Art. 25 
 
Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli  obiettivi  di  cui
alla  Missione  4,  Componente  1,  Riforma  2.2.  «Scuola  di   Alta
Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti  e
personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6  e'  sostituito
dal seguente: 
  «6. Presso la  Scuola  e'  istituita  una  Direzione  generale.  Il
direttore  generale  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dell'istruzione  e
del merito, tra i dirigenti di prima e seconda  fascia  del  medesimo
Ministero, con collocamento  nella  posizione  di  fuori  ruolo,  tra
dirigenti di altre amministrazioni  o  tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in
carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta  e,  se
conferito a dirigenti di seconda fascia,  concorre  alla  maturazione
del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.  L'organizzazione  e  il  funzionamento  della
Direzione  generale  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del merito.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del  decreto
          legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  recante  «Riordino,
          adeguamento e semplificazione  del  sistema  di  formazione
          iniziale e di accesso nei ruoli  di  docente  nella  scuola
          secondaria  per  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
          sociale   e   culturale   della   professione,   a    norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),  della  legge
          13 luglio 2015, n. 107»,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   16-bis    (Scuola    di    alta    formazione
          dell'istruzione). - Omissis. 
                6.  Presso  la  Scuola  e'  istituita  una  Direzione
          generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione e del merito, tra i  dirigenti  di
          prima  e  seconda  fascia  del  medesimo   Ministero,   con
          collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra  dirigenti
          di altre amministrazioni  o  tra  professionalita'  esterne
          all'amministrazione con qualificata esperienza  manageriale
          e resta in carica per tre anni. L'incarico  e'  rinnovabile
          una sola volta e,  se  conferito  a  dirigenti  di  seconda
          fascia,  concorre  alla  maturazione  del  periodo  di  cui
          all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. L'organizzazione  e  il  funzionamento  della
          Direzione generale sono definiti con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione e del merito. 
                Omissis.».