
          i dati, che possono essere resi  disponibili,  attinenti  a
          ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza  nazionale,
          difesa civile e soccorso  pubblico,  indagini  preliminari,
          polizia giudiziaria e  polizia  economico-finanziaria.  Non
          possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
          i dati coperti da segreto  o  riservati  nell'ambito  delle
          materie indicate al periodo precedente. 
                4. Con decreto adottato dal Presidente del  Consiglio
          dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente  disposizione,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministero
          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali e acquisito il parere della Conferenza  Unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
          la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
          i  limiti,  le  finalita'  e  le  modalita'  di   messa   a
          disposizione, su richiesta della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
          titolari i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  in
          apposita  infrastruttura  tecnologica   della   Piattaforma
          Digitale  Nazionale  Dati  finalizzata   al   supporto   di
          politiche   pubbliche    basate    sui    dati,    separata
          dall'infrastruttura          tecnologica           dedicata
          all'interoperabilita' dei sistemi  informativi  di  cui  al
          comma 2. Il decreto di cui al presente comma e'  comunicato
          alle Commissioni parlamentari competenti. 
                5.   L'inadempimento    dell'obbligo    di    rendere
          disponibili e accessibili le proprie  basi  dati  ovvero  i
          dati   aggregati   e   anonimizzati   costituisce   mancato
          raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
          obiettivo  da  parte  dei  dirigenti   responsabili   delle
          strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
          al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale dei dirigenti competenti, oltre al  divieto  di
          attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle  medesime
          strutture. 
                6.  L'accesso  ai  dati  attraverso  la   Piattaforma
          Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
          alla  titolarita'  del  trattamento,  ferme   restando   le
          specifiche responsabilita' ai sensi  dell'articolo  28  del
          Regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 in capo  al  soggetto  gestore
          della Piattaforma nonche' le responsabilita'  dei  soggetti
          accreditati che trattano i dati  in  qualita'  di  titolari
          autonomi del trattamento. 
                7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo  2,
          comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
          interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 
                8. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 563, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Omissis 
              563.  Al  fine  di  agevolare  l'accesso  a   benefici,
          supporti ed opportunita' utili alla promozione dei  diritti
          delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
          la famiglia e le disabilita', di concerto  con  i  Ministri
          del lavoro e delle politiche sociali, delle  infrastrutture
          e dei trasporti e per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono definiti i  criteri  per  il  rilascio
          della Carta europea della  disabilita'  in  Italia  e  sono
          determinate le modalita' per l'individuazione degli  aventi
          diritto e per la realizzazione  e  la  distribuzione  della
          stessa a cura dell'INPS.  Esclusivamente  per  le  medesime
          finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e
          alle associazioni di tutela delle persone  con  disabilita'
          maggiormente  rappresentative  e  capillarmente  diffuse  a
          livello territoriale, che erogano beni o servizi in  favore
          delle persone  con  disabilita',  l'accesso,  temporaneo  e
          limitato  al  solo   disbrigo   delle   pratiche   connesse
          all'erogazione  di  detti  beni  o  servizi,  su  richiesta
          dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie
          contenute  nei  verbali  di  accertamento  dello  stato  di
          invalidita' o disabilita' in tutti i casi  stabiliti  dalla
          legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica  dello
          strumento della Carta. L'INPS, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, individua  la  tipologia  di
          dati soggetti al trattamento  e  le  operazioni  eseguibili
          necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso  alle
          predette informazioni nonche'  le  misure  necessarie  alla
          tutela  dei  diritti  fondamentali   dell'interessato.   Le
          caratteristiche tecniche della Carta  di  cui  al  presente
          comma sono conformi alle  indicazioni  operative  elaborate
          dalla   Commissione   europea   ai   fini   del   reciproco
          riconoscimento dello stato  di  disabilita'  dei  cittadini
          negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di
          cui al presente  comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.» 
              - Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 10 febbraio  2021,  che  istituisce  uno
          strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          18 febbraio 2021, n. L 57. 
              - Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  che  istituisce  il
          dispositivo per la ripresa e la resilienza,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57. 
              - Il testo dell'articolo 49, commi 6 e 7,  del  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (codice   delle
          comunicazioni elettroniche), cosi' recita: 
                «Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
          pubblico (ex art. 88 Codice 2003). - Omissis 
                6.   Il   rilascio    dell'autorizzazione    comporta
          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  e  delle
          eventuali opere civili indicati nel  progetto,  nonche'  la
          concessione del  suolo  o  sottosuolo  pubblico  necessario
          all'installazione  delle  infrastrutture.  Il  comune  puo'
          mettere a disposizione, direttamente o per  il  tramite  di
          una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
          trasparenti e non discriminatorie. 
                7.  Trascorso  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a dieci giorni.  Nel  caso  di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei o altri elementi di rete su  infrastrutture  e
          siti esistenti, allacciamento utenti il termine e'  ridotto
          a otto giorni. I predetti termini si applicano  anche  alle
          richieste   di   autorizzazione   per    l'esecuzione    di
          attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,  aree
          del demanio  idrico,  marittimo,  forestale  e  altri  beni
          immobili appartenenti allo Stato, alle regioni,  agli  enti
          locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso  il  sedime
          ferroviario e autostradale.  Decorsi  i  suddetti  termini,
          l'amministrazione procedente  comunica,  entro  il  termine
          perentorio di  sette  giorni,  l'attestazione  di  avvenuta
          autorizzazione,   scaduto   il   quale    e'    sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente. 
              Omissis». 
              - Il testo dell'articolo 5 del codice della strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada), cosi' recita: 
                «Art.  5  (Regolamentazione  della  circolazione   in
          generale). - 1. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  puo'  impartire  ai   prefetti   e   agli   enti
          proprietari delle strade le  direttive  per  l'applicazione
          delle   norme   concernenti   la   regolamentazione   della
          circolazione sulle strade di cui all'art. 2. 
                2. In caso di inosservanza di  norme  giuridiche,  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   puo'
          diffidare gli  enti  proprietari  ad  emettere  i  relativi
          provvedimenti. Nel caso in cui  gli  enti  proprietari  non
          ottemperino  nel  termine  indicato,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti dispone,  in  ogni  caso  di
          grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione  delle  opere
          necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
          medesimi. 
                3. I  provvedimenti  per  la  regolamentazione  della
          circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
          gli organi competenti a norma degli articoli  6  e  7,  con
          ordinanze motivate e  rese  note  al  pubblico  mediante  i
          prescritti segnali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A)): 
                «Art. 15 (R) (Efficacia  temporale  e  decadenza  del
          permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.  10,  art.
          4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.  31,
          comma 11). - 1. Nel permesso di costruire sono  indicati  i
          termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 
                2. Salvo  quanto  previsto  dal  quarto  periodo,  il
          termine per l'inizio dei lavori non puo'  essere  superiore
          ad un anno dal rilascio del titolo; quello di  ultimazione,
          entro il quale l'opera deve  essere  completata,  non  puo'
          superare tre anni  dall'inizio  dei  lavori.  Decorsi  tali
          termini il permesso decade di  diritto  per  la  parte  non
          eseguita, tranne che, anteriormente  alla  scadenza,  venga
          richiesta una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,
          con  provvedimento  motivato,   per   fatti   sopravvenuti,
          estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
          considerazione della mole dell'opera da  realizzare,  delle
          sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,  o  di
          difficolta'   tecnico-esecutive   emerse    successivamente
          all'inizio dei lavori, ovvero quando  si  tratti  di  opere
          pubbliche  il  cui  finanziamento  sia  previsto  in   piu'
          esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza
          di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi  dell'articolo
          12 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  il
          termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni  dal
          rilascio del titolo. 
                  2-bis.  La  proroga  dei  termini  per  l'inizio  e
          l'ultimazione dei lavori e' comunque  accordata  qualora  i
          lavori  non  possano  essere  iniziati   o   conclusi   per
          iniziative    dell'amministrazione     o     dell'autorita'
          giudiziaria rivelatesi poi infondate. 
                3. La realizzazione della parte  dell'intervento  non
          ultimata nel termine stabilito e' subordinata  al  rilascio
          di nuovo permesso per le opere ancora  da  eseguire,  salvo
          che  le  stesse  non  rientrino  tra  quelle   realizzabili
          mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'  ai
          sensi  dell'articolo   22.   Si   procede   altresi',   ove
          necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 
                4. Il permesso decade  con  l'entrata  in  vigore  di
          contrastanti previsioni urbanistiche, salvo  che  i  lavori
          siano gia' iniziati e vengano completati entro  il  termine
          di tre anni dalla data di inizio.» 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n.  120  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione e l'innovazione digitale), cosi' recita: 
                «Art. 10. (Semplificazioni e altre misure in  materia
          edilizia). - Omissis 
                4. La stipula della  convenzione  costituisce  titolo
          per  l'uso  temporaneo  e  per  l'esecuzione  di  eventuali
          interventi di adeguamento  che  si  rendano  necessari  per
          esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti  di
          lavoro e di tutela della salute, da  attuare  comunque  con
          modalita'  reversibili,  secondo  quanto  stabilito   dalla
          convenzione medesima. 
              Omissis.» 
              -  Il   testo   dell'articolo   103,   comma   2,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-1), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' recita: 
                «Art. 103 (Sospensione dei termini  nei  procedimenti
          amministrativi ed  effetti  degli  atti  amministrativi  in
          scadenza). - Omissis 
                2.  Tutti   i   certificati,   attestati,   permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, compresi i termini di inizio e  di  ultimazione
          dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020  e  la  data  della
          dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di   emergenza
          epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validita'
          per i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di
          cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
          al periodo precedente si applica  anche  alle  segnalazioni
          certificate  di   inizio   attivita',   alle   segnalazioni
          certificate  di  agibilita',  nonche'  alle  autorizzazioni
          paesaggistiche e alle  autorizzazioni  ambientali  comunque
          denominate. Il medesimo termine si applica anche al  ritiro
          dei  titoli   abilitativi   edilizi   comunque   denominati
          rilasciati fino  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello
          stato di emergenza. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 10-septies  del  decreto-legge
          21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti  per  contrastare  gli
          effetti  economici  e  umanitari  della   crisi   ucraina),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51, cosi' recita: 
                «Art. 10-septies. (Misure  a  sostegno  dell'edilizia
          privata).  -  1.  In   considerazione   delle   conseguenze
          derivanti  dalle  difficolta'  di  approvvigionamento   dei
          materiali nonche' dagli  incrementi  eccezionali  dei  loro
          prezzi, sono prorogati di due anni: 
                  a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
          di cui all'articolo 15 del testo unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,  relativi  ai  permessi  di  costruire  rilasciati   o
          formatisi fino al 31  dicembre  2023,  purche'  i  suddetti
          termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della
          comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della
          presente proroga e sempre  che  i  titoli  abilitativi  non
          risultino in contrasto, al momento della comunicazione  del
          soggetto  medesimo,   con   nuovi   strumenti   urbanistici
          approvati nonche' con piani o provvedimenti di  tutela  dei
          beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di  cui
          al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42.   La
          disposizione di cui al periodo precedente si applica  anche
          ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
          attivita'    (SCIA),    nonche'    delle     autorizzazioni
          paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni   e   autorizzazioni
          ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si
          applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per  i
          quali  l'amministrazione  competente  abbia  accordato  una
          proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  e
          dell'articolo 103, comma  2,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  b) il termine di validita'  nonche'  i  termini  di
          inizio  e  fine  lavori  previsti  dalle   convenzioni   di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
          dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti
          i relativi piani attuativi e qualunque altro atto  ad  essi
          propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre  2023,  purche'
          non siano in contrasto con piani o provvedimenti di  tutela
          dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice  di
          cui al decreto legislativo n.  42  del  2004.  La  presente
          disposizione si applica anche ai diversi  termini  relativi
          alle convenzioni di lottizzazione di  cui  all'articolo  28
          della legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  o  agli  accordi
          similari comunque denominati dalla legislazione  regionale,
          nonche' ai relativi piani  attuativi  che  hanno  usufruito
          della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  della
          proroga di cui all'articolo 10,  comma  4-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 76 del 2020.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
          30 dicembre 2021, n. 228, (Disposizioni urgenti in  materia
          di termini  legislativi),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cosi' recita: 
                «Art. 1. (Proroga di termini in materia di  pubbliche
          amministrazioni). - Omissis 
              11.  I  diritti  d'uso  delle  frequenze  nella   banda
          24,5-26,5 GHz, in scadenza il  31  dicembre  2022,  possono
          essere  prorogati  fino  al  31   dicembre   2024,   previa
          presentazione di  un'apposita  richiesta  da  avanzare,  ai
          sensi  del  comma  9  dell'articolo  11  del  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma  9,  44,
          45, 46, 54 e 63 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.
          259  (Codice  delle   comunicazioni   elettroniche),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Autorizzazione  generale  per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica). - Omissis 
              9. Le autorizzazioni generali  hanno  una  durata  pari
          alla  durata  richiesta  nella  notifica  e  comunque   non
          superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
          dicembre dell'ultimo anno di validita',  termine  elevabile
          alla durata di  un  diritto  d'uso  di  frequenze  radio  o
          risorse di numerazione o posizioni orbitali,  nel  caso  in
          cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
          previsto  tale  utilizzo.  Entro  il  termine  di  scadenza
          l'autorizzazione generale puo'  essere  rinnovata  mediante
          nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo  quanto
          previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
          dell'articolo 63. 
              Omissis.» 
                «Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti  autorizzatori
          relativi alle infrastrutture di  comunicazione  elettronica
          per impianti radioelettrici (ex art. 87  Codice  2003)).  -
          Omissis 
                2. L'istanza di autorizzazione alla installazione  di
          infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata  in  formato
          digitale e mediante posta elettronica certificata  all'Ente
          locale dai titolari di autorizzazione  generale  rilasciata
          ai sensi dell'articolo 11. Al momento  della  presentazione
          della domanda, l'ufficio abilitato a  riceverla  indica  al
          richiedente il nome del responsabile del procedimento. 
              Omissis. 
              7.  Quando   l'installazione   dell'infrastruttura   e'
          subordinata all'acquisizione di uno o  piu'  provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque  denominati,  ivi   comprese   le   autorizzazioni
          previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
          adottare  a  conclusione  di   distinti   procedimenti   di
          competenza di diverse amministrazioni  o  enti,  inclusi  i
          gestori di beni o servizi  pubblici,  il  responsabile  del
          procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi  dalla
          presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
          quale prendono  parte  tutte  le  amministrazioni,  enti  e
          gestori comunque coinvolti nel procedimento ed  interessati
          dalla  installazione,  ivi   incluse   le   agenzie   o   i
          rappresentanti dei soggetti preposti ai  controlli  di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
              Omissis.» 
                «Art.  45  (Procedure  semplificate  per  determinate
          tipologie di impianti (ex art. 87-bis Codice 2003). - 1. Al
          fine di accelerare la realizzazione degli investimenti  per
          il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso
          di  installazione  di  apparati  con  tecnologia  4G,   sue
          evoluzioni  o  altre  tecnologie  su   infrastrutture   per
          impianti radioelettrici preesistenti o  di  modifica  delle
          caratteristiche  trasmissive,  l'interessato  trasmette  in
          formato digitale e mediante posta  elettronica  certificata
          all'Ente locale  una  segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita'   contenente    la    descrizione    dimensionale
          dell'impianto, fermo restando il rispetto dei  limiti,  dei
          valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche'  di
          quanto  disposto  al  comma  4   del   medesimo   articolo,
          indipendentemente dai Watt di potenza. 
                2. Contestualmente, copia  della  segnalazione  viene
          trasmessa all'organismo di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n. 36, per  il  rilascio  del  parere  di
          competenza. 
                3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione  di
          cui al comma 2, l'organismo competente  rilasci  un  parere
          negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina  e  alle
          tempistiche  della  SCIA  di  cui  all'art.  19  della   L.
          241/1990,  adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti dannosi. 
                4. Nel caso in  cui  gli  interventi,  oggetto  della
          segnalazione certificata di  inizio  attivita'  di  cui  al
          comma 1, siano rilevanti ai fini sismici,  la  segnalazione
          anzidetta e' corredata dalla relativa  asseverazione  della
          struttura e delle opere inerente il  rispetto  delle  norme
          tecniche per  le  costruzioni,  redatta  da  professionista
          abilitato ed  inviata  al  dipartimento  del  Genio  Civile
          competente per  territorio.  Qualora  entro  trenta  giorni
          dalla presentazione del progetto e della  relativa  domanda
          sia stato comunicato un provvedimento di diniego  da  parte
          dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al  termine
          dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la
          comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del
          professionista incaricato. 
                5.» 
              «Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti (ex
          art. 87-ter Codice 2003)). - 1. Al fine  di  accelerare  la
          realizzazione degli investimenti per il completamento delle
          reti di comunicazione elettronica, nel  caso  di  modifiche
          delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
          titolo abilitativo, ivi incluse le  modifiche  relative  al
          profilo  radioelettrico,  che  comportino   aumenti   delle
          altezze non superiori a 1 metro e aumenti della  superficie
          di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato
          trasmette in formato digitale e mediante posta  elettronica
          certificata all'Ente locale una  comunicazione  descrittiva
          della variazione dimensionale e del  rispetto  dei  limiti,
          dei valori e degli obiettivi di  cui  all'articolo  44,  da
          inviare ai medesimi enti  che  hanno  rilasciato  i  titoli
          abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto
          a quanto dichiarato.» 
              «Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex  art.  93
          Codice  2003).  -  1.  Le  Pubbliche  Amministrazioni,   le
          Regioni, le Province ed i  Comuni,  i  consorzi,  gli  enti
          pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
          aree e beni pubblici o demaniali,  gli  enti  pubblici  non
          economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
          interessi pubblici non possono imporre  per  l'impianto  di
          reti  o  per  l'esercizio  dei  servizi  di   comunicazione
          elettronica, nonche' per la modifica o  lo  spostamento  di
          opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita'
          o di realizzazione  di  opere  pubbliche,  oneri  o  canoni
          ulteriori a quelli stabiliti nel  presente  decreto,  fatta
          salva l'applicazione del canone previsto  dall'articolo  1,
          comma 816, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  come
          modificato dalla legge  30  dicembre  2020  n.  178.  Resta
          escluso ogni altro  tipo  di  onere  finanziario,  reale  o
          contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e  per
          qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art.  12  del
          decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato
          dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del  decreto-legge  14
          dicembre  2018,  n.  135,  coordinato  con  la   legge   di
          conversione 11 febbraio 2019, n. 12. 
              Omissis.» 
              «Art. 63. (Rinnovo dei diritti d'uso individuali  dello
          spettro radio armonizzato). - 1. Il Ministero, d'intesa con
          l'Autorita',  decide  sul   rinnovo   dei   diritti   d'uso
          individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente
          prima della scadenza della durata di  tali  diritti,  salvo
          quando,   al   momento    dell'assegnazione,    e'    stata
          esplicitamente esclusa la possibilita' di  rinnovo.  A  tal
          fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo  di
          propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto,
          in quest'ultimo caso non piu' di cinque  anni  prima  della
          scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio' non
          pregiudica le clausole di  rinnovo  applicabili  a  diritti
          esistenti. 
                2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma  1,
          l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro: 
                  a)  la  realizzazione  degli   obiettivi   di   cui
          all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo  61
          comma 2,  nonche'  degli  obiettivi  di  politica  pubblica
          previsti dal diritto dell'Unione o nazionale; 
                  b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione
          adottata  a  norma  dell'articolo  4  della  decisione   n.
          676/2002/CE; 
                  c) l'esame dell'adeguatezza  dell'attuazione  delle
          condizioni associate al diritto di cui trattasi; 
                  d) la necessita' di promuovere la concorrenza o  di
          evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65; 
                  e) la necessita' di conseguire maggiore  efficienza
          nell'uso dello spettro  radio,  alla  luce  dell'evoluzione
          tecnologica o del mercato; 
                  f)   la   necessita'   di   evitare    una    grave
          compromissione del servizio. 
              3. Nel prendere in considerazione  l'eventuale  rinnovo
          di  diritti   d'uso   individuali   dello   spettro   radio
          armonizzato per il quale il  numero  di  diritti  d'uso  e'
          limitato ai  sensi  del  comma  2  del  presente  articolo,
          l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non
          discriminatoria e tra l'altro: 
                  a)   offre   a   tutte   le    parti    interessate
          l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una
          consultazione pubblica a norma dell'articolo 23; 
                  b) indica chiaramente i motivi  di  tale  eventuale
          rinnovo. 
              4.  L'Autorita'  prende  in  considerazione   eventuali
          indicazioni, emerse dalla consultazione a norma  del  comma
          3, lettera a), di domanda del mercato da parte  di  imprese
          diverse da quelle titolari di diritti d'uso  dello  spettro
          radio per la banda in questione quando decide se  rinnovare
          i diritti d'uso o di organizzare  una  nuova  procedura  di
          selezione volta  a  concedere  i  diritti  d'uso  ai  sensi
          dell'articolo 67. 
              5. Una decisione  di  rinnovo  di  diritti  individuali
          d'uso  dello  spettro   radio   armonizzato   puo'   essere
          accompagnata da un riesame dei  contributi  e  degli  altri
          termini e condizioni ad essi associati.  Se  del  caso,  il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, possono modificare  i  contributi  relativi  ai
          diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  6,  della
          legge  22  febbraio  2001,  n.  36  (Legge   quadro   sulla
          protezione dalle esposizioni a campi  elettrici,  magnetici
          ed elettromagnetici), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei
          comuni). Omissis 
                6. I  comuni  possono  adottare  un  regolamento  nel
          rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge   e,   in
          particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46,  47  e  48  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per  assicurare
          il corretto insediamento urbanistico e  territoriale  degli
          impianti e minimizzare l'esposizione della  popolazione  ai
          campi elettromagnetici con  riferimento  a  siti  sensibili
          individuati  in  modo  specifico,  con   esclusione   della
          possibilita' di introdurre limitazioni alla  localizzazione
          in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base
          per  reti  di  comunicazioni  elettroniche   di   qualsiasi
          tipologia e, in  ogni  caso,  di  incidere,  anche  in  via
          indiretta o mediante provvedimenti contingibili e  urgenti,
          sui limiti di esposizione a campi elettrici,  magnetici  ed
          elettromagnetici,  sui  valori  di   attenzione   e   sugli
          obiettivi  di  qualita',  riservati  allo  Stato  ai  sensi
          dell'articolo 4.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  40,  comma  4,  del
          decreto-legge n. 77 del 2021  (Codice  delle  comunicazioni
          elettroniche), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 40 (Sicurezza delle reti e dei servizi  (ex  art.
          40 eecc e art. 16-bis Codice 2003). Omissis 
                4. L'Agenzia puo' informare  il  pubblico  o  imporre
          all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della
          notizia dell'incidente di sicurezza  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), sia nell'interesse  pubblico.  Per  i  predetti
          interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra
          larga effettuati con la metodologia della micro  trincea  e
          per quelli effettuati  con  tecnologie  di  scavo  a  basso
          impatto  ambientale  con  minitrincea,   nonche'   per   la
          realizzazione   dei   pozzetti   accessori   alle    citate
          infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di  cui
          al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  non  si
          applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi  2-bis
          e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e
          all'articolo 25, commi da 8 a 12, del  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  3,  del
          decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  33  (Attuazione
          della direttiva 2014/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15  maggio  2014,  recante  misure  volte  a
          ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
          elettronica  ad  alta  velocita'),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 12. (Disposizioni di coordinamento). Omissis. 
                3. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1°
          agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,   si
          interpreta nel senso che gli operatori che forniscono  reti
          di  comunicazione  elettronica  possono   essere   soggetti
          soltanto  alle  prestazioni   e   alle   tasse   o   canoni
          espressamente  previsti  dal   comma   2   della   medesima
          disposizione, restando quindi escluso ogni  altro  tipo  di
          onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,
          di qualsiasi natura e per  qualsivoglia  ragione  o  titolo
          richiesto. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 40  della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), cosi' recita: 
                «Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1.  Nel
          quadro  dell'attivazione  di  un  processo   di   revisione
          dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale  per
          le societa' e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini  del  proprio
          autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del  tesoro
          entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere  dal  1995,
          il  fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio   successivo,
          nonche' la previsione  delle  entrate,  realizzabili  nello
          stesso  esercizio,  per  effetto  dell'applicazione   delle
          contribuzioni di cui al comma 3. 
                2. 
                3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di  cui
          al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
          vigilanza.    Nella    determinazione    delle     predette
          contribuzioni la CONSOB adotta  criteri  di  parametrazione
          che tengono conto dei costi derivanti dal  complesso  delle
          attivita' svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria  di
          soggetti. 
                  3-bis Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e' esonerato, fino  all'emanazione
          del testo unico previsto dall'articolo 8,  comma  1,  della
          legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  nelle  materie  di  cui
          all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
          dalla normativa vigente relativi alle  comunicazioni  delle
          partecipazioni societarie detenute indirettamente. 
                4. Le determinazioni della CONSOB di cui al  comma  3
          sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo
          1, nono comma, del decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216, e successive modificazioni. 
                5. Le contribuzioni di cui al comma  3  sono  versate
          direttamente alla CONSOB in deroga alla  legge  29  ottobre
          1984,  n.  720,  e  successive  modificazioni,  e   vengono
          iscritte  in  apposita  voce  del  relativo   bilancio   di
          previsione. 
                6.  La  riscossione  coattiva   delle   contribuzioni
          previste dal comma 3 avviene tramite  ruolo  e  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 67, comma 2,  del  D.P.R.  28
          gennaio 1988, n. 43.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  4  del  decreto-legge   30
          dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          proroga di termini  legislativi,  di  organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8, cosi' recita: 
                «Art. 4. (Proroga di termini in materia  economica  e
          finanziaria). - 1. All'articolo 6-bis del decreto-legge  28
          settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019»
          sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»; 
                  b) al comma 3, la parola «2018» e' sostituita dalla
          seguente: «2019». 
              2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  135,  le  parole  «2018  e  2019»   sono
          sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020». 
              3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  16
          marzo  2018,  n.  29,  le  parole  «30  giugno  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e  le  parole
          «31 dicembre 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2020». 
                3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di  cui
          all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 19, e' prorogato al  31  marzo  2023.  Ai
          fini dell'adozione delle misure di cui al  primo,  terzo  e
          quarto  periodo  del   presente   comma,   possono   essere
          utilizzate anche le  risorse  disponibili,  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  nel  Fondo  istituito  ai   sensi   dell'articolo
          32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n.  58,  ferme  restando  le  prioritarie
          finalita' ivi previste. In relazione a quanto  previsto  al
          secondo  periodo  del  presente  comma,  la   CONSOB   puo'
          esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo  36,
          comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, per la rimozione delle iniziative  di  chiunque  nel
          territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche
          o di  telecomunicazione:  a)  offra  al  pubblico  prodotti
          finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda
          annunci pubblicitari relativi ad  offerte  al  pubblico  di
          prodotti  finanziari  diversi  dagli  strumenti  finanziari
          comunitari  prima  della   pubblicazione   del   prescritto
          prospetto. Tra le misure che la  CONSOB  puo'  adottare  ai
          sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di  cui
          al decreto legislativo n. 58  del  1998  devono  intendersi
          comprese anche  quelle  applicabili  esercitando  i  poteri
          previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. 
                3-ter. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  181,
          terzo periodo, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e'
          prorogato di ulteriori ventiquattro mesi. 
                3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha  effetto
          l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre  2019,  n.  160;  si  applicano,  per  il
          medesimo anno, l'imposta comunale sulla  pubblicita'  e  il
          diritto sulle pubbliche affissioni  nonche'  la  tassa  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente ai capi I e II del decreto  legislativo  15
          novembre   1993,   n.   507,   nonche'   il   canone    per
          l'installazione dei mezzi  pubblicitari  e  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed   aree   pubbliche,   di   cui
          rispettivamente  agli  articoli  62  e   63   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della  legge
          27  dicembre  2017,  n.  205,  le  parole:  «e  2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, 2019,  2020,  2021  e  2022».
          3-sexies.  L'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma  659,  lettera  b),  della  legge  27
          dicembre  2019,  n.  160,  relativamente  ai   sigari,   e'
          differita al 1o gennaio 2021. 
                3-septies. Non si fa luogo  al  rimborso  dell'accisa
          sui sigari versata in applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della  legge  27
          dicembre  2019,  n.  160,  ed  e'  dovuta  l'accisa   sulle
          immissioni in consumo di sigari effettuate dal  1°  gennaio
          2020 fino alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto   secondo   l'aliquota
          prevista dalle predette disposizioni. 
                3-octies. All'onere derivante dalla  disposizione  di
          cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
                3-novies.  Il  comma  2-bis   dell'articolo   9   del
          decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  2014,  n.  80,  e'
          sostituito dai seguenti: 
                «2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma  2,
          quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, si applica anche ai contratti  di  locazione  stipulati
          nei comuni per i quali sia  stato  deliberato,  nei  cinque
          anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto, lo stato di  emergenza  a
          seguito del verificarsi degli  eventi  calamitosi  previsti
          dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225. Per l'anno  2020  l'agevolazione  si
          applica esclusivamente ai contratti di locazione  stipulati
          nei comuni di cui al  periodo  precedente  con  popolazione
          fino a 10.000 abitanti. 
                2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
          quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, si applica anche ai contratti  di  locazione  stipulati
          nei  comuni  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui
          sia stata individuata da un'ordinanza sindacale  una  'zona
          rossa'». 
                3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di
          cui al comma 3-novies, pari a  2,01  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a
          3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190." 
              - Il testo dell'articolo 34, comma 4, del decreto-legge
          28 ottobre  2020,  n.  137  (Ulteriori  misure  urgenti  in
          materia di tutela della salute, sostegno  ai  lavoratori  e
          alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cosi' recita: 
              «Art. 34. (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per
          interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e' incrementato  di  16  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023. 
                2. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
          comma 186,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025. 
                3. Le minori entrate derivanti dal comma  7,  lettera
          a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 
                4.  In  considerazione  delle   necessita'   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021
          e 2022 la dotazione finanziaria complessiva  del  Fondo  di
          cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  ferma  restando  la
          finalita' di  assicurare  la  gratuita'  dell'accesso  alla
          procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le
          esigenze connesse alle  spese  di  funzionamento,  comunque
          denominate, relative, prioritariamente, al sistema  di  cui
          all'articolo 32-ter del citato decreto  legislativo  n.  58
          del 1998. 
                5. Gli effetti finanziari  derivanti  dagli  articoli
          1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies,
          commi  3  e  4,  13-septies,  13-novies,  15-bis,   17-bis,
          31-decies, 32-bis e 32-quater e dai commi 6, 10  e  11  del
          presente articolo sono  coerenti  con  l'autorizzazione  al
          ricorso all'indebitamento approvata  il  26  novembre  2020
          dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con
          le  risoluzioni  di   approvazione   della   relazione   al
          Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  243.   All'allegato   1   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre  2019,  n.
          160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati  come
          indicato nell'Allegato 5 al presente decreto. 
                6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  incrementato  di  610
          milioni di euro per l'anno 2021. 
                7. Agli oneri  derivanti  dagli  articoli  1,  1-bis,
          1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8,  8-bis,  9,
          9-bis, 9-quinquies, 12-bis,  12-ter,  13,  13-bis,  13-ter,
          13-quater,  13-quinquies,  commi   3   e   4,   13-septies,
          13-novies,  13-duodecies,  13-terdecies,   13-quaterdecies,
          13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies,  13-duodevicies,  15,
          15-bis,  16,  16-bis,  17,  17-bis,  19-quater,  19-decies,
          19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis,
          32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente
          articolo,  determinati   complessivamente   in   19.021,356
          milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di  euro
          per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022,  50
          milioni di euro per l'anno 2023 e 2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione
          degli  effetti  in  termini  di   indebitamento   netto   e
          fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per  l'anno  2021,
          in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni  di
          euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024
          e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
                  a) quanto a 860 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato, da parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  entro
          dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, a valere  sulle  somme  trasferite  alla  predetta
          Agenzia per effetto dell'articolo 176 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                  b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  di   cui   all'articolo   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione delle  autorizzazioni  di
          spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma
          11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
                  d) quanto a 32 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  e) quanto a 18,7 milioni di euro per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  f) quanto a 18,8 milioni di euro per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  g) quanto a 3,4 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di
          spesa di cui all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  30
          aprile 2020 per  il  riconoscimento  dei  benefici  di  cui
          all'articolo 2  dello  stesso  decreto  ministeriale,  come
          successivamente rideterminato, e' ridotto di pari importo; 
                  i) quanto a 804 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 84, comma 12,  del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                  l) quanto a 730 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante utilizzo delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,
          comma 55, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, come modificato dall'articolo  1,  comma  167,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
                  m) quanto a 5 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
          93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro
          per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023  e  a
          21 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2024  e  2025,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
                  n) quanto a 131 milioni di euro  per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica di cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307; 
                  o) quanto a 30,6 milioni di euro per  l'anno  2022,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190; 
                  p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021
          e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331
          milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di  euro
          per l'anno 2021 e 53,8 milioni di  euro  per  l'anno  2023,
          mediante utilizzo di quota parte delle maggiori  entrate  e
          minori spese derivanti dagli articoli 5,  9-quinquies,  12,
          12-ter,  13,  13-bis,  13-ter,   13-quater,   13-quinquies,
          13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla
          lettera a) del presente comma; 
                  q) quanto a 160 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
                  r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno  2020,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 115, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77; 
                  s) quanto a 200 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020,
          n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  aprile
          2020, n. 21; 
                  t) quanto a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
          148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
          alla data del 9 novembre 2020, non sono  state  riassegnate
          ai pertinenti programmi e  che  sono  acquisite  per  detto
          importo definitivamente all'erario; 
                  u) quanto a 170 milioni di euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente utilizzo  delle  risorse  iscritte,
          per  il  medesimo  anno,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'interno,  relative  all'attivazione,   alla
          locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e  di
          accoglienza per stranieri irregolari; 
                  v) quanto a 30 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante utilizzo degli  importi  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; 
                  z) quanto a 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  256,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145; 
                    aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020,
          mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la
          reiscrizione dei residui passivi  perenti  della  spesa  in
          conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196; 
                    bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020,
          mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la
          reiscrizione dei residui passivi  perenti  della  spesa  di
          parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196; 
                    cc) quanto a 220,1 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle
          minori  spese   derivanti   dagli   effetti   dell'articolo
          13-duodecies; 
                    dd) quanto a 24.615.384  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente utilizzo  dei  risparmi  rivenienti
          dalla disposizione di cui  all'articolo  32-bis,  comma  4,
          lettera b); 
                    ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020,
          mediante corrispondente utilizzo  dei  risparmi  rivenienti
          dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies, comma  1,
          lettera a); 
                    ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020,
          in termini  di  cassa,  mediante  corrispondente  riduzione
          della missione «Fondi da ripartire»,  programma  «Fondi  di
          riserva  e  speciali»,  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze; 
                    gg) mediante il ricorso all'indebitamento di  cui
          al comma 5. 
              8. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il  monitoraggio  delle  risorse  destinate   alle   misure
          previste  dal  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dal
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  dal
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal
          presente decreto, al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite complessivo massimo delle autorizzazioni al  ricorso
          all'indebitamento per l'anno 2020  approvate  dalla  Camera
          dei deputati e dal Senato della Repubblica con le  relative
          risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale  adozione  delle
          iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge
          31 dicembre 2009, n. 196. 
              9.  Le  risorse  destinate  all'attuazione   da   parte
          dell'INPS delle misure di  cui  al  presente  decreto  sono
          tempestivamente  trasferite  dal   bilancio   dello   Stato
          all'Istituto medesimo. 
              10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile
          delle partite iscritte al  conto  sospeso,  iscritto  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, e' incrementato di 90 milioni di euro  per  l'anno
          2020. Al fine di accelerare  nel  2020  l'estinzione  delle
          partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono
          assegnate direttamente  all'Istituto  cui  e'  affidato  il
          servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle
          relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento
          informativo   utile   delle   operazioni   effettuate    di
          individuazione e regolazione di ciascuna  partita,  secondo
          lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato. 
              11.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione  di  quanto
          disposto dagli articoli  198,  comma  2,  199,  commi  7  e
          10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma  1,
          88, comma 2, e 89, comma 4,  del  decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari  a  274
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020   e'   consentita   la
          conservazione in conto residui  per  il  relativo  utilizzo
          nell'esercizio  successivo.  Conseguentemente,   per   tale
          importo, la previsione di cui all'articolo  265,  comma  9,
          primo periodo, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021. 
              12.  Ai  fini   dell'articolo   265,   comma   9,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  si
          considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi
          dell'articolo 34 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          anche quelle per le quali le  amministrazioni  destinatarie
          delle risorse di cui al comma 8 del  citato  articolo  265,
          secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre
          2020, abbiano adottato  gli  atti  presupposti  all'impegno
          delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non  si
          applica quanto disposto dall'articolo 265, comma  9,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e non trova  applicazione  la  disposizione  di  cui
          all'articolo   4-quater,   comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,
          relativamente ai termini di cui al  comma  3  dell'articolo
          34-bis della legge n. 196 del 2009. 
              13.   Le   somme   destinate    all'estinzione    delle
          anticipazioni  di  tesoreria  previste   ai   sensi   delle
          disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al  comma
          8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020,   n.   77,   sono   impegnate   per   la   necessaria
          regolarizzazione. 
              14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai
          commi 12 e 13 sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato,  ivi  comprese  quelle   relative   ad   ordini   di
          accreditamento derivanti da impegni di spesa  delegata  per
          le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12.  I
          competenti organi  di  controllo  vigilano  sulla  corretta
          applicazione del presente comma. 
              15.   Ai   fini   dell'immediata    attuazione    delle
          disposizioni  recate  dal  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,
          anche nel conto dei residui. Il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso  ad
          anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
          effettuata con  l'emissione  di  ordini  di  pagamento  sui
          pertinenti capitoli di spesa.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  27,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,   (Disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021, n. 233, cosi' recita: 
              «Art. 27. (Semplificazione e rafforzamento dei  servizi
          digitali). -  1.  Al  fine  di  garantire  semplificazione,
          maggiore   efficienza   e    celerita'    d'azione    nella
          realizzazione  degli  obiettivi  di  transizione   digitale
          fissati dal Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo  periodo,
          dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis»  sono  aggiunte
          le  seguenti:  «,  di  quello  reso   disponibile   on-line
          dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente  (ANPR)
          di cui all'articolo 62, ovvero recandosi  presso  l'ufficio
          anagrafe del proprio comune di residenza»; 
                b) all'articolo 5: 
                  1) il comma 2-bis e' abrogato; 
                  2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono
          inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e
          per»; 
                c) all'articolo 6-quater,  comma  3,  le  parole  «Al
          completamento  dell'ANPR  di  cui  all'articolo  62,»  sono
          soppresse  e,  dopo  le  parole   «al   presente   articolo
          nell'ANPR», sono aggiunte  le  seguenti:  «e  il  Ministero
          dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e  al
          trasferimento dei domicili digitali delle  persone  fisiche
          contenuti  nell'ANPR  nell'elenco  di   cui   al   presente
          articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento  dei
          dati sono svolte con le risorse disponibili a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica»; 
                d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito
          il Comitato di indirizzo» sono soppresse; 
                e) articolo 62: 
                  1) al comma 3,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          «svolgimento  delle  proprie  funzioni»  sono  inserite  le
          seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi  erogati
          on-line a  cittadini  e  imprese,  direttamente  o  tramite
          soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo  periodo,
          e'  inserito  il  seguente:   «I   Comuni   accedono   alle
          informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel  rispetto
          delle  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali e delle misure di sicurezza definite con  decreto
          del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  del
          comma  6,  lettera  a),  per  l'espletamento,   anche   con
          modalita'   automatiche,   delle    verifiche    necessarie
          all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento  delle
          proprie funzioni.»; 
                  2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri
          archivi  informatizzati  con   le   anagrafiche   contenute
          nell'ANPR». 
              2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
                2) al comma 4, il secondo e  il  terzo  periodo  sono
          soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalita' di
          nomina, le attribuzioni e le regole  di  funzionamento  del
          Comitato di indirizzo e» sono soppresse. 
                  2-bis.  Al  fine  di  garantire  all'autorita'   di
          vigilanza sui mercati finanziari maggiore  celerita'  nella
          realizzazione degli obiettivi della  transizione  digitale,
          in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali
          anche in  conformita'  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza,  promuovendo  lo  sviluppo  del   processo   di
          digitalizzazione   dell'attivita'    istituzionale    della
          Commissione nazionale per le societa' e la borsa  a  tutela
          dei risparmiatori  e  del  mercato  finanziario,  al  Fondo
          istituito ai sensi dell'articolo  32-ter.1,  comma  1,  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni  2021,  2022  e  2023.  Alle  spese
          effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non
          si applica l'articolo  8,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135.  Nell'ambito  delle  risorse
          disponibili nel  Fondo  di  cui  al  primo  periodo,  ferma
          restando  la   finalita'   di   assicurare   la   gratuita'
          dell'accesso alla procedura ivi  prevista,  possono  essere
          finanziati  progetti   finalizzati   all'ottimizzazione   e
          all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei
          sistemi informativi e dei servizi  digitali,  adeguando  la
          capacita' dei sistemi alle  nuove  esigenze  applicative  e
          infrastrutturali,  anche   in   materia   di   sistemi   di
          intelligenza   artificiale,    tecnofinanza    e    finanza
          sostenibile. 
                  2-ter. All'articolo 128-duodecies del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (119),  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                    a) il comma 3-bis e' abrogato; 
                    b) al comma 6, le parole:  «e  del  comma  3-bis»
          sono sostituite dalle seguenti: «, e del comma 3». 
                  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari
          a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021,  2022  e
          2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                  2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui  al
          comma 2-bis  con  riguardo  all'esigenza  di  rafforzare  i
          servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di
          ripresa e resilienza, nonche'  al  fine  di  assicurare  la
          trasformazione  digitale   dei   servizi   della   pubblica
          amministrazione in coerenza con gli  obiettivi  e  i  tempi
          previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma  1.3  del
          medesimo Piano, garantendo l'efficacia e  l'efficienza  dei
          processi di spesa nella fornitura di servizi  digitali,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,   nonche'   la
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  a
          decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al  termine  di
          attuazione  del  predetto  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, possono proporre,  nell'ambito  dei  rispettivi
          bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento
          dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini  di
          competenza e  di  cassa,  tra  gli  stanziamenti  previsti,
          nell'ambito delle proprie dotazioni  finanziarie,  per  gli
          investimenti relativi alle tecnologie  dell'informazione  e
          della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri
          impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di
          servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta
          applicazione   del   presente   comma   da   parte    delle
          amministrazioni centrali dello Stato  e'  assicurata  dagli
          uffici  centrali  del  bilancio.  Per  le   amministrazioni
          pubbliche  diverse  dalle  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, i  collegi  di  revisione  dei  conti  e  i  collegi
          sindacali presso gli enti  e  organismi  pubblici  vigilano
          sulla corretta applicazione del presente comma  nell'ambito
          dei compiti loro attribuiti dall'articolo  20  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
                  2-sexies. Il comma 1 dell'articolo  41  del  codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' abrogato. 
                  2-septies. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          «,  nonche'  di  organizzazione  e  gestione  di  una  rete
          unitaria di connessione, di interoperabilita' tra i sistemi
          informatici e di software alla quale i  predetti  Ordini  e
          Federazioni    regionali    aderiscono    obbligatoriamente
          concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica». 
                  2-octies. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre
          2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa; 
                    b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa. 
                  2-novies. Dopo il comma  2  dell'articolo  4  della
          legge 9 gennaio 2004, n. 4, e' inserito il seguente: 
                «2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina  di
          recepimento della direttiva (UE)  2019/882  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti  web  e
          le   applicazioni   mobili   realizzati,   alla   data   di
          pubblicazione delle linee  guida  di  cui  all'articolo  11
          della  presente  legge,  dai  soggetti  erogatori  di   cui
          all'articolo   3,   comma   1-bis,   sono   adeguati   alle
          disposizioni della presente legge in  materia  di  rispetto
          dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022». 
                2-decies. All'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  «di
          associato in partecipazione con apporto  lavorativo,»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' di  lavoro  intermediato  da
          piattaforma  digitale,  comprese  le  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente  di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917», e dopo le parole: «data certa di
          trasmissione» sono inserite le  seguenti:  «,  fatto  salvo
          quanto previsto dal comma 2-quinquies»; 
                  b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
                «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al  comma
          2, si presume lavoro intermediato da  piattaforma  digitale
          la prestazione d'opera, compresa quella  intellettuale,  il
          cui corrispettivo e' erogato dal  committente  tramite  una
          piattaforma digitale. 
                2-quinquies.  Nel  caso  di  lavoro  intermediato  da
          piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
          effettuata dal committente entro il  ventesimo  giorno  del
          mese successivo all'instaurazione del rapporto  di  lavoro.
          In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
          di lavoro intermediato da piattaforma  digitale,  l'obbligo
          di cui al comma 2 puo'  essere  assolto  mediante  un'unica
          comunicazione contenente le generalita' del  committente  e
          dei prestatori d'opera, la data di inizio e  di  cessazione
          della prestazione, la durata  presunta,  espressa  in  ore,
          della  prestazione  e  l'inquadramento   contrattuale.   Le
          modalita'  di   trasmissione   della   comunicazione   sono
          stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione». 
                2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle  entrate,
          con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente    decreto,    provvede    all'aggiornamento
          dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso  al  sistema
          telematico dell'Agenzia delle entrate per la  consultazione
          delle planimetrie catastali,  di  cui  all'articolo  2  del
          provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio  16
          settembre 2010, pubblicato nel sito internet della medesima
          Agenzia, al  fine  di  inserire  in  tale  elenco  anche  i
          soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche  e
          amministrative,   tenuto   dalle   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, nella sezione  agenti
          immobiliari che siano muniti di delega  espressa  da  parte
          dell'intestatario catastale." 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  30  e  31  del
          decreto legislativo 23 dicembre  2022,  n.  201,  (Riordino
          della disciplina dei servizi pubblici locali  di  rilevanza
          economica), come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  30.  (Verifiche  periodiche  sulla  situazione
          gestionale dei servizi pubblici locali). - 1. I comuni o le
          loro eventuali forme associative, con popolazione superiore
          a 5.000  abitanti,  nonche'  le  citta'  metropolitane,  le
          province e gli  altri  enti  competenti,  in  relazione  al
          proprio  ambito  o  bacino  del  servizio,  effettuano   la
          ricognizione  periodica  della  situazione  gestionale  dei
          servizi  pubblici  locali  di   rilevanza   economica   nei
          rispettivi territori. Tale ricognizione  rileva,  per  ogni
          servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista
          economico, dell'efficienza e della qualita' del servizio  e
          del rispetto  degli  obblighi  indicati  nel  contratto  di
          servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti
          e degli indicatori di cui  agli  articoli  7,  8  e  9.  La
          ricognizione rileva altresi' la  misura  del  ricorso  agli
          affidamenti  di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  secondo
          periodo e all'affidamento a societa' in  house,  oltre  che
          gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 
                2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta  in
          un'apposita  relazione  ed   e'   aggiornata   ogni   anno,
          contestualmente  all'analisi  dell'assetto  delle  societa'
          partecipate di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo
          n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in
          house,  la  relazione  di   cui   al   periodo   precedente
          costituisce appendice della relazione di  cui  al  predetto
          articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 
                3. In sede di prima applicazione, la ricognizione  di
          cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.» 
              «Art. 31. (Trasparenza nei servizi pubblici locali).  -
          1.  Al   fine   di   rafforzare   la   trasparenza   e   la
          comprensibilita'  degli  atti  e   dei   dati   concernenti
          l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali  di
          rilevanza  economica,   gli   enti   locali   redigono   la
          deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione
          di cui all'articolo 14, comma 3, la  deliberazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo
          30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di
          cui agli articoli 7, 8 e 9. 
                2. Gli atti di cui al comma  1,  i  provvedimenti  di
          affidamento  di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  secondo
          periodo e il contratto di servizio  sono  pubblicati  senza
          indugio  sul  sito  istituzionale  dell'ente  affidante   e
          trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla  loro
          immediata pubblicazione sul proprio portale telematico,  in
          un'apposita sezione  denominata  «Trasparenza  dei  servizi
          pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza  SPL»,
          dando evidenza della data di pubblicazione. 
                3.  I  medesimi  atti  sono  resi  accessibili  anche
          attraverso la piattaforma unica della  trasparenza  gestita
          da Anac, che costituisce punto di  accesso  unico  per  gli
          atti e i  dati  relativi  ai  servizi  pubblici  locali  di
          rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo  di
          prima pubblicazione di cui al comma 2. 
                4. Sulla piattaforma unica della trasparenza  gestita
          dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita'
          di cui al comma 3: 
                  a) gli ulteriori dati relativi ai servizi  pubblici
          locali di rilevanza economica contenuti  nella  banca  dati
          nazionale sui contratti pubblici; 
                  b)  le  rilevazioni  periodiche   in   materia   di
          trasporto pubblico locale pubblicate  dall'Osservatorio  di
          cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244; 
                  c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8
          e  9,  nonche',  ove  disponibili,  le  informazioni  sugli
          effettivi  livelli  di  qualita'  conseguiti  dai   gestori
          pubblicati dalle  autorita'  di  settore  sui  propri  siti
          istituzionali. 
                5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono
          resi disponibili dall'ente che li produce in conformita'  a
          quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
          82 del 2005. 
                6. Gli enti locali, le  amministrazioni  statali,  le
          Regioni e le Autorita' di regolazione  hanno  accesso  alla
          piattaforma  dell'ANAC,  ai  sensi  dell'articolo  50   del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al  fine  di
          esercitare   i   poteri   di   verifica   e    monitoraggio
          rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
              (Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari  in  materia  edilizia   (Testo   A)),   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 65 (R) (Denuncia dei lavori  di  realizzazione  e
          relazione a struttura ultimata  di  opere  di  conglomerato
          cementizio armato, normale e precompresso  ed  a  struttura
          metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6). - 1. Le
          opere  realizzate  con  materiali  e  sistemi   costruttivi
          disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro
          inizio,  devono  essere  denunciate  dal  costruttore  allo
          sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC)
          o portale telematico di riferimento. 
                2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed  i
          recapiti del committente, del progettista delle  strutture,
          del direttore dei lavori e del costruttore. 
                3. Alla denuncia devono essere allegati: 
                  a) il progetto dell'opera firmato dal  progettista,
          dal  quale  risultino  in  modo  chiaro  ed  esauriente  le
          calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
          delle  strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire
          l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia  nei  riguardi
          della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
                  b)   una   relazione   illustrativa   firmata   dal
          progettista  e  dal  direttore  dei  lavori,  dalla   quale
          risultino le caratteristiche, le qualita' e le  prestazioni
          dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 
                4.  Lo  sportello  unico,  tramite  PEC   o   portale
          telematico  di  riferimento,   rilascia   al   costruttore,
          all'atto   stesso   della   presentazione,   l'attestazione
          dell'avvenuto deposito. 
                5. Anche le varianti che  nel  corso  dei  lavori  si
          intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
          nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
          dare inizio alla  loro  esecuzione,  allo  sportello  unico
          nella forma  e  con  gli  allegati  previsti  nel  presente
          articolo. 
                6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono
          sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta
          giorni, il direttore dei  lavori  deposita  allo  sportello
          unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, una
          relazione sull'adempimento degli obblighi di cui  ai  commi
          1, 2 e 3, allegando: 
                a) i certificati delle prove sui materiali  impiegati
          emessi da laboratori di cui all'articolo 59; 
                b) per le opere in conglomerato armato  precompresso,
          ogni indicazione inerente alla  tesatura  dei  cavi  ed  ai
          sistemi di messa in coazione; 
                c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando
          le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
              7. All'atto della presentazione della relazione di  cui
          al comma 6, lo  sportello  unico,  tramite  PEC  o  portale
          telematico di riferimento, rilascia al direttore dei lavori
          l'attestazione dell'avvenuto deposito su  una  copia  della
          relazione e provvede altresi' a trasmettere tale  relazione
          al competente ufficio tecnico regionale. 
              8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore  la
          relazione, unitamente alla restante documentazione  di  cui
          al comma 6. 
                8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,
          comma 1, lettera b), n. 2) e lettera  c),  n.  1),  non  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.».