Art. 21 Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilita' 1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' riconosciuta un'indennita' nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. 2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilita', di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio»; b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e' fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4, terzo periodo».
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) , cosi' recita: «Art. 4-bis (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' in attuazione del PNRR). - 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Omissis.» - Il testo dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'», cosi' recita: «Art. 3. (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'). - Omissis. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero pari a cinque. Omissis.» - Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», cosi' recita: «Art. 3. (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'). - Omissis. 7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.» - Si riporta l'articolo 24 del citato decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dalla presente legge: «Art. 24. (Sistema informativo unitario dei servizi sociali). - Omissis. 4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. L'INPS fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilita', di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. Omissis. 11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza. 11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e' fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4, terzo periodo. Omissis.»