Art. 29 
 
Disposizioni  per  la  realizzazione   degli   interventi   volti   a
  fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico 
 
  1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con  gli
obiettivi del  PNRR,  le  amministrazioni  attuatrici  e  i  soggetti
attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma
1, del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.  233,  applicano  la
disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
fatta salva la possibilita' di applicare  le  disposizioni  di  legge
vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi
di realizzazione dei citati interventi. Per le province  autonome  di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma
1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018. 
  2.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   1,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini
della  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma   1,   e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle  contabilita'
speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27   febbraio   2019,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,  e
successive modifiche  e  integrazioni,  sulle  quali  affluiscono  le
risorse a tal fine assegnate. 
  3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano
ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
284 del 5 dicembre 2022, adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,
comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  nonche'  dei
piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione  civile,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 1, primo periodo, del citato articolo 22. 
  4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  n.  152
del 2021,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei
mesi i termini previsti dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonche' di un anno i termini di
cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.  
 
          Riferimenti normativi 
 
               -  Il  testo  dell'articolo  22  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, «Disposizioni  urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni  mafiose»,
          cosi' recita: 
                «Art. 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli
          interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di
          ripresa e resilienza volti a  fronteggiare  il  rischio  di
          alluvione e il rischio idrogeologico). - 1. Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, si provvede all'assegnazione  e  al  trasferimento
          alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  delle  risorse  finanziarie  della   missione   2,
          componente 4, del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR), nella misura di 800 milioni  di  euro,  finalizzate
          all'attuazione  di  nuovi  interventi  pubblici   volti   a
          fronteggiare  il  rischio  di  alluvione   e   il   rischio
          idrogeologico   rientranti   nelle   tipologie    di    cui
          all'articolo 25, comma 2, lettere d)  ed  e),  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui  coordinamento  e'
          attribuito al Dipartimento della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani
          definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni  e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano  entro  il  31
          dicembre  2021  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5
          dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  21
          del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della
          classificazione dei territori dei comuni collocati in  aree
          interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre
          2017, n. 158. Con il  medesimo  decreto  sono  disciplinate
          anche  le  modalita'  di  impiego  delle   citate   risorse
          finanziarie e le relative modalita' di gestione contabile. 
                Omissis.». 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          Protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,  recante
          «Primi  interventi  urgenti   di   protezione   civile   in
          conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che
          hanno interessato il  territorio  delle  regioni  Calabria,
          Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
          Lombardia, Toscana, Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  colpito  dagli
          eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
          mese  di  ottobre  2018»,  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 2018, n. 270. 
              - Il testo dell'articolo  1,  comma  4-undevicies,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2020,  n.  159,
          recante «Misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della
          dichiarazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, per il differimento di  consultazioni  elettorali
          per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del  sistema
          di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della  direttiva
          (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti  in
          materia di riscossione esattoriale», cosi' recita: 
                «Art. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con  la
          proroga della dichiarazione dello  stato  di  emergenza  da
          COVID-19). - Omissis. 
                4-undevicies.  Al  solo  fine  di  consentire,  senza
          soluzione di continuita' e in considerazione dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi
          finanziati con le risorse  di  cui  all'articolo  1,  comma
          1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  all'articolo
          24-quater  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali  aperte
          ai sensi dell'articolo 27 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  e  sulle  quali  sono
          confluite le relative risorse, e' prorogabile  fino  al  31
          dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della
          protezione civile da adottare ai  sensi  dell'articolo  25,
          comma 5, del decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,
          previa   verifica   del   cronoprogramma   dei    pagamenti
          predisposto  tramite  il  sistema   di   cui   al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  in  relazione  agli
          interventi  di  cui  al  presente   comma.   Alle   risorse
          disponibili sulle predette contabilita'  speciali  relative
          agli stanziamenti  disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di  cui
          all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n.  1  del
          2018. 
                Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  22  del  decreto-legge   6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29  dicembre  2021,  n.  233,  recante  «Disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose»,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art. 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli
          interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di
          ripresa e resilienza volti a  fronteggiare  il  rischio  di
          alluvione e il rischio idrogeologico). - 1. Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, si provvede all'assegnazione  e  al  trasferimento
          alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  delle  risorse  finanziarie  della   missione   2,
          componente 4, del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR), nella misura di 800 milioni  di  euro,  finalizzate
          all'attuazione  di  nuovi  interventi  pubblici   volti   a
          fronteggiare  il  rischio  di  alluvione   e   il   rischio
          idrogeologico   rientranti   nelle   tipologie    di    cui
          all'articolo 25, comma 2, lettere d)  ed  e),  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui  coordinamento  e'
          attribuito al Dipartimento della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani
          definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni  e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano  entro  il  31
          dicembre  2021  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5
          dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  21
          del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della
          classificazione dei territori dei comuni collocati in  aree
          interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre
          2017, n. 158. Con il  medesimo  decreto  sono  disciplinate
          anche  le  modalita'  di  impiego  delle   citate   risorse
          finanziarie e le relative modalita' di gestione contabile. 
                1-bis. Il decreto di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          rimodulato, con le modalita' previste dal medesimo comma 1,
          entro il 31 dicembre  2024,  sulla  base  degli  esiti  del
          monitoraggio dello stato di  attuazione  degli  interventi,
          anche ridefinendo  la  ripartizione  su  base  territoriale
          delle risorse finanziarie, fermo restando il  rispetto  del
          termine  ultimo  per  la  realizzazione  degli   interventi
          stabilito  al   quarto   trimestre   dell'anno   2025.   Le
          rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri
          di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2016  con  ulteriori
          criteri, anche  riferiti  alla  performance  operativa  dei
          soggetti attuatori degli interventi. 
                1-ter.  La  ripartizione  delle   ulteriori   risorse
          finanziarie della  missione  2,  componente  4,  del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza il cui  coordinamento  e'
          attribuito al Dipartimento della  protezione  civile  della
          Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   relative   a
          interventi    gia'    individuati     nell'ambito     della
          programmazione   delle   risorse   finanziarie    di    cui
          all'articolo 1, comma 1028, della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145,  e  all'articolo  24-quater  del  decreto-legge  23
          ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate  all'attuazione
          di interventi pubblici volti a fronteggiare il  rischio  di
          alluvione e il rischio idrogeologico, entro  il  limite  di
          400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa
          tra il citato Dipartimento  e  le  regioni  e  le  province
          autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri
          stabiliti dal citato decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata  entro
          il 31 dicembre 2024 con  appositi  decreti  dei  presidenti
          delle regioni e delle province autonome interessate,  anche
          nella  qualita'  di   Commissari   delegati   titolari   di
          contabilita' speciali  per  l'attuazione  di  ordinanze  di
          protezione  civile,  previa  intesa   con   il   capo   del
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  degli   esiti   del
          monitoraggio dello stato di  attuazione  degli  interventi,
          anche ridefinendo  la  ripartizione  su  base  territoriale
          delle risorse finanziarie, fermo restando il  rispetto  del
          termine  ultimo  per  la  realizzazione  degli   interventi
          stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.».