Art. 29 bis Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 1. Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticita' ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attivita' di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare». 3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»; b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Omissis. 1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.». - Il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). - Omissis. 2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica e' adottato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi e' effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Nei suddetti interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'. L'attuazione degli interventi e' assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilita' del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, puo' essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.».