Art. 21 
 
Misure per il monitoraggio e  la  programmazione  delle  politiche  e
  delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilita' 
 
  1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in
attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108,  agli  esperti  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e'  riconosciuta
un'indennita' nel limite di spesa  complessivo  di  80.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere  sullo
stanziamento di cui all'articolo 3, comma  7,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97. 
  2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre  2017,
n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'INPS
fornisce altresi'  all'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita' e al  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
secondo le  indicazioni  della  medesima  Autorita'  o  del  medesimo
Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei  dati  e  delle
informazioni presenti nel sistema informativo  di  cui  al  comma  3,
lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la  programmazione
degli interventi e delle politiche  in  materia  di  disabilita',  di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia
di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca  e
di studio»; 
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma  7  e  delle
informazioni  integrate  ai   sensi   del   comma   10   e'   fornita
rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'  politica  delegata
in materia di disabilita' e  al  Dipartimento  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo  4-bis  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108  (Governance  del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione  e  snellimento  delle  procedure)  ,   cosi'
          recita: 
                «Art.  4-bis  (Misure   per   il   supporto   tecnico
          all'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle  persone
          con disabilita' in attuazione del PNRR). - 1.  Al  fine  di
          assicurare un adeguato supporto  tecnico  allo  svolgimento
          dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla
          condizione  delle   persone   con   disabilita',   di   cui
          all'articolo 3  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  con
          specifico riferimento  al  monitoraggio  delle  riforme  in
          attuazione del  PNRR,  la  Segreteria  tecnica  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
          ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,
          comma  367,  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,
          costituisce struttura ai sensi dell'articolo  7,  comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con  durata
          temporanea  superiore  a  quella   del   Governo   che   la
          istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del  PNRR
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
              Omissis.» 
                - Il testo dell'articolo 3 della legge 3 marzo  2009,
          n. 18, recante «Ratifica ed  esecuzione  della  Convenzione
          delle  Nazioni  Unite  sui  diritti   delle   persone   con
          disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York  il
          13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio  nazionale
          sulla condizione  delle  persone  con  disabilita'»,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3. (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
          condizione delle persone con disabilita'). - Omissis. 
                3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita' in numero pari a cinque. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 12  luglio
          2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto  2018,  n.  97,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di famiglia e disabilita'», cosi' recita: 
              «Art.  3.  (Riordino  delle  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri  in
          materia di  famiglia,  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,
          disabilita'). - Omissis. 
                7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
          condizione delle persone con disabilita' di cui alla  legge
          3 marzo 2009, n.  18,  e'  destinato  uno  stanziamento  di
          250.000 euro per l'anno 2018 e  di  500.000  euro  annuo  a
          decorrere dall'anno 2019. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  24   del   citato   decreto
          legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 24. (Sistema  informativo  unitario  dei  servizi
          sociali). - Omissis. 
                4. Il sistema informativo di cui al comma 3,  lettera
          a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione  della
          piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i
          dati e le informazioni sono raccolti, conservati e  gestiti
          dall'INPS e resi disponibili  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  anche  attraverso  servizi   di
          cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi  di
          ogni riferimento che ne permetta il  collegamento  con  gli
          interessati  e  comunque   secondo   modalita'   che,   pur
          consentendo il collegamento nel  tempo  delle  informazioni
          riferite ai medesimi individui, rendono questi  ultimi  non
          identificabili.  L'INPS  fornisce  altresi'   all'Autorita'
          politica  delegata  in  materia   di   disabilita'   e   al
          Dipartimento per le politiche in favore delle  persone  con
          disabilita' della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          secondo le  indicazioni  della  medesima  Autorita'  o  del
          medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma  aggregata
          dei  dati  e  delle  informazioni  presenti   nel   sistema
          informativo di cui al comma  3,  lettera  a),  al  fine  di
          agevolare  il  monitoraggio  e  la   programmazione   degli
          interventi e delle politiche in materia di disabilita',  di
          supportare l'attuazione delle riforme e degli  investimenti
          in materia di disabilita' previsti  nell'ambito  del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni
          a fini statistici, di ricerca e di studio. 
              Omissis. 
              11. Per la programmazione dei servizi e  per  le  altre
          finalita'  istituzionali   di   competenza,   nonche'   per
          elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio,  le
          informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
          ai commi 9 e 10, sono rese disponibili  dal  Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali  alle  regioni  e  alle
          province  autonome  con  riferimento   ai   residenti   nei
          territori di competenza, con le modalita' di cui  al  comma
          4. Le medesime  informazioni  sono  rese  disponibili  agli
          ambiti territoriali e ai comuni da parte  delle  regioni  e
          delle province autonome con riferimento  ai  residenti  nei
          territori di competenza. 
              11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7
          e delle informazioni integrate ai sensi  del  comma  10  e'
          fornita rappresentazione in forma  aggregata  all'Autorita'
          politica  delegata  in  materia   di   disabilita'   e   al
          Dipartimento per le politiche in favore delle  persone  con
          disabilita' della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  4,
          terzo periodo. 
              Omissis.»