Art. 34 Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR 1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprieta' di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»; b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e' stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non puo' essere oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.»; c) il settimo periodo e' soppresso. 2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo e' soppresso. 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il nucleo e' composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»; b) dopo il comma 417 e' inserito il seguente: «417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2. (Disposizioni diverse).- Omissis 222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche).- 1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 4. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprieta' di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3. Con riferimento agli immobili di proprieta' di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprieta' delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e' stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non puo' essere oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. 4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per le rispettive competenze. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Omissis 417. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilita' sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): a) e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unita', da coprire tramite: 1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive 30 unita' di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalita' in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; 2) un apposito bando di mobilita', a valere sulle facolta' assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unita' di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalita' in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarita' delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo e' composto da un massimo di 10 unita' selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalita', scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unita', tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, e' fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale e' sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente 417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b). Omissis."