Art. 18 bis 
 
   Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identita' digitale 
 
  1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla
Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR,  in  sede
di rinnovo degli accreditamenti da parte  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter,  del  codice  di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   i   gestori
dell'identita' digitale garantiscono, oltre ai servizi gia'  erogati,
la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale  della
popolazione residente(ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato
articolo  64,  nonche'  gli  adeguamenti  tecnologici  necessari   ad
assicurare l'innalzamento del  livello  dei  servizi,  nonche'  della
qualita', sicurezza  ed  interoperabilita'  degli  stessi,  stabiliti
dalle linee  guida  dell'AgID.  Ai  fini  dell'accreditamento  e  per
l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo  e  nelle  more
dell'incremento qualitativo del  sistema  di  identita'  digitale,  i
gestori dell'identita' digitale stipulano  apposita  convenzione  con
l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei  gestori,  ivi  compresi
quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonche'  i
criteri e le modalita'  per  la  verifica  del  conseguimento  e  del
mantenimento degli  obiettivi  prestazionali  stabiliti  dalle  norme
vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida  dell'AgID.  La
predetta  convenzione  disciplina,  altresi',  le  modalita'   e   il
cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai  gestori
dell'identita'  digitale,  le  regole  tecniche  e  le  modalita'  di
funzionamento dell'accesso ai servizi garantito  tramite  il  sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),  nonche'  la
misura e le modalita' di erogazione del  finanziamento  del  progetto
sulla base  dei  costi  sostenuti,  dell'adempimento  degli  obblighi
convenzionali  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi   prefissati,
monitorati e verificati per approvazione dall'Unita' di missione PNRR
presso  il  Dipartimento  per  la   trasformazione   digitale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub- Investimento
della Missione di cui al primo periodo. La predetta  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale
al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale
per  il  PNRR,  anche  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni
ricavabili dai sistemi di monitoraggio,  le  risorse  utilizzate,  lo
stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. 
  2. Al raggiungimento degli obiettivi  convenzionali  prefissati  in
coerenza con  il  PNRR,  monitorati  e  verificati  per  approvazione
dall'Unita'  di  missione  PNRR  presso  il   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai  sensi  del  comma  1,  ai  gestori  dell'identita'  digitale   e'
riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni
di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' politica delegata per il PNRR, da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  contributo  e'  ripartito  in
proporzione al  numero  di  identita'  digitali  gestite  da  ciascun
gestore,  degli  accessi   ai   servizi   erogati   dalle   pubbliche
amministrazioni, delle verifiche dei  dati  nell'ANPR,  tenuto  conto
dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle  transizioni
registrate, nonche'  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e
sono stabiliti le modalita' e il cronoprogramma di  erogazione  delle
somme erogabili, nel limite di spesa  sopra  indicato,  previo  esito
positivo delle verifiche  sul  rispetto  delle  convenzioni  e  degli
obiettivi del PNRR. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 40 milioni di euro, si provvede a valere  sulle  risorse  assegnate
alla Missione 1, componente 1,  sub-Investimento  1.4.4.,  del  PNRR,
secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 64, comma 2-ter,  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), cosi' recita: 
                «Art. 64. (Sistema pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). Omissis 
                  2-ter. Il sistema SPID e' costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. (562) 
                  3-ter.   I    gestori    dell'identita'    digitale
          accreditati, in qualita' di gestori di  pubblico  servizio,
          prima del rilascio dell'identita' digitale  a  una  persona
          fisica, verificano i dati identificativi  del  richiedente,
          ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di  cui  all'articolo  62,  anche  tramite  la  piattaforma
          prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche  sono  svolte
          anche successivamente al rilascio dell'identita'  digitale,
          con cadenza almeno annuale, anche ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AgID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»