Art. 27 bis 
 
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici  per
  le  universita'  statali,  le  istituzioni  dell'AFAM  e  gli  enti
  pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi
  del PNRR e del PNC di competenza del Ministero  dell'universita'  e
  della ricerca 
 
  1. All'articolo  48  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle  universita'
statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, nonche' agli enti pubblici di ricerca di cui  all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218,  per  tutte  le
procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca di  importo
fino a 215.000 euro». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 48 del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
          contratti pubblici PNRR  e  PNC).-  1.  In  relazione  alle
          procedure  afferenti  agli  investimenti  pubblici,   anche
          suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in  tutto  o  in
          parte, con le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione
          europea  e  delle  infrastrutture  di  supporto   ad   essi
          connesse, anche se non finanziate  con  dette  risorse,  si
          applicano le disposizioni del presente  titolo,  l'articolo
          207, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
              2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Le stazioni appaltanti  possono  altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali. Ferma  restando  la  possibilita',  per  gli
          operatori economici,  di  manifestare  interesse  a  essere
          invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
              3-bis. La procedura di cui al comma 3 si  applica  alle
          universita' statali, alle istituzioni dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici
          di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
          novembre 2016, n.  218,  per  tutte  le  procedure  per  la
          realizzazione degli  interventi  del  PNRR  e  del  PNC  di
          competenza del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          di importo fino a 215.000 euro. 
              4. In caso di impugnazione  degli  atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui al comma 1  e  nei  giudizi
          che   riguardano    le    procedure    di    progettazione,
          autorizzazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere
          finanziate in tutto o in parte con le risorse previste  dal
          PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
          e   asservimento,   nonche'    in    qualsiasi    procedura
          amministrativa che riguardi interventi finanziati in  tutto
          o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  In  sede
          di pronuncia del provvedimento  cautelare  si  tiene  conto
          della coerenza della misura adottata con  la  realizzazione
          degli obiettivi e il rispetto dei tempi di  attuazione  del
          PNRR. 
              5. Per le finalita' di cui al  comma  1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui al  comma  7,  quarto  periodo.  In  tali  casi,  la
          conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3,  del
          citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'  svolta  dalla
          stazione  appaltante  in  forma   semplificata   ai   sensi
          dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          la  determinazione  conclusiva  della  stessa  approva   il
          progetto, determina la dichiarazione di  pubblica  utilita'
          dell'opera  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  e  tiene
          luogo di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e  autorizzazioni
          necessari anche ai fini  della  localizzazione  dell'opera,
          della    conformita'    urbanistica     e     paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          convocazione della conferenza di servizi di cui al  secondo
          periodo e' effettuata senza il  previo  espletamento  della
          procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383. 
              5-bis. Ai fini di  cui  al  comma  5,  il  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
          stazione  appaltante  all'autorita'  competente   ai   fini
          dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
          cui alla parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  unitamente  alla  documentazione  di   cui
          all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto  legislativo
          n.  152  del  2006,  contestualmente  alla   richiesta   di
          convocazione della conferenza di  servizi.  Ai  fini  della
          presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, non  e'  richiesta  la
          documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma  1  del
          medesimo articolo 23. 
              5-ter.   Le    risultanze    della    valutazione    di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo  n.  50  del  2016,  qualora  non   emerga   la
          sussistenza di un interesse  archeologico,  sono  corredate
          dalle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
          assistenza archeologica in corso  d'opera  da  svolgere  ai
          sensi del medesimo articolo 25, sono  acquisite  nel  corso
          della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in
          cui dalla valutazione di  assoggettabilita'  alla  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico di cui  all'articolo
          25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016  emerga
          l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
          fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25
          tenuto  conto   del   cronoprogramma   dell'intervento   e,
          comunque, non  oltre  la  data  prevista  per  l'avvio  dei
          lavori. Le modalita' di svolgimento del procedimento di cui
          all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e  14,  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016  sono  disciplinate  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei
          Lavori   Pubblici,   fermo   restando    il    procedimento
          disciplinato con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri adottato ai  sensi  del  citato  articolo  25,
          comma 13. 
              5-quater.  Gli  esiti  della  valutazione  di   impatto
          ambientale  sono  trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'
          competente alle altre amministrazioni che partecipano  alla
          conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
          conclusiva della conferenza comprende il  provvedimento  di
          valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto  delle
          preminenti esigenze di appaltabilita'  dell'opera  e  della
          sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
          in relazione agli interventi finanziati con le risorse  del
          PNC, dal decreto di cui al  comma  7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  resta
          ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
          14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
          di   dissenso,   ivi   incluse   quelle   espresse    dalle
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi  a
          esprimere contrarieta' alla realizzazione delle  opere,  ma
          devono, tenuto conto delle circostanze del  caso  concreto,
          indicare  le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che
          rendono compatibile  l'opera,  quantificandone  altresi'  i
          relativi  costi.   Tali   prescrizioni   sono   determinate
          conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia  e
          sostenibilita' finanziaria dell'intervento  risultante  dal
          progetto presentato.  La  determinazione  conclusiva  della
          conferenza perfeziona, altresi', ad ogni  fine  urbanistico
          ed edilizio, l'intesa  tra  Stato  e  regione  o  provincia
          autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
          effetto di variante degli strumenti urbanistici  vigenti  e
          comprende  i   titoli   abilitativi   rilasciati   per   la
          realizzazione  e  l'esercizio   del   progetto,   recandone
          l'indicazione   esplicita.   La    variante    urbanistica,
          conseguente   alla    determinazione    conclusiva    della
          conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,  e
          le comunicazioni agli interessati di cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili  con   la   localizzazione   dell'opera.   Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
          procedimenti di localizzazione delle opere in relazione  ai
          quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
          servizi di cui all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 
              5-quinquies. In  deroga  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la  verifica  del  progetto  da
          porre a base della procedura  di  affidamento  condotta  ai
          sensi dell'articolo  26,  comma  6,  del  predetto  decreto
          accerta,   altresi',   l'ottemperanza   alle   prescrizioni
          impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
          di  impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa   la
          stazione appaltante procede  direttamente  all'approvazione
          del progetto posto a base della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
              6.  Le   stazioni   appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
              7. Per gli interventi di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento. 
              7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'  legale
          di cui all'articolo 216, comma 11, del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti  dalle
          centrali di committenza in attuazione  di  quanto  previsto
          dal presente articolo, possono essere posti a carico  delle
          risorse di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  presente
          decreto.».