Art. 26 
 
          Disposizioni in materia di universita' e ricerca 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi  previsti  dall'investimento
3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nel periodo di attuazione del  Piano,  alle  imprese  che
partecipano al finanziamento  delle  borse  di  dottorato  innovativo
previste dal medesimo investimento e'  riconosciuto  un  esonero  dal
versamento dei complessivi  contributi  previdenziali  a  carico  dei
datori di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a  3.750  euro  su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile,  per  ciascuna
assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale  in  possesso
del titolo di dottore di ricerca o che e'  o  e'  stato  titolare  di
contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre  2010,
n.  240.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
  2. Ciascuna impresa puo' far richiesta  del  beneficio  di  cui  al
comma 1 nel limite di due posizioni attivate  a  tempo  indeterminato
per ciascuna borsa di dottorato finanziata,  e  comunque  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica,  per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data  dal  1°  gennaio
2024 e comunque non oltre il 31  dicembre  2026,  fermo  restando  il
limite massimo di importo pari a 7.500 euro per  ciascuna  unita'  di
personale  assunta  a  tempo  indeterminato  e  comunque  nei  limiti
complessivi delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  si  provvede  a
disciplinare le modalita' di riconoscimento del beneficio di  cui  al
comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni  di  euro  per  il
periodo 2024-2026. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  3,  si
provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento  3.3  della
Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021,
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del  24
settembre 2021. 
  5. All'articolo 14, comma  6-septiesdecies,  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per i  trentasei  mesi  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) le parole: «nei tre anni antecedenti la  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «, per  una  durata  non  inferiore  a  un
anno». 
  5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «Nei  trentasei  mesi  successivi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2026»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «Nei  trentasei  mesi  successivi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2026». 
  6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di  spesa  di  cui
all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, non si applica alle  risorse  rivenienti  dal  medesimo
Piano, nonche' a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o
internazionali,  ammessi  al  finanziamento  sulla  base   di   bandi
competitivi. 
  6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo  determinato
di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti  con  regime  di
tempo pieno, i quali possono  transitare,  per  gli  anni  accademici
successivi a quello della  presa  di  servizio,  al  regime  a  tempo
definito, previa domanda da presentare  al  rettore  sei  mesi  prima
dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione  e
con obbligo di mantenere il  regime  prescelto  per  almeno  un  anno
accademico. 
  7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  dopo  il
comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter.  Ciascuna  universita',  nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di  prima  fascia  alla  chiamata  di
studiosi   in    possesso    dell'abilitazione    per    il    gruppo
scientifico-disciplinare. A tali  procedimenti  non  sono  ammessi  a
partecipare i  professori  di  prima  fascia  gia'  in  servizio.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  alle  Scuole
superiori a ordinamento speciale». 
  8. Al fine di agevolare il conseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'investimento 1.2  della  Missione  4,  Componente  2,  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza,  le  universita'  statali  possono
destinare una quota delle risorse derivanti da progetti  di  ricerca,
europei o internazionali, ammessi  al  finanziamento  sulla  base  di
bandi competitivi, limitatamente  alla  parte  riconosciuta  a  tassi
forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione,  per
la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale in favore  di  personale  docente  e
della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2  per  cento
della spesa sostenuta annualmente per il  predetto  personale,  sulla
base  delle  indicazioni   stabilite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca. 
  9. All'articolo 12 del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,  dopo  le
parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite  le  seguenti  «,
scelto fra i componenti in possesso  di  requisiti  non  inferiori  a
quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
  9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli  obiettivi
della Missione 4, Componente 2, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) previsione dell'abilitazione  artistica  nazionale  quale
attestazione della qualificazione didattica, artistica e  scientifica
dei docenti nonche' quale requisito  necessario  per  l'accesso  alle
procedure di reclutamento a  tempo  indeterminato  dei  docenti,  con
decentramento delle procedure di nomina delle  relative  commissioni,
di valutazione dei candidati,  di  pubblicazione  degli  esiti  e  di
gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione
non da' diritto all'assunzione in ruolo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli  articoli  22  e  24  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario, cosi' recita: 
              «Art. 22 (Contratti di ricerca).-  1.  Le  universita',
          gli enti pubblici  di  ricerca  e  le  istituzioni  il  cui
          diploma   di   perfezionamento   scientifico    e'    stato
          riconosciuto equipollente al titolo di dottore  di  ricerca
          ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
          stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di  specifici
          progetti  di  ricerca,  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato, denominati 'contratti di ricerca',  finanziati
          in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati  da
          soggetti terzi, sia pubblici che  privati,  sulla  base  di
          specifici accordi o convenzioni. 
              2. I contratti  di  ricerca  hanno  durata  biennale  e
          possono essere rinnovati una sola volta per  ulteriori  due
          anni.  Nel  caso  di  progetti  di  ricerca  di   carattere
          nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i  contratti   di
          ricerca  hanno  durata  biennale  prorogabile  fino  a   un
          ulteriore  anno,  in  ragione  delle  specifiche   esigenze
          relative agli obiettivi e alla tipologia del  progetto.  La
          durata  complessiva  dei  contratti  di  cui  al   presente
          articolo, anche se stipulati  con  istituzioni  differenti,
          non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni.  Ai
          fini della durata  complessiva  del  contratto  di  cui  al
          presente articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i
          periodi  trascorsi  in   aspettativa   per   maternita'   o
          paternita' o per motivi  di  salute  secondo  la  normativa
          vigente. 
              3. Le istituzioni di cui al comma 1  disciplinano,  con
          apposito regolamento, le  modalita'  di  selezione  per  il
          conferimento dei contratti di ricerca mediante  l'indizione
          di procedure di selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
          scientifiche     rientranti     nel     medesimo     gruppo
          scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti  pubblici  di
          ricerca, di procedure di selezione relative ad una  o  piu'
          aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
          12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
          a valutare l'aderenza  del  progetto  di  ricerca  proposto
          all'oggetto del  bando  e  il  possesso  di  un  curriculum
          scientifico-professionale    idoneo    allo     svolgimento
          dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
          modalita'  di  svolgimento  dello  stesso.  Il   bando   di
          selezione, reso pubblico anche per via telematica nel  sito
          internet dell'ateneo,  dell'ente  o  dell'istituzione,  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  dell'Unione
          europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
          funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione  e
          sul trattamento economico e previdenziale. 
              4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma  3
          esclusivamente coloro che sono in possesso  del  titolo  di
          dottore di  ricerca  o  di  titolo  equivalente  conseguito
          all'estero, ovvero, per i settori interessati,  del  titolo
          di specializzazione di  area  medica,  con  esclusione  del
          personale di ruolo, assunto a  tempo  indeterminato,  delle
          istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che  hanno
          fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.   Possono
          altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
          al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero  che
          sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
          di area medica, purche' il  conseguimento  del  titolo  sia
          previsto  entro  i  sei  mesi  successivi  alla   data   di
          pubblicazione del bando di selezione. 
              5. Gli enti  pubblici  di  ricerca  possono  consentire
          l'accesso alle procedure di selezione di  cui  al  comma  3
          anche  a  coloro  che  sono  in  possesso   di   curriculum
          scientifico-professionale  idoneo   allo   svolgimento   di
          attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
          comma 4 costituiscono titolo preferenziale  ai  fini  della
          formazione delle relative graduatorie.  Il  periodo  svolto
          come titolare di contratto di  ricerca  e'  utile  ai  fini
          della  previsione  di  cui  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
              6.  L'importo  del  contratto  di  ricerca  di  cui  al
          presente articolo e' stabilito in  sede  di  contrattazione
          collettiva,  in  ogni  caso  in  misura  non  inferiore  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
          contratti di cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
          superiore alla spesa media sostenuta  nell'ultimo  triennio
          per l'erogazione degli assegni di ricerca, come  risultante
          dai bilanci approvati. 
              7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con  borse
          di studio o di ricerca  a  qualsiasi  titolo  conferite  da
          istituzioni   nazionali   o   straniere,    salvo    quelle
          esclusivamente finalizzate  alla  mobilita'  internazionale
          per motivi di ricerca. 
              8. Il contratto di ricerca non e'  compatibile  con  la
          frequenza  di  corsi  di  laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
          medica, in Italia o all'estero, e comporta il  collocamento
          in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio
          presso le amministrazioni pubbliche. 
              9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto  di
          accesso al ruolo dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  ne'
          possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75." 
              «Art.  24  (Ricercatori  a  tempo  determinato).  -  1.
          Nell'ambito    delle    risorse    disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              1-bis.   Ciascuna   universita',   nell'ambito    della
          programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
          almeno un terzo degli importi destinati  alla  stipula  dei
          contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
          almeno  trentasei  mesi,  anche  cumulativamente,   abbiano
          frequentato  corsi  di  dottorato  di  ricerca   o   svolto
          attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione  di
          incarichi, escluse le attivita' a titolo  gratuito,  presso
          universita' o istituti di ricerca,  italiani  o  stranieri,
          diversi da quella che ha emanato il bando. 
              2. I destinatari dei contratti di cui al comma  1  sono
          scelti   mediante   procedure   pubbliche   di    selezione
          disciplinate dalle universita'  con  regolamento  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  nel  rispetto  dei
          principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,  di
          cui alla raccomandazione della Commissione delle  Comunita'
          europee n. 251 dell'11 marzo  2005,  e  specificamente  dei
          seguenti criteri: 
                a) pubblicita' dei bandi  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
          sul  sito  dell'ateneo  e  su  quelli   del   Ministero   e
          dell'Unione    europea;    specificazione    del     gruppo
          scientifico-disciplinare  e   di   un   eventuale   profilo
          esclusivamente tramite indicazione di uno  o  piu'  settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento  economico  e  previdenziale;   previsione   di
          modalita'  di  trasmissione  telematica  delle  candidature
          nonche',  per  quanto  possibile,  dei   titoli   e   delle
          pubblicazioni; 
                b)  ammissione  alle  procedure  dei  possessori  del
          titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente,  ovvero,
          per i settori interessati, del diploma di  specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
          usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui  al
          comma 3; 
                c)  valutazione  preliminare   dei   candidati,   con
          motivato giudizio analitico sui titoli,  sul  curriculum  e
          sulla produzione  scientifica,  ivi  compresa  la  tesi  di
          dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti  anche
          in  ambito  internazionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministro,  sentiti  l'ANVUR  e  il  CUN;  a  seguito  della
          valutazione   preliminare,   ammissione    dei    candidati
          comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
          10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
          inferiore a sei unita', alla discussione  pubblica  con  la
          commissione dei titoli e della  produzione  scientifica;  i
          candidati sono tutti ammessi alla  discussione  qualora  il
          loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di  un
          punteggio  ai  titoli  e  a  ciascuna  delle  pubblicazioni
          presentate  dai  candidati  ammessi  alla  discussione,   a
          seguito della stessa; possibilita' di prevedere  un  numero
          massimo,   comunque   non   inferiore   a   dodici,   delle
          pubblicazioni che ciascun candidato puo'  presentare.  Sono
          esclusi esami scritti e orali, ad eccezione  di  una  prova
          orale volta  ad  accertare  l'adeguata  conoscenza  di  una
          lingua straniera; l'ateneo puo' specificare  nel  bando  la
          lingua straniera di  cui  e'  richiesta  la  conoscenza  in
          relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso  ovvero
          alle esigenze didattiche dei  corsi  di  studio  in  lingua
          estera;  la  prova  orale  avviene   contestualmente   alla
          discussione dei titoli e delle  pubblicazioni.  Nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui  al  primo  periodo,  si
          applicano i parametri e  criteri  di  cui  al  decreto  del
          Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1,  comma  7,
          del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
                d) deliberazione  della  chiamata  del  vincitore  da
          parte  dell'universita'  al  termine   dei   lavori   della
          commissione giudicatrice. Il contratto per la  funzione  di
          ricercatore universitario a tempo determinato e'  stipulato
          entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni   dalla
          conclusione  della  procedura  di  selezione.  In  caso  di
          mancata  stipulazione  del  contratto,  per  i   tre   anni
          successivi l'universita' non puo' bandire  nuove  procedure
          di     selezione      per      il      medesimo      gruppo
          scientifico-disciplinare  in  relazione   al   dipartimento
          interessato. 
              3. Il contratto per ricercatore universitario  a  tempo
          determinato ha una durata complessiva di sei anni e non  e'
          rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
          con qualsiasi altro rapporto di lavoro  subordinato  presso
          soggetti  pubblici  o  privati,  con  la   titolarita'   di
          contratti di ricerca anche presso altre universita' o  enti
          pubblici di  ricerca,  con  le  borse  di  dottorato  e  in
          generale con qualsiasi borsa di studio a  qualunque  titolo
          conferita da istituzioni nazionali o  straniere,  salvo  il
          caso  in  cui  questa  sia   finalizzata   alla   mobilita'
          internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della  durata
          del rapporto instaurato con il titolare  del  contratto,  i
          periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
          o per motivi di salute secondo  la  normativa  vigente  non
          sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 
              4. I contratti di cui al comma 3 possono  prevedere  il
          regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, a partire dalla conclusione del terzo  anno
          e per ciascuno  dei  successivi  anni  di  titolarita'  del
          contratto,     l'universita'     valuta,     su     istanza
          dell'interessato, il titolare  del  contratto  stesso,  che
          abbia conseguito l'abilitazione  scientifica  nazionale  di
          cui all'articolo 16, ai fini della chiamata  nel  ruolo  di
          professore di seconda fascia, ai  sensi  dell'articolo  18,
          comma  1,  lettera  e).  La  valutazione   si   svolge   in
          conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a
          livello   internazionale,    individuati    con    apposito
          regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri  fissati  con
          decreto del Ministro. Alla procedura  e'  data  pubblicita'
          nel sito internet dell'ateneo. In caso  di  esito  positivo
          della valutazione, il titolare del contratto e'  inquadrato
          nel   ruolo   di   professore   di   seconda   fascia.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. 
              5-bis. La valutazione di cui al  comma  5  prevede,  in
          ogni  caso,  lo  svolgimento   di   una   prova   didattica
          nell'ambito   del   gruppo   scientifico-disciplinare    di
          riferimento. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge  e   fino   al   31   dicembre   del
          quattordicesimo anno successivo, la  procedura  di  cui  al
          comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
          professore di prima  e  seconda  fascia  di  professori  di
          seconda fascia  e  ricercatori  a  tempo  indeterminato  in
          servizio nell'universita' medesima, che abbiano  conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
              7. 
              8. Per i titolari dei contratti di cui al comma  3,  il
          trattamento  annuo  lordo  onnicomprensivo   e'   pari   al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3  costituisce
          titolo  preferenziale  nei  concorsi  per  l'accesso   alle
          pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
              9-ter. Salvo quanto previsto dal  terzo  e  dal  quarto
          periodo, ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,  in   materia   di   congedo   obbligatorio   di
          maternita', le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23  ottobre
          2007. Nel periodo di congedo  obbligatorio  di  maternita',
          l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi  dell'articolo
          5  del  citato  decreto  12  luglio  2007,   e'   integrata
          dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
          trattamento  economico  spettante.  Per  i   titolari   dei
          contratti di cui al comma  3,  del  presente  articolo,  il
          periodo di congedo obbligatorio di maternita' e'  computato
          nell'ambito della durata del contratto e, in caso di  esito
          positivo della valutazione di cui al comma 5,  il  titolare
          del contratto e' inquadrato, alla  scadenza  del  contratto
          stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo  restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma,  i   titolari   dei
          contratti di cui al comma 3,  possono  chiedere,  entro  la
          scadenza del contratto, la  proroga  dello  stesso  per  un
          periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio  di
          maternita'. All'onere si provvede,  a  decorrere  dall'anno
          2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5  milioni  di
          euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo  29,
          comma 22, secondo periodo. 
              9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di  terza
          missione,  svolta  dai  ricercatori  di  cui  al  comma  3,
          concorre alla valutazione delle politiche  di  reclutamento
          svolta dall'ANVUR,  ai  fini  dell'accesso  alla  quota  di
          finanziamento  premiale  a  valere   sul   Fondo   per   il
          finanziamento  ordinario   delle   universita'   ai   sensi
          dell'articolo 60, comma 01,  del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98.» 
              - Il Regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta dell'Unione Europea del 24 dicembre 2012, n.
          L 352. 
              - Il Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella Gazzetta dell'Unione  Europea
          del 24 dicembre 2012, n. L 352. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36  (Ulteriori  misure
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Disposizioni  in  materia  di  Universita'  e
          ricerca). - Omissis. 
              6-septiesdecies.  Fino  al   31   dicembre   2026,   le
          universita' riservano una quota non  inferiore  al  25  per
          cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
          cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
          come modificato dal comma 6-decies del  presente  articolo,
          ai soggetti che sono, o sono  stati,  per  una  durata  non
          inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a
          tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
          a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
          sono stati, per una durata complessiva non inferiore a  tre
          anni, titolari di uno o piu'  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nel
          testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              Omissis. 
              6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026 ai soggetti che
          sono stati, per almeno tre anni, titolari di  contratti  da
          ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24,  comma
          3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
          testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, e che  stipulano
          un contratto ai  sensi  dell'articolo  24  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come modificato dal  comma  6-decies
          del presente articolo, e'  riconosciuto,  a  richiesta,  ai
          fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a  tre
          anni. Nei casi di cui al primo periodo, la  valutazione  di
          cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,
          n. 240, avviene non prima di dodici  mesi  dalla  presa  di
          servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai  soggetti  che  sono
          stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di
          assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30
          dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima  della  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, e che stipulano  un  contratto  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
          modificato dal comma 6-decies  del  presente  articolo,  e'
          riconosciuto, a richiesta, ai fini  dell'inquadramento,  un
          periodo di servizio pari a due anni. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 6,  18,  22  e  24
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del  sistema  universitario),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  6  (Stato  giuridico  dei   professori   e   dei
          ricercatori di ruolo).  -  1.  Il  regime  di  impegno  dei
          professori e dei ricercatori e' a tempo  pieno  o  a  tempo
          definito. Ai fini della  rendicontazione  dei  progetti  di
          ricerca,  la  quantificazione  figurativa  delle  attivita'
          annue di ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento,  con  i
          connessi compiti preparatori, di verifica e  organizzativi,
          e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i  ricercatori
          a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i  ricercatori
          a tempo definito. La  quantificazione  di  cui  al  secondo
          periodo, qualora non diversamente  richiesto  dai  soggetti
          finanziatori, avviene su base mensile. 
              2. I professori svolgono  attivita'  di  ricerca  e  di
          aggiornamento  scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti didattici e  di  servizio
          agli  studenti,  inclusi  l'orientamento  e  il   tutorato,
          nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
          meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di  250
          ore in regime di tempo definito. 
              3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca
          e di aggiornamento scientifico e, sulla base di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti di didattica  integrativa
          e di servizio agli studenti, inclusi  l'orientamento  e  il
          tutorato,    nonche'    ad    attivita'     di     verifica
          dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
          di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
          tempo definito. 
              4.  Ai  ricercatori   a   tempo   indeterminato,   agli
          assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici  laureati
          di cui all'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  che  hanno  svolto  tre
          anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della  legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  ai   professori   incaricati   stabilizzati   sono
          affidati,  con  il  loro  consenso  e  fermo  restando   il
          rispettivo  inquadramento  e   trattamento   giuridico   ed
          economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente  con
          la programmazione didattica definita dai competenti  organi
          accademici. Ad essi e' attribuito il titolo  di  professore
          aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali
          corsi e  moduli.  Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei
          periodi di congedo straordinario per motivi  di  studio  di
          cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
          in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
          criteri e  modalita'  stabiliti  con  proprio  regolamento,
          determina la retribuzione  aggiuntiva  dei  ricercatori  di
          ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati  moduli
          o corsi curriculari. 
              5. 
              6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma
          1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto  della
          presa di servizio ovvero, nel caso  di  passaggio  dall'uno
          all'altro regime, con  domanda  da  presentare  al  rettore
          almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico  dal
          quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta  l'obbligo  di
          mantenere  il  regime  prescelto   per   almeno   un   anno
          accademico. 
              7. Le modalita' per l'autocertificazione e la  verifica
          dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di
          servizio agli studenti dei  professori  e  dei  ricercatori
          sono  definite  con  regolamento  di  ateneo,  che  prevede
          altresi'  la  differenziazione  dei  compiti  didattici  in
          relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
          tipologia   di   insegnamento,   nonche'    in    relazione
          all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
          di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva  la
          competenza   esclusiva   delle   universita'   a   valutare
          positivamente o  negativamente  le  attivita'  dei  singoli
          docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
          di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
          del comma 8. 
              8. In caso di valutazione negativa ai sensi  del  comma
          7,  i  professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi   dalle
          commissioni di abilitazione, selezione  e  progressione  di
          carriera del personale accademico, nonche' dagli organi  di
          valutazione dei progetti di ricerca. 
              9.  La  posizione  di  professore  e   ricercatore   e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.  L'esercizio  di  attivita'  libero-professionale   e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo. 
              10. I professori e i ricercatori a tempo  pieno,  fatto
          salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali,  possono
          svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita'  di
          valutazione  e  di  referaggio,  lezioni  e   seminari   di
          carattere   occasionale,   attivita'   di    collaborazione
          scientifica e di consulenza, attivita' di  comunicazione  e
          divulgazione scientifica  e  culturale,  nonche'  attivita'
          pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
          a   tempo   pieno   possono   altresi'   svolgere,   previa
          autorizzazione  del  rettore,  funzioni  didattiche  e   di
          ricerca, nonche' compiti istituzionali e  gestionali  senza
          vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  e  privati
          senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
          di   conflitto   di   interesse   con   l'universita'    di
          appartenenza, a condizione  comunque  che  l'attivita'  non
          rappresenti   detrimento   delle   attivita'    didattiche,
          scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
          appartenenza. 
              11. I professori e i ricercatori a tempo pieno  possono
          svolgere attivita' didattica e di ricerca anche  presso  un
          altro ateneo, sulla base  di  una  convenzione  tra  i  due
          atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di  comune
          interesse.  La   convenzione   stabilisce   altresi',   con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni. 
              12. I professori  e  i  ricercatori  a  tempo  definito
          possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
          autonomo  anche  continuative,  purche'   non   determinino
          situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
          appartenenza. La condizione di professore a tempo  definito
          e' incompatibile con l'esercizio  di  cariche  accademiche.
          Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
          incompatibilita'.  Possono  altresi'  svolgere,  anche  con
          rapporto di lavoro subordinato, attivita'  didattica  e  di
          ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
          autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
          l'adempimento degli obblighi istituzionali. 
              13. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero, di concerto  con
          il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina   e
          chirurgia riguardo alle strutture  cliniche  e  di  ricerca
          traslazionale necessarie per la  formazione  nei  corsi  di
          laurea di area sanitaria di cui alla  direttiva  2005/36/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  settembre
          2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al  quale
          devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
          rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
          del Servizio sanitario nazionale. 
              14.  I  professori  e  i  ricercatori  sono  tenuti   a
          presentare una  relazione  triennale  sul  complesso  delle
          attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  gestionali  svolte,
          unitamente alla  richiesta  di  attribuzione  dello  scatto
          stipendiale di cui agli articoli 36 e 38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fermo
          restando quanto previsto in materia  dal  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.   La   valutazione   del
          complessivo impegno didattico, di ricerca e  gestionale  ai
          fini  dell'attribuzione  degli  scatti  triennali  di   cui
          all'articolo 8 e' di competenza delle  singole  universita'
          secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
          di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
          scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso  almeno
          un anno accademico. Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione
          dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
          di  ateneo  per  la  premialita'  dei  professori   e   dei
          ricercatori di cui all'articolo 9.» 
              «Art.  18  (Chiamata   dei   professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
                a) pubblicita' del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
                b) ammissione al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
                c) applicazione dei criteri di cui alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
                d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
                e) formulazione della proposta di chiamata  da  parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata  di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3. 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa, ovvero alla  chiamata
          di cui all'articolo 7, comma 5-bis. 
              4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di cui all'articolo  6,  comma  5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
              4-ter.   Ciascuna   universita',   nell'ambito    della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          prima  fascia  alla  chiamata  di  studiosi   in   possesso
          dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
          tali  procedimenti  non  sono  ammessi  a   partecipare   i
          professori  di  prima   fascia   gia'   in   servizio.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          Scuole superiori a ordinamento speciale. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
                a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche
          a tempo determinato; 
                b) ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'articolo 22; 
                c) agli studenti dei corsi di dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
                d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
                e) al personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
                f) ai dipendenti di altre amministrazioni  pubbliche,
          di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero  a  titolari
          di borse di studio o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
                6.  Alla  partecipazione  ai  progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.» 
                «Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',
          gli enti pubblici  di  ricerca  e  le  istituzioni  il  cui
          diploma   di   perfezionamento   scientifico    e'    stato
          riconosciuto equipollente al titolo di dottore  di  ricerca
          ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
          stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di  specifici
          progetti  di  ricerca,  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato, denominati 'contratti di ricerca',  finanziati
          in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati  da
          soggetti terzi, sia pubblici che  privati,  sulla  base  di
          specifici accordi o convenzioni. 
              2. I contratti  di  ricerca  hanno  durata  biennale  e
          possono essere rinnovati una sola volta per  ulteriori  due
          anni.  Nel  caso  di  progetti  di  ricerca  di   carattere
          nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i  contratti   di
          ricerca  hanno  durata  biennale  prorogabile  fino  a   un
          ulteriore  anno,  in  ragione  delle  specifiche   esigenze
          relative agli obiettivi e alla tipologia del  progetto.  La
          durata  complessiva  dei  contratti  di  cui  al   presente
          articolo, anche se stipulati  con  istituzioni  differenti,
          non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni.  Ai
          fini della durata  complessiva  del  contratto  di  cui  al
          presente articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i
          periodi  trascorsi  in   aspettativa   per   maternita'   o
          paternita' o per motivi  di  salute  secondo  la  normativa
          vigente. 
              3. Le istituzioni di cui al comma 1  disciplinano,  con
          apposito regolamento, le  modalita'  di  selezione  per  il
          conferimento dei contratti di ricerca mediante  l'indizione
          di procedure di selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
          scientifiche     rientranti     nel     medesimo     gruppo
          scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti  pubblici  di
          ricerca, di procedure di selezione relative ad una  o  piu'
          aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
          12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
          a valutare l'aderenza  del  progetto  di  ricerca  proposto
          all'oggetto del  bando  e  il  possesso  di  un  curriculum
          scientifico-professionale    idoneo    allo     svolgimento
          dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
          modalita'  di  svolgimento  dello  stesso.  Il   bando   di
          selezione, reso pubblico anche per via telematica nel  sito
          internet dell'ateneo,  dell'ente  o  dell'istituzione,  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  dell'Unione
          europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
          funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione  e
          sul trattamento economico e previdenziale. 
              4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma  3
          esclusivamente coloro che sono in possesso  del  titolo  di
          dottore di  ricerca  o  di  titolo  equivalente  conseguito
          all'estero, ovvero, per i settori interessati,  del  titolo
          di specializzazione di  area  medica,  con  esclusione  del
          personale di ruolo, assunto a  tempo  indeterminato,  delle
          istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che  hanno
          fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.   Possono
          altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
          al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero  che
          sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
          di area medica, purche' il  conseguimento  del  titolo  sia
          previsto  entro  i  sei  mesi  successivi  alla   data   di
          pubblicazione del bando di selezione. 
              5. Gli enti  pubblici  di  ricerca  possono  consentire
          l'accesso alle procedure di selezione di  cui  al  comma  3
          anche  a  coloro  che  sono  in  possesso   di   curriculum
          scientifico-professionale  idoneo   allo   svolgimento   di
          attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
          comma 4 costituiscono titolo preferenziale  ai  fini  della
          formazione delle relative graduatorie.  Il  periodo  svolto
          come titolare di contratto di  ricerca  e'  utile  ai  fini
          della  previsione  di  cui  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
              6.  L'importo  del  contratto  di  ricerca  di  cui  al
          presente articolo e' stabilito in  sede  di  contrattazione
          collettiva,  in  ogni  caso  in  misura  non  inferiore  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
          contratti di cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
          superiore alla spesa media sostenuta  nell'ultimo  triennio
          per l'erogazione degli assegni di ricerca, come  risultante
          dai bilanci approvati. 
              7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con  borse
          di studio o di ricerca  a  qualsiasi  titolo  conferite  da
          istituzioni   nazionali   o   straniere,    salvo    quelle
          esclusivamente finalizzate  alla  mobilita'  internazionale
          per motivi di ricerca. 
              8. Il contratto di ricerca non e'  compatibile  con  la
          frequenza  di  corsi  di  laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
          medica, in Italia o all'estero, e comporta il  collocamento
          in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio
          presso le amministrazioni pubbliche. 
              9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto  di
          accesso al ruolo dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  ne'
          possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.» 
              «Art.  24  (Ricercatori  a  tempo  determinato).  -  1.
          Nell'ambito    delle    risorse    disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              1-bis.   Ciascuna   universita',   nell'ambito    della
          programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
          almeno un terzo degli importi destinati  alla  stipula  dei
          contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
          almeno  trentasei  mesi,  anche  cumulativamente,   abbiano
          frequentato  corsi  di  dottorato  di  ricerca   o   svolto
          attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione  di
          incarichi, escluse le attivita' a titolo  gratuito,  presso
          universita' o istituti di ricerca,  italiani  o  stranieri,
          diversi da quella che ha emanato il bando. 
              2. I destinatari dei contratti di cui al comma  1  sono
          scelti   mediante   procedure   pubbliche   di    selezione
          disciplinate dalle universita'  con  regolamento  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  nel  rispetto  dei
          principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,  di
          cui alla raccomandazione della Commissione delle  Comunita'
          europee n. 251 dell'11 marzo  2005,  e  specificamente  dei
          seguenti criteri: 
                a) pubblicita' dei bandi  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
          sul  sito  dell'ateneo  e  su  quelli   del   Ministero   e
          dell'Unione    europea;    specificazione    del     gruppo
          scientifico-disciplinare  e   di   un   eventuale   profilo
          esclusivamente tramite indicazione di uno  o  piu'  settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento  economico  e  previdenziale;   previsione   di
          modalita'  di  trasmissione  telematica  delle  candidature
          nonche',  per  quanto  possibile,  dei   titoli   e   delle
          pubblicazioni; 
                b)  ammissione  alle  procedure  dei  possessori  del
          titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente,  ovvero,
          per i settori interessati, del diploma di  specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
          usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui  al
          comma 3; 
                c)  valutazione  preliminare   dei   candidati,   con
          motivato giudizio analitico sui titoli,  sul  curriculum  e
          sulla produzione  scientifica,  ivi  compresa  la  tesi  di
          dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti  anche
          in  ambito  internazionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministro,  sentiti  l'ANVUR  e  il  CUN;  a  seguito  della
          valutazione   preliminare,   ammissione    dei    candidati
          comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
          10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
          inferiore a sei unita', alla discussione  pubblica  con  la
          commissione dei titoli e della  produzione  scientifica;  i
          candidati sono tutti ammessi alla  discussione  qualora  il
          loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di  un
          punteggio  ai  titoli  e  a  ciascuna  delle  pubblicazioni
          presentate  dai  candidati  ammessi  alla  discussione,   a
          seguito della stessa; possibilita' di prevedere  un  numero
          massimo,   comunque   non   inferiore   a   dodici,   delle
          pubblicazioni che ciascun candidato puo'  presentare.  Sono
          esclusi esami scritti e orali, ad eccezione  di  una  prova
          orale volta  ad  accertare  l'adeguata  conoscenza  di  una
          lingua straniera; l'ateneo puo' specificare  nel  bando  la
          lingua straniera di  cui  e'  richiesta  la  conoscenza  in
          relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso  ovvero
          alle esigenze didattiche dei  corsi  di  studio  in  lingua
          estera;  la  prova  orale  avviene   contestualmente   alla
          discussione dei titoli e delle  pubblicazioni.  Nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui  al  primo  periodo,  si
          applicano i parametri e  criteri  di  cui  al  decreto  del
          Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1,  comma  7,
          del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
              d) deliberazione della chiamata del vincitore da  parte
          dell'universita' al termine dei  lavori  della  commissione
          giudicatrice. Il contratto per la funzione  di  ricercatore
          universitario a tempo determinato  e'  stipulato  entro  il
          termine perentorio  di  novanta  giorni  dalla  conclusione
          della  procedura  di  selezione.   In   caso   di   mancata
          stipulazione del  contratto,  per  i  tre  anni  successivi
          l'universita' non puo' bandire nuove procedure di selezione
          per  il   medesimo   gruppo   scientifico-disciplinare   in
          relazione al dipartimento interessato. 
              3. Il contratto per ricercatore universitario  a  tempo
          determinato ha una durata complessiva di sei anni e non  e'
          rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
          con qualsiasi altro rapporto di lavoro  subordinato  presso
          soggetti  pubblici  o  privati,  con  la   titolarita'   di
          contratti di ricerca anche presso altre universita' o  enti
          pubblici di  ricerca,  con  le  borse  di  dottorato  e  in
          generale con qualsiasi borsa di studio a  qualunque  titolo
          conferita da istituzioni nazionali o  straniere,  salvo  il
          caso  in  cui  questa  sia   finalizzata   alla   mobilita'
          internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della  durata
          del rapporto instaurato con il titolare  del  contratto,  i
          periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
          o per motivi di salute secondo  la  normativa  vigente  non
          sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 
              4. I contratti di cui al comma 3 possono  prevedere  il
          regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, a partire dalla conclusione del terzo  anno
          e per ciascuno  dei  successivi  anni  di  titolarita'  del
          contratto,     l'universita'     valuta,     su     istanza
          dell'interessato, il titolare  del  contratto  stesso,  che
          abbia conseguito l'abilitazione  scientifica  nazionale  di
          cui all'articolo 16, ai fini della chiamata  nel  ruolo  di
          professore di seconda fascia, ai  sensi  dell'articolo  18,
          comma  1,  lettera  e).  La  valutazione   si   svolge   in
          conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a
          livello   internazionale,    individuati    con    apposito
          regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri  fissati  con
          decreto del Ministro. Alla procedura  e'  data  pubblicita'
          nel sito internet dell'ateneo. In caso  di  esito  positivo
          della valutazione, il titolare del contratto e'  inquadrato
          nel   ruolo   di   professore   di   seconda   fascia.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. 
              5-bis. La valutazione di cui al  comma  5  prevede,  in
          ogni  caso,  lo  svolgimento   di   una   prova   didattica
          nell'ambito   del   gruppo   scientifico-disciplinare    di
          riferimento. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge  e   fino   al   31   dicembre   del
          quattordicesimo anno successivo, la  procedura  di  cui  al
          comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
          professore di prima  e  seconda  fascia  di  professori  di
          seconda fascia  e  ricercatori  a  tempo  indeterminato  in
          servizio nell'universita' medesima, che abbiano  conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
              7. 
              8. Per i titolari dei contratti di cui al comma  3,  il
          trattamento  annuo  lordo  onnicomprensivo   e'   pari   al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3  costituisce
          titolo  preferenziale  nei  concorsi  per  l'accesso   alle
          pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
              9-ter. Salvo quanto previsto dal  terzo  e  dal  quarto
          periodo, ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,  in   materia   di   congedo   obbligatorio   di
          maternita', le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23  ottobre
          2007. Nel periodo di congedo  obbligatorio  di  maternita',
          l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi  dell'articolo
          5  del  citato  decreto  12  luglio  2007,   e'   integrata
          dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
          trattamento  economico  spettante.  Per  i   titolari   dei
          contratti di cui al comma  3,  del  presente  articolo,  il
          periodo di congedo obbligatorio di maternita' e'  computato
          nell'ambito della durata del contratto e, in caso di  esito
          positivo della valutazione di cui al comma 5,  il  titolare
          del contratto e' inquadrato, alla  scadenza  del  contratto
          stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo  restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma,  i   titolari   dei
          contratti di cui al comma 3,  possono  chiedere,  entro  la
          scadenza del contratto, la  proroga  dello  stesso  per  un
          periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio  di
          maternita'. All'onere si provvede,  a  decorrere  dall'anno
          2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5  milioni  di
          euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo  29,
          comma 22, secondo periodo. 
              9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di  terza
          missione,  svolta  dai  ricercatori  di  cui  al  comma  3,
          concorre alla valutazione delle politiche  di  reclutamento
          svolta dall'ANVUR,  ai  fini  dell'accesso  alla  quota  di
          finanziamento  premiale  a  valere   sul   Fondo   per   il
          finanziamento  ordinario   delle   universita'   ai   sensi
          dell'articolo 60, comma 01,  del  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98.". 
              - Si riporta l'articolo 12 del R.D. 31 agosto 1933,  n.
          159   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          sull'istruzione superiore), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 12 
              Il presidente del Consiglio di amministrazione,  scelto
          fra i componenti in possesso di requisiti non  inferiori  a
          quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   ha   la
          rappresentanza   legale   dell'Universita'    o    Istituto
          superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del  Consiglio
          e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio
          per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul
          funzionamento dell'economato, della cassa  e  degli  uffici
          per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.». 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          cosi' recita: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali).-  (Art.
          19  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  come  sostituito  prima
          dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  13
          del D.Lgs n.  80  del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998) 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 - Riforma delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti  musicali  pareggiati),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale. 
              1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
          arte drammatica e gli  ISIA,  nonche',  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma  2,  i  Conservatori  di
          musica, l'Accademia  nazionale  di  danza  e  gli  Istituti
          musicali  pareggiati   costituiscono,   nell'ambito   delle
          istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'articolo  33   della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
              2. I Conservatori di musica, l'Accademia  nazionale  di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo    1,    poteri    di
          programmazione, indirizzo e  coordinamento  sulla  base  di
          quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,  n.
          168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
          presente legge. 
              4. Le istituzioni  di  cui  all'articolo  1  sono  sedi
          primarie di  alta  formazione,  di  specializzazione  e  di
          ricerca  nel  settore  artistico  e  musicale  e   svolgono
          correlate  attivita'  di   produzione.   Sono   dotate   di
          personalita' giuridica e godono  di  autonomia  statutaria,
          didattica,  scientifica,  amministrativa,   finanziaria   e
          contabile ai sensi del presente articolo, anche  in  deroga
          alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato  e  degli
          enti  pubblici,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  relativi
          principi. 
              5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di  specializzazione  e  di  dottorato  di
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
              6.  Il  rapporto  di   lavoro   del   personale   delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo   1    e'    regolato
          contrattualmente  ai  sensi  del  decreto   legislativo   3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, nell'ambito di apposito  comparto  articolato
          in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
          il personale docente e non docente.  Nell'ambito  dell'area
          di contrattazione per il personale docente e' istituito  il
          profilo professionale del ricercatore, a tempo  determinato
          e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
          obblighi didattici nel limite  massimo  del  50  per  cento
          dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
          piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
          limiti   delle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo  1
          individuano  i  posti  da  ricercatore  nell'ambito   delle
          relative dotazioni organiche. Limitatamente alla  copertura
          dei posti in organico che  si  rendono  disponibili  si  fa
          ricorso alle graduatorie nazionali  previste  dall'articolo
          270,  comma  1,  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di  ogni  ordine  e  grado,  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come   modificato
          dall'articolo 3, comma 1, della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, le quali, integrate in prima applicazione a norma  del
          citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
          ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti  dalla
          presente legge cui non  si  possa  far  fronte  nell'ambito
          delle  dotazioni  organiche,  si  provvede   esclusivamente
          mediante l'attribuzione di  incarichi  di  insegnamento  di
          durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
          temporaneamente  conferiti  a   personale   incluso   nelle
          predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di  tali
          graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono  attribuiti
          con contratti  di  durata  non  superiore  al  quinquennio,
          rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non  sono
          comunque conferibili al personale in servizio di ruolo.  Il
          personale  docente  e  non  docente,  in   servizio   nelle
          istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge con rapporto di lavoro a  tempo
          indeterminato, e' inquadrato presso  di  esse  in  appositi
          ruoli  ad  esaurimento,  mantenendo  le   funzioni   e   il
          trattamento  complessivo   in   godimento.   Salvo   quanto
          stabilito nel secondo e  nel  terzo  periodo  del  presente
          comma,  nei  predetti  ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
          inquadrato  il   personale   inserito   nelle   graduatorie
          nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
                a)   i   requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
                d) i possibili accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                e) le procedure di reclutamento del personale; 
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
                g) le procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                h)   i   criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, per gli  ordinamenti  didattici  e
          per la programmazione degli accessi; 
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'articolo 1. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  valorizzazione  delle  specificita'  culturali  e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
                a-bis)   previsione    dell'abilitazione    artistica
          nazionale   quale   attestazione    della    qualificazione
          didattica, artistica  e  scientifica  dei  docenti  nonche'
          quale requisito necessario per l'accesso alle procedure  di
          reclutamento  a  tempo  indeterminato  dei   docenti,   con
          decentramento delle  procedure  di  nomina  delle  relative
          commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
          degli esiti e di  gestione  del  relativo  contenzioso.  Il
          conseguimento    dell'abilitazione    non    da'    diritto
          all'assunzione in ruolo. 
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di strutture e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche
          attivita' formative; 
                c) programmazione dell'offerta formativa  sulla  base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
                d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
          1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
          vigore di specifiche norme di riordino del  settore,  corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti  alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore; 
                e) possibilita' di  prevedere,  contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle produzioni artistiche. 
              Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'
          conto,  in  particolare  nei   capoluoghi   sprovvisti   di
          istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
          e di Istituti  pareggiati  o  legalmente  riconosciuti  che
          abbiano   fatto   domanda,    rispettivamente,    per    il
          pareggiamento o il legale  riconoscimento,  ovvero  per  la
          statizzazione,  possedendone  i  requisiti  alla  data   di
          entrata in vigore della presente legge; 
                f) definizione di un  sistema  di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
                g) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
                h) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
                i)  facolta'  di   costituire,   sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
                l) verifica  periodica,  anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                l-bis) programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di
          personale, decentramento delle procedure di reclutamento  a
          livello di singola istituzione e previsione  del  ciclo  di
          reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
          formativa e  conseguente  disciplina  della  mobilita'  del
          personale, anche in deroga, quanto  al  personale  docente,
          all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; 
                l-ter)  facolta'  di  disciplinare  l'istituzione  di
          cattedre a tempo definito, con impegno orario  pari  al  50
          per cento delle cattedre a tempo pieno,  nell'ambito  della
          dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
          con l'applicazione al relativo personale  della  disciplina
          di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del  decreto  legislativo
          15  giugno  2015,   n.   81,   salva   diversa   disciplina
          contrattuale. 
                8-bis. Sulla base di  accordi  di  programma  con  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca, le  istituzioni
          di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  e  comunque  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
          del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
          organizzativi, ivi comprese  modalita'  di  composizione  e
          costituzione  degli  organi  di  governo,   nonche'   forme
          sostenibili di organizzazione  dell'attivita'  di  ricerca.
          Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono   definiti   i   criteri   per    l'ammissione    alla
          sperimentazione e le modalita' di  verifica  periodica  dei
          risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
          massimo delle spese di personale  nonche'  delle  dotazioni
          organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              9. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui al  comma  7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi.».