Art. 20 
 
              Disposizioni in materia di funzionamento 
              della Soprintendenza speciale per il PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva  attuazione
degli interventi del  PNRR,  all'articolo  29  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di  tutela  dei
beni culturali e paesaggistici  nei  casi  in  cui  tali  beni  siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento   finale   in   sostituzione    delle    Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria.». 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  agli  esperti  della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma  2,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  l'importo  massimo
riconoscibile per singolo incarico  e'  incrementato  a  80.000  euro
lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di cui all'articolo  3  del
medesimo   decreto   legislativo,   si   applica   quanto    previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito  dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo  esclusivamente  in  ragione  dei  compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del
relativo  parere   finale.   Gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,  nonche'
quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del  decreto-legge  n.  50
del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore  a  trentasei
mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  agli  incarichi
gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.  77  del  2021,
ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50  del  2022.
Le previsioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  2  si  applicano
limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno  2023  e  quello
previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del  2022
e' incrementato di ulteriori  900.000  euro  per  l'anno  2023  e  di
ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime  finalita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000  per  l'anno  2025
per  il  conferimento  di  incarichi   ad   esperti   di   comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  a  supporto  della  Segreteria
tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2,  3  e  4,   quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000
per l'anno 2024 e in euro 4.800.000  per  l'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura. 
 
          Riferimenti normativi 
 
               -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione  e   snellimento   delle   procedure),   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  29  (Soprintendenza  speciale  per  il  PNRR   e
          ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR).  -  1.
          Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, presso  il  Ministero
          della cultura e' istituita la Soprintendenza  speciale  per
          il  PNRR,  ufficio   di   livello   dirigenziale   generale
          straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 
              2. La Soprintendenza speciale esercita le  funzioni  di
          tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi  in  cui
          tali beni siano interessati dagli interventi  previsti  dal
          PNRR,  adottando  il  relativo  provvedimento   finale   in
          sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
          paesaggio, avvalendosi di  queste  ultime  per  l'attivita'
          istruttoria. 
                3. Le  funzioni  di  direttore  della  Soprintendenza
          speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
          archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
          spetta  la  retribuzione  prevista   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale  per  gli  incarichi  dirigenziali  ad
          interim. 
                4. Presso la Soprintendenza  speciale  e'  costituita
          una segreteria tecnica composta, oltre che da personale  di
          ruolo del  Ministero,  da  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata   qualificazione    professionale    ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi,  per
          un importo massimo di 50.000 euro lordi annui  per  singolo
          incarico, entro il limite di spesa di  1.500.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023  e
          50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
          provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno  2021  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi  di
          riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e, quanto  a  1.550.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  50.000  euro  per
          ciascuno  degli   anni   dal   2024   al   2026,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  354,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure  urgenti
          in   materia   di    politiche    energetiche    nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
              «Art.  51  (Disposizioni   in   materia   di   pubblica
          amministrazione). - Omissis 
                2. La segreteria  tecnica  di  cui  all'articolo  29,
          comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,   n.   77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108, puo'  essere  integrata  di  ulteriori  esperti  di
          comprovata   qualificazione    professionale    ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi,  per
          un importo massimo di 50.000 euro lordi annui  per  singolo
          incarico, entro il limite di spesa di  euro  1.500.000  per
          ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
              Omissis.» 
                - Il testo degli articoli 1, comma 2, 3, 7, comma  6,
          e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), cosi' recita: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). Omissis 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.» 
                «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).  -
          1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2   e   3,   rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
                1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
                1-ter. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui
          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421." 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). Omissis 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              Omissis.» 
              «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis  del
          presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
          parziale,  dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
          e dall'articolo 1, commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
                1-bis. Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
                2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
                3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
                  3-bis. Ai fini previsti dal comma 2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
                4. Nel caso in cui i regolamenti di cui  al  comma  3
          non  siano  emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi   e'
          consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
          o da altre fonti normative. 
                5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
                6. I commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si
          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui  all'articolo  1,  comma  2,  compresi  quelli  di  cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e  le
          prestazioni derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                  f-bis)  da  attivita'  di  formazione  diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
                7-bis. L'omissione del  versamento  del  compenso  da
          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
              13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini
          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i
          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi
          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le
          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'
          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate
          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse
          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
                16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato. 
                16-ter. I dipendenti che, negli ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.».