Art. 2 
 
                     Struttura di missione PNRR 
           presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  una  struttura  di   missione,   denominata
Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto  un  coordinatore,
articolata in quattro direzioni generali. La  Struttura  di  missione
PNRR  provvede,  in  particolare,  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita': 
    a)  assicura  il  supporto  all'Autorita'  politica  delegata  in
materia di  PNRR  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'azione  strategica  del   Governo   relativamente
all'attuazione del Piano; 
    b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea
quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR,  nonche'
per   la   verifica   della   coerenza   dei   risultati    derivanti
dall'attuazione del Piano rispetto  agli  obiettivi  e  ai  traguardi
concordati a livello europeo, fermo quanto previsto  dall'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il  PNRR  di
cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del  2021,  verifica
la  coerenza  della  fase  di  attuazione  del  PNRR,  rispetto  agli
obiettivi programmati, e provvede alla  definizione  delle  eventuali
misure correttive ritenute necessarie; 
    d)  sovraintende  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria
relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero  di
modifica del PNRR ai sensi  dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)
2021/241; 
    e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per  il
PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo
svolgimento delle  attivita'  di  comunicazione  istituzionale  e  di
pubblicita' del PNRR, anche avvalendosi delle altre  strutture  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla  Struttura  di  missione
PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e  le  funzioni  attribuiti
alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77
del 2021,  come  modificato  dal  presente  decreto,  nonche'  quelli
previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   lettera   a),   del   citato
decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  e'
assicurato alla Struttura di  missione  PNRR  l'accesso  a  tutte  le
informazioni e  le  funzionalita'  del  sistema  informatico  di  cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e'  composta  da
un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale  e
di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato  anche
tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini,  organi,
enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o  fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  nel  limite  di
spesa complessivo di  euro  5.051.076  per  l'anno  2023  e  di  euro
6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026.  Alla  predetta
Struttura  e'  assegnato  un  contingente   di   esperti   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per  singolo  incarico  e
nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e  di
euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione  di  comando  o  fuori
ruolo o  altro  analogo  istituto  ai  sensi  del  primo  periodo  e'
corrisposto secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto legislativo n. 303 del  1999.  Il  contingente  di
personale non dirigenziale  puo'  essere  composto  da  personale  di
societa' pubbliche controllate o  partecipate  dalle  Amministrazioni
centrali dello Stato, in base a rapporto regolato  mediante  apposite
convenzioni, ovvero  da  personale  non  appartenente  alla  pubblica
amministrazione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  303  del  1999,  il  cui  trattamento  economico  e'
stabilito all'atto del  conferimento  dell'incarico.  Alle  posizioni
dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113.  Gli  incarichi  dirigenziali,  di  durata  non
superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di  rinnovo  degli
stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del  personale
assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31
dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la  spesa
di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2026. 
  5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata,
altresi', nei limiti di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  6  e  nei  limiti  del
contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per una durata non  eccedente  il  31
dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie  del
concorso pubblico bandito per il reclutamento del  personale  di  cui
all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto
secondo le modalita' di cui al primo  periodo  viene  inquadrato  nel
livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura  di  missione
PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma  7,
le modalita' di formazione del contingente di cui al  comma  4  e  di
chiamata  del  personale  nonche'  le   specifiche   professionalita'
richieste. La  decadenza  dagli  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale, ivi compresi  quelli  dei  coordinatori,  e  non  generale,
relativi  alla  Segreteria  tecnica  di  cui   all'articolo   4   del
decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con  la  conclusione  delle
procedure di  conferimento  dei  nuovi  incarichi  nell'ambito  della
Struttura di missione PNRR. 
  7. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 si provvede: 
    a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di  cui  all'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal  2023  al
2026  mediante  utilizzo  delle  risorse  assegnate  alla  Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge  n.  77  del  2021  a
valere sul bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
    c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad  euro  6.921.303
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento n. 2021/241/UE del Parlamento  europeo
          e del  Consiglio  che  istituisce  il  dispositivo  per  la
          ripresa e la resilienza, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  18
          febbraio 2021, n. L 57. 
              - Il testo dell'articolo 5, comma 3,  lettera  a),  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cosi' recita: 
              «Art.  5  (Unita'  per  la   razionalizzazione   e   il
          miglioramento  della   regolazione   e   Ufficio   per   la
          semplificazione). - Omissis. 
              3. L'Unita' svolge i seguenti compiti: 
                a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse
          dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2,  gli  ostacoli
          all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e  degli
          investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni
          normative e dalle rispettive  misure  attuative  e  propone
          rimedi;». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1043, della legge  30
          dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.  322,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Omissis. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico.». 
              - Il testo  dell'articolo  9,  commi  2  e  5-ter,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza).- Omissis. 
                2. La Presidenza si  avvale  per  le  prestazioni  di
          lavoro di livello non dirigenziale: di personale di  ruolo,
          entro  i  limiti  di  cui  all'articolo  11,  comma  4;  di
          personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
          di comando, fuori ruolo, o altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
                Omissis. 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 15,  e  dell'articolo
          7, del citato decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  cosi'
          recita: 
              «Art. 1. Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche. 
              Omissis. 
              15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001  n.  165,  impegnate
          nell'attuazione  del  PNRR   possono   derogare,   fino   a
          raddoppiarle, alle  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai
          fini della copertura delle posizioni  dirigenziali  vacanti
          relative a compiti strettamente e  direttamente  funzionali
          all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
          cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
          finanziarie  disponibili  e  nei  limiti   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente  per  ciascuna
          amministrazione  interessata.  In  alternativa   a   quanto
          previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni
          possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,   gli   incarichi   dirigenziali   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n.  77.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti per la durata espressamente prevista per  ciascun
          incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.  Le
          amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
          ai  laureati  in  discipline  scientifiche,   tecnologiche,
          ingegneristiche e matematiche.» 
              «Art.    7    (Reclutamento    di    personale    nelle
          amministrazioni assegnatarie di  progetti).  -  1.  Per  la
          realizzazione    delle    attivita'    di     coordinamento
          istituzionale,   gestione,   attuazione,   monitoraggio   e
          controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio  2021,
          n. 77, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  indice  un
          concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
          reclutamento di un contingente complessivo  di  cinquecento
          unita' di personale non dirigenziale  a  tempo  determinato
          per un periodo anche superiore a  trentasei  mesi,  ma  non
          eccedente la durata di completamento del  PNRR  e  comunque
          non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare  nell'Area
          III, posizione  economica  F1,  nei  profili  professionali
          economico, giuridico,  informatico,  statistico-matematico,
          ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle  quali  80
          unita' da assegnare, per i profili indicati  nella  tabella
          1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria
          generale dello  Stato,  e  le  restanti  da  ripartire  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra
          le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle
          predette attivita', individuate dal  medesimo  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede  alla
          individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8,
          comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
              2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti
          di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita'  a  valere
          sulle vigenti  facolta'  assunzionali,  e'  autorizzato  lo
          scorrimento  delle  graduatorie  del  concorso  di  cui  al
          medesimo comma 1, che  rimangono  efficaci  per  la  durata
          dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie
          di concorsi pubblici, relative all'assunzione di  personale
          con  contratto  sia  a  tempo  determinato  sia   a   tempo
          indeterminato. 
              3. Le assunzioni di personale di cui  al  comma  1,  da
          selezionare  anche  avvalendosi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  Progetto   di   Riqualificazione   delle
          Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui  all'articolo  35,
          comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          sono effettuate  in  deroga  ai  limiti  di  spesa  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
          della dotazione organica. 
              3-bis. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1,  nelle
          successive procedure di selezione per il personale a  tempo
          indeterminato,  possono  prevedere,   nei   soli   concorsi
          pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
          III, una riserva di posti in favore del  personale  assunto
          ai sensi del medesimo comma 1, in misura non  superiore  al
          50 per cento. 
              4. Per le attivita' di monitoraggio  e  rendicontazione
          del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti  di
          comprovata qualificazione professionale fino a  un  importo
          massimo di euro 50.000 lordi annui  per  singolo  incarico,
          entro il limite di spesa complessivo di  euro  167.000  per
          l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
          2023, 2024, 2025 e 2026. Al  fine  di  assicurare  la  piu'
          efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
          una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e  di  euro
          8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025  e
          2026, tra le restanti amministrazioni di cui  al  comma  1,
          che possono avvalersi  di  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata  qualificazione  professionale   nelle   materie
          oggetto degli interventi per un importo massimo  di  50.000
          euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
          al presente comma sono conferiti con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1 del presente decreto, per la durata  massima
          di  trentasei  mesi.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui
          all'articolo 1 del  presente  decreto  sono  conferiti  gli
          incarichi  di  cui  all'articolo  2,  comma   13-bis,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              5. Il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
          del comma 1. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro
          865.000 per l'anno 2021. 
              6.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          12.600.000  per  l'anno  2021  e  di  euro  35.198.000  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
          programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma  2,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  puo'
          essere esercitata  anche  dai  dirigenti  medici  di  ruolo
          presso i presidi  sanitari  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., cosi' recita: 
              «Omissis. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».