Art. 31 ter 
 
Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico
                     della diga di Ripaspaccata 
 
  1. Al fine di  garantire  la  realizzazione  dell'Investimento  4.1
della Missione 2, componente 4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza,  in  relazione   alle   manutenzioni   impiantistiche   e
strumentali e all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo
armato del manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di
Ripaspaccata in agro  del  comune  di  Montaquila,  in  provincia  di
Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise  la  spesa  di
7,1 milioni di euro per l'anno 2023  e  di  7  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024  e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  22,
comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 22 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
          in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione),  cosi'
          recita: 
              «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al  fine
          di assicurare il recupero del divario infrastrutturale  tra
          le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche
          infra-regionali,  nonche'  di  garantire  analoghi  livelli
          essenziali di infrastrutturazione  e  dei  servizi  a  essi
          connessi, entro il 30  novembre  2021  il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          amministrazioni competenti  e  le  strutture  tecniche  del
          Ministro per il sud e la coesione  territoriale,  effettua,
          limitatamente alle infrastrutture statali, la  ricognizione
          del  numero  e  della  classificazione   funzionale   delle
          strutture sanitarie, assistenziali e  scolastiche,  nonche'
          del  numero  e  dell'estensione,  con   indicazione   della
          relativa classificazione funzionale,  delle  infrastrutture
          stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali
          e idriche. Le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, nonche' gli  enti  locali  e  gli  altri  soggetti
          pubblici  e  privati  competenti,  anche  avvalendosi   del
          supporto   tecnico-amministrativo   dell'Agenzia   per   la
          coesione territoriale, provvedono alla  ricognizione  delle
          infrastrutture di cui al primo periodo  non  di  competenza
          statale. La ricognizione effettuata  dagli  enti  locali  e
          dagli altri soggetti pubblici e privati e' trasmessa  entro
          il 30 novembre 2021 alle regioni e alle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, che la  trasmettono,  unitamente  a
          quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni,
          alla Conferenza delle regioni e delle province  autonome  e
          all'Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone
          il documento  di  ricognizione  conclusivo  da  comunicare,
          entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per  gli  affari
          regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
          ministri. 
              1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma  1,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentiti i Ministri delle infrastrutture e  della  mobilita'
          sostenibili, per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
          dell'economia e delle finanze, e per il Sud e  la  coesione
          territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, da adottarsi entro il  31  marzo  2022,  sono
          stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da  perseguire
          per il recupero del divario infrastrutturale e di  sviluppo
          risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle
          carenze  infrastrutturali,  anche  con   riferimento   agli
          aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun
          territorio,  con  particolare  attenzione  alle  aree   che
          risentono   di   maggiori   criticita'   nei   collegamenti
          infrastrutturali con  le  reti  su  gomma  e  su  ferro  di
          carattere   e    valenza    nazionale    della    dotazione
          infrastrutturale  di  ciascun  territorio,   all'estensione
          delle superfici territoriali e alla specificita' insulare e
          delle zone di montagna e delle aree  interne,  nonche'  dei
          territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione
          e delle unita' produttive, e sono individuati  i  Ministeri
          competenti e la quota  di  finanziamento  con  ripartizione
          annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto  dal  PNRR  e
          dal Piano complementare di cui al  decreto-legge  6  maggio
          2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del  fondo  cui
          al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la  specificita'
          insulare   devono   tener   conto   di   quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 690, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi
          dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia
          di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna  del
          7  novembre  2019,  purche'  sia  comunque  assicurato   il
          rispetto dei termini previsti dal presente articolo. 
              1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui  al
          comma 1-quater, nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  il  «Fondo
          perequativo infrastrutturale» con una dotazione complessiva
          di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033,  di
          cui 100 milioni di euro per l'anno  2022,  300  milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2027,  500
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2028  al
          2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  18.  Il
          Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  il  supporto
          tecnico - operativo  alle  attivita'  di  competenza,  puo'
          stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5  e
          192 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel
          limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.