Art. 2 Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto un coordinatore, articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) assicura il supporto all'Autorita' politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano; b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie; d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241; e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita' del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e' composta da un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale puo' essere composto da personale di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalita' di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede: a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Il regolamento n. 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57. - Il testo dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cosi' recita: «Art. 5 (Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione). - Omissis. 3. L'Unita' svolge i seguenti compiti: a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;». - Il testo dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., cosi' recita: «Omissis. 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.». - Il testo dell'articolo 9, commi 2 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O., cosi' recita: «Art. 9 (Personale della Presidenza).- Omissis. 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. Omissis. 5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.». - Il testo dell'articolo 1, comma 15, e dell'articolo 7, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, cosi' recita: «Art. 1. Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. Omissis. 15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.» «Art. 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti). - 1. Per la realizzazione delle attivita' di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attivita', individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. 3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica. 3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al 50 per cento. 4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti con le modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo' essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., cosi' recita: «Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».