Art. 29 bis 
 
Disposizioni urgenti  contro  il  dissesto  idrogeologico  e  per  lo
                sviluppo delle infrastrutture idriche 
 
  1. Per garantire  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il coordinamento e il raccordo necessari per  affrontare  le
situazioni  di  criticita'  ambientale  delle  aree  urbanizzate  del
territorio nazionale interessate da  fenomeni  di  esondazione  e  di
alluvione, il Ministro per la protezione civile e  le  politiche  del
mare si avvale del Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il
Dipartimento  Casa  Italia  assicura  in  particolare   il   supporto
necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione
civile  e  le  politiche  del  mare  delle  attivita'  di  impulso  e
coordinamento  in  ordine  alla  realizzazione  degli  interventi  di
prevenzione o  di  messa  in  sicurezza  relativi  al  contrasto  del
dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del  suolo,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. All'articolo 1, comma 1074, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «con  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite
le seguenti: «e con  il  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare». 
  3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro  della
transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto  con
il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»; 
    b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta  del  Ministro
della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1074, della legge  27
          dicembre 2017, n. 205, recante il  bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2018-2020,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Omissis. 
                1074. Gli interventi di cui al  comma  1073,  lettera
          b),  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro   della
          transizione ecologica, di concerto con il Ministro  per  la
          protezione civile e le politiche del mare, d'intesa  con  i
          Presidenti  delle  regioni  e   delle   province   autonome
          interessate, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  primo
          periodo, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014,  n.  164.  I  medesimi  interventi  sono  individuati
          attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge  16
          gennaio 2003, n. 3. I  presidenti  delle  regioni  o  delle
          province autonome interessate  possono  essere  autorizzati
          dal Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e con il Ministro per la protezione  civile  e  le
          politiche del mare a stipulare  appositi  mutui  di  durata
          massima quindicennale sulla base di criteri di economicita'
          e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti  Spa  e
          con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'
          bancaria ai sensi del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, compatibilmente con  gli  obiettivi
          programmati di finanza pubblica e nel limite delle  risorse
          allo  scopo  destinate  in  sede  di  riparto   del   Fondo
          rifinanziato  ai  sensi  del  comma  1072.   Le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo Stato.». 
              - Il testo dell'articolo 7, comma 2, del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  11  novembre  2014,  n.  164,  recante  misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 7 (Norme in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -
          Omissis. 
                2. Il  Piano  degli  interventi  di  mitigazione  del
          rischio idrogeologico a valere sulle  risorse  di  bilancio
          del Ministero  della  transizione  ecologica  e'  adottato,
          anche per stralci, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          della transizione ecologica, di concerto  con  il  Ministro
          per la protezione civile e le politiche  del  mare,  previa
          intesa con i Presidenti  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e Bolzano  interessate  agli  interventi
          ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati
          dei relativi  cronoprogrammi,  cosi'  come  risultanti  dal
          sistema  di  monitoraggio.  Gli   interventi   ammessi   al
          finanziamento sono identificati dai relativi  codici  unici
          di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e
          2-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3.  Il  monitoraggio
          del  Piano  e  degli   interventi   e'   effettuato   dalle
          amministrazioni  titolari  dei  CUP  con  il   sistema   di
          monitoraggio di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, e con i  sistemi  ad  esso  collegati  e  gli
          interventi  sono  classificati  sotto  la  voce   "MITE   -
          Mitigazione del  rischio  idrogeologico".  Con  i  medesimi
          decreti di  cui  al  primo  periodo  sono  disciplinate  le
          modalita'    di    trasferimento    delle    risorse,    le
          riprogrammazioni  e  le  rimodulazioni.  Le  risorse   sono
          prioritariamente  destinate  agli   interventi   integrati,
          finalizzati sia  alla  mitigazione  del  rischio  sia  alla
          tutela   e   al   recupero   degli   ecosistemi   e   della
          biodiversita', ovvero che  integrino  gli  obiettivi  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria  in  materia  di  acque,  e  della
          direttiva  2007/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
          alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare,  gli
          interventi sul reticolo  idrografico  non  devono  alterare
          ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi  d'acqua,
          bensi' tendere ovunque  possibile  a  ripristinarlo,  sulla
          base di adeguati  bilanci  del  trasporto  solido  a  scala
          spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di  interventi
          integrati,  in  grado  di  garantire   contestualmente   la
          riduzione del  rischio  idrogeologico  e  il  miglioramento
          dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la  tutela  degli
          ecosistemi e della biodiversita', in ciascun  provvedimento
          di  individuazione  degli  interventi  di  mitigazione  del
          rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale
          minima del 20 per cento delle risorse,  tenendo  conto  dei
          territori dei  comuni  collocati  in  aree  interessate  da
          fenomeni di dissesto idrogeologico di cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre  2017,  n.  158.
          Nei    suddetti    interventi    assume    priorita'     la
          delocalizzazione   di   edifici   e    di    infrastrutture
          potenzialmente  pericolosi  per  la  pubblica  incolumita'.
          L'attuazione degli interventi e' assicurata dal commissario
          di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico  con
          i compiti, le  modalita',  la  contabilita'  speciale  e  i
          poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n.  116.  In  caso  di  mancato  rispetto  dei
          termini  indicati  nei   cronoprogrammi   con   riferimento
          all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo
          sia grave e  non  imputabile  a  cause  indipendenti  dalla
          responsabilita' del commissario, con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  della
          transizione  ecologica  e  sentito  il  Ministro   per   la
          protezione civile e le  politiche  del  mare,  puo'  essere
          revocato il commissario  in  carica  e  nominato  un  altro
          soggetto  avente  specifiche  competenze  in   materia   di
          dissesto  idrogeologico,  che   subentra   nelle   medesime
          funzioni  ed  assume  i  medesimi  poteri  del  commissario
          revocato. Al commissario nominato ai sensi  del  precedente
          periodo si applicano tutte le disposizioni  dettate  per  i
          commissari con funzioni di prevenzione  e  mitigazione  del
          rischio  idrogeologico  e  non  sono  corrisposti  gettoni,
          compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti,  comunque
          denominati.».