Art. 34 
 
Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili  da  parte  degli
  enti  previdenziali  per  soddisfare  esigenze   logistiche   delle
  Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di  nuove  sedi  per
  esigenze connesse al PNRR 
 
  1.  Al  fine   di   soddisfare   le   esigenze   logistiche   delle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate  anche  all'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  dei
piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma  15
gli  Enti  Previdenziali  possono  destinare  parte   delle   risorse
finanziarie  all'acquisto  di  immobili,  anche  di   proprieta'   di
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio
in locazione  passiva  alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le
indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano  di
razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»; 
    b)  il  terzo,  quarto  e  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili  acquistati  ai
sensi del presente comma  si  applica  un  canone  annuo  determinato
dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del  costo  di  acquisto
contrattualizzato e delle spese sostenute  dagli  enti  previdenziali
pubblici  per  gli  interventi  di  messa  a  norma   e   adeguamento
dell'immobile alle esigenze  della  amministrazione  conduttrice.  La
tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e'  stabilita
in via definitiva dagli enti previdenziali  e  dalle  amministrazioni
dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto  e
non  puo'   essere   oggetto   di   modifica,   ferma   restando   la
quantificazione degli stessi  anche  in  un  momento  successivo.  Ai
canoni di locazione di cui al presente  comma  non  si  applicano  le
riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza  dei
saldi di finanza pubblica.»; 
    c) il settimo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto- legge 31 maggio  2010,
n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
122, il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le  parole:  «il
nucleo e' composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»; 
    b) dopo il comma 417 e' inserito il seguente: 
  «417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 417, lettera b), l'INAIL  puo'  istituire,  fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo
alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al  primo  periodo
della citata lettera b).». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222, della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
                «Art. 2. (Disposizioni diverse).- Omissis 
              222.   A   decorrere   dal   1º   gennaio   2010,    le
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
          allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
          necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
          all'Agenzia del demanio, entro  il  30  settembre  di  ogni
          anno, le istruttorie  da  avviare  nell'anno  seguente  per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
          tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
          sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
          dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
          considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
          di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
          informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
          attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
          presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
          definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
          piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
          valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
          ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
          riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
          Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
          comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
          sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
          emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
          non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
          rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
          comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
          ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
          caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
          comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
          previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
          degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni  pubbliche).-   1.   Il   limite   previsto
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244 per le  spese  annue  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato   a
          decorrere dal 2011 e' determinato nella misura  del  2  per
          cento del  valore  dell'immobile  utilizzato.  Resta  fermo
          quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato  articolo
          2  e  i  limiti  e  gli  obblighi  informativi   stabiliti,
          dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191.  Le  deroghe  ai  predetti
          limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale
          vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato.  Le  limitazioni  di
          cui al presente comma non si applicano nei confronti  degli
          interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e
          del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.  Per  le
          Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo
          interno  di  controllo  verificare  la  correttezza   della
          qualificazione degli interventi di  manutenzione  ai  sensi
          delle richiamate disposizioni. 
              2. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica e nel rispetto  dei  principi  di  coordinamento
          della finanza pubblica, previsti agli articoli  119  e  120
          della Costituzione, le regioni,  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, gli enti  locali,  nonche'  gli  enti  da
          questi  vigilati,  le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
          nonche'  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi  definiti
          dal  comma  15,   stabilendo   misure   analoghe   per   il
          contenimento   della   spesa   per    locazioni    passive,
          manutenzioni  ed  altri  costi  legati  all'utilizzo  degli
          immobili.  Per  le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di
          comunicazione previsti  dall'art.  2,  comma  222,  periodo
          dodicesimo, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
          estesi alle amministrazioni pubbliche  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. Le  disposizioni  del  comma  15  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dai relativi statuti. 
              3.    Qualora    nell'attuazione    dei    piani     di
          razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma  222,  della
          legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   l'amministrazione
          utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non  provvede
          al rilascio degli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
          stabilito, su comunicazione  dell'Agenzia  del  demanio  il
          Ministero dell'economia  e  finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria generale  dello  Stato  effettua  una  riduzione
          lineare degli stanziamenti  di  spesa  dell'amministrazione
          stessa  pari  all'8  per  cento  del  valore   di   mercato
          dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
              4. Nell'ambito dei piani triennali  degli  investimenti
          immobiliari,   approvati   con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15
          gli  Enti  Previdenziali  possono  destinare  parte   delle
          risorse finanziarie  all'acquisto  di  immobili,  anche  di
          proprieta' di amministrazioni pubbliche,  come  individuate
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, adibiti o da adibire ad ufficio in  locazione  passiva
          alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le  indicazioni
          fornite dall'Agenzia del demanio sulla base  del  piano  di
          razionalizzazione  di  cui  al  precedente  comma  3.   Con
          riferimento agli immobili di proprieta' di  amministrazioni
          pubbliche,  possono  essere  compresi  nelle  procedure  di
          acquisto di cui al presente  comma  solo  gli  immobili  di
          proprieta' delle medesime per i quali non  siano  in  corso
          contratti di locazione a terzi. Ai contratti  di  locazione
          stipulati  con  le  amministrazioni  dello  Stato  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati  ai
          sensi  del  presente  comma  si  applica  un  canone  annuo
          determinato dall'Agenzia del demanio nella  misura  del  4%
          del costo  di  acquisto  contrattualizzato  e  delle  spese
          sostenute  dagli  enti  previdenziali  pubblici   per   gli
          interventi di messa a  norma  e  adeguamento  dell'immobile
          alle  esigenze  della   amministrazione   conduttrice.   La
          tipologia degli interventi di cui al precedente periodo  e'
          stabilita in via  definitiva  dagli  enti  previdenziali  e
          dalle   amministrazioni   dello   Stato    in    fase    di
          contrattualizzazione del prezzo  di  acquisto  e  non  puo'
          essere   oggetto   di   modifica,   ferma    restando    la
          quantificazione  degli   stessi   anche   in   un   momento
          successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma
          non si applicano le  riduzioni  previste  dell'articolo  3,
          commi 4 e 6, del decreto-  legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, a condizione che  sia  garantita  l'invarianza  dei
          saldi di  finanza  pubblica.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma,  nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
          finanza pubblica. 
              4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del  comma  4
          possono essere utilizzate dai predetti  enti  previdenziali
          anche per l'acquisto di immobili adibiti o  da  adibire  ad
          uffici in locazione passiva alle societa'  in  house  delle
          amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco
          di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  su  indicazione  dell'amministrazione  che
          esercita  il  controllo  analogo,  sentiti   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del  demanio  per
          le rispettive  competenze.  Con  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente  comma,  nel  rispetto
          dei saldi strutturali di finanza pubblica. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
              «Omissis 
              417.  In  coerenza  con  il  modello  assicurativo   di
          finanziamento   adottato,   allo    scopo    di    ampliare
          ulteriormente  le  aree  di  intervento  e  di   consentire
          l'assunzione  tempestiva  ed  efficace  di  iniziative   di
          investimento,  con  particolare  riferimento   ai   settori
          dell'edilizia sanitaria, scolastica e di  elevata  utilita'
          sociale e per la realizzazione di edifici  da  destinare  a
          poli   amministrativi   (federal   building),    l'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL): 
                a) e' autorizzato, a  decorrere  dall'anno  2019,  ad
          incrementare la propria dotazione organica di 60 unita', da
          coprire tramite: 
                  1) l'avvio di  procedure  concorsuali  pubbliche  e
          relative assunzioni, in deroga ai  vincoli  in  materia  di
          reclutamento nelle pubbliche amministrazioni  e  ai  limiti
          assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
          turn over, per un contingente di complessive 30  unita'  di
          personale con contratto a tempo indeterminato  appartenenti
          all'area  C,  livello  economico  C1,  in  possesso   delle
          necessarie competenze tecnico-amministrative e di  adeguata
          professionalita' in materia  di  investimenti  mobiliari  e
          immobiliari; 
                  2) un apposito bando di mobilita', a  valere  sulle
          facolta' assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla
          legislazione  vigente  qualora  il  personale  provenga  da
          amministrazioni  non  sottoposte  a  disciplina  limitativa
          delle assunzioni, per  il  reclutamento  di  30  unita'  di
          personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica  non
          dirigenziale  in  possesso  delle   necessarie   competenze
          tecnico-amministrative e di  adeguata  professionalita'  in
          materia di investimenti mobiliari e immobiliari; 
                b) istituisce un  proprio  nucleo  di  valutazione  e
          verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la
          funzione   di   assicurare   il   supporto   tecnico   alla
          programmazione,  alla  valutazione,  all'attuazione  e   al
          monitoraggio degli investimenti. Con  apposito  regolamento
          disciplina il  funzionamento  del  nucleo  secondo  criteri
          volti a valorizzare la peculiarita' delle diverse tipologie
          di investimento. Il nucleo e' composto da un massimo di  10
          unita'  selezionate,  tramite  un'apposita   procedura   di
          valutazione  comparativa,  tra  soggetti  in  possesso   di
          specifica  professionalita',  scelti   tra   i   dipendenti
          dell'Istituto,  tra  i  dipendenti  delle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di  comando
          e, nel numero massimo di 5  unita',  tra  soggetti  esterni
          alla   pubblica   amministrazione.   Il   trattamento    da
          corrispondere ai componenti  del  nucleo,  comprensivo  dei
          rimborsi delle spese, e'  fissato  con  determinazione  del
          presidente dell'Istituto, per i  componenti  con  qualifica
          non dirigenziale dipendenti  dell'Istituto  medesimo  o  di
          altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando  in
          misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui
          all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012,
          n.  262,  e  per  i  componenti   esterni   alla   pubblica
          amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del
          trattamento di cui al medesimo  articolo  3,  comma  5.  Il
          trattamento indennitario da riconoscere  al  personale  con
          qualifica  non  dirigenziale  e'  sostitutivo  degli  altri
          trattamenti  accessori  spettanti  in  via   ordinaria   al
          medesimo personale. L'Istituto  assicura  il  funzionamento
          del nucleo avvalendosi delle  risorse  finanziarie,  umane,
          strumentali  e  tecnologiche  disponibili  a   legislazione
          vigente 
              417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni
          di cui al comma 417, lettera b),  l'INAIL  puo'  istituire,
          fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste,
          un nucleo che  assicuri  solo  alcune   delle  funzioni  di
          supporto tecnico indicate al  primo  periodo  della  citata
          lettera b). 
              Omissis."