Art. 23 Equipe formative territoriali 1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il PNRR.». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: «Omissis 725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche' per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per le finalita' di cui al primo periodo come integrate dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione del PNRR. Per le finalita' di cui al primo periodo come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un nu mero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita' didatti che, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il PNRR. Omissis.». - Il testo dell'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", cosi' recita: «Art. 1. - Omissis 62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive. Omissis.».