Art. 18 bis Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identita' digitale 1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori dell'identita' digitale garantiscono, oltre ai servizi gia' erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente(ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonche' gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonche' della qualita', sicurezza ed interoperabilita' degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identita' digitale, i gestori dell'identita' digitale stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonche' i criteri e le modalita' per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresi', le modalita' e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identita' digitale, le regole tecniche e le modalita' di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), nonche' la misura e le modalita' di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unita' di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub- Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. 2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unita' di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identita' digitale e' riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo e' ripartito in proporzione al numero di identita' digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle transizioni registrate, nonche' del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalita' e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4., del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), cosi' recita: «Art. 64. (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). Omissis 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. (562) 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»