Art. 35 
 
             Disposizioni in materia di digitalizzazione 
            del processo civile e degli atti processuali 
 
  1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Le copie per immagine su supporto  informatico  di  atti  e
documenti  originali  formati  in  origine  su  supporto   analogico,
depositati   in   procedimenti   giudiziari   civili   definiti   con
provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un
anno,  sono  idonee  ad  assolvere  agli  obblighi  di  conservazione
previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la  firma  digitale,
ne attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel  fascicolo
informatico  nel  rispetto  della   normativa   anche   regolamentare
concernente il processo civile telematico. 
  In tali casi, si puo' procedere alla  distruzione  degli  originali
analogici, secondo le modalita' previste  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»; 
    b) al comma  5,  le  parole:  «Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 4-bis, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri». 
  2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis
dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n.  82  del
2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 
  3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo  comma,  le  parole:  «Nei  procedimenti  davanti  al
giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte  di
cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole
«da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza
ha luogo con modalita' telematiche.». 
  4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  le
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto  a
decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia'
pendenti a quella data. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici).
          - 1. I  documenti  informatici  contenenti  copia  di  atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se sono formati ai  sensi  dell'articolo
          20, comma  1-bis,  primo  periodo.  La  loro  esibizione  e
          produzione sostituisce quella dell'originale. 
                1-bis. La copia per immagine su supporto  informatico
          di un documento analogico e' prodotta mediante  processi  e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti   o
          attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
          adottate tecniche in grado di garantire  la  corrispondenza
          della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 
                2. Le copie per immagine su supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato, secondo le Linee guida. 
                3. Le copie per immagine su supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico nel rispetto delle Linee guida  hanno  la  stessa
          efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte  se
          la loro  conformita'  all'originale  non  e'  espressamente
          disconosciuta. 
                4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2  e
          3 sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
                4-bis. Le copie per immagine su supporto  informatico
          di  atti  e  documenti  originali  formati  in  origine  su
          supporto analogico, depositati in  procedimenti  giudiziari
          civili  definiti  con  provvedimento  decisorio  non   piu'
          soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono  idonee  ad
          assolvere agli obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge se il cancelliere vi appone  la  firma  digitale,  ne
          attesta la conformita' all'originale  e  le  inserisce  nel
          fascicolo informatico nel rispetto  della  normativa  anche
          regolamentare concernente il processo civile telematico. In
          tali  casi,  si  puo'  procedere  alla  distruzione   degli
          originali analogici,  secondo  le  modalita'  previste  con
          decreto del Ministro della giustizia,  sentiti  il  Garante
          per la  protezione  dei  dati  personali  e  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
                5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri  possono  essere
          individuate particolari tipologie  di  documenti  analogici
          originali unici per le quali, in  ragione  di  esigenze  di
          natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
          dell'originale analogico oppure, in caso  di  conservazione
          sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve  essere
          autenticata da un notaio o da altro  pubblico  ufficiale  a
          cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da  questi   firmata
          digitalmente ed allegata al documento informatico. 
                6.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  196-quater  del
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368  (Disposizioni  per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  196-quater   (Obbligatorieta'   del   deposito
          telematico di atti e di provvedimenti). - Il deposito degli
          atti processuali e dei documenti, ivi compresa la  nota  di
          iscrizione a ruolo, da parte del  pubblico  ministero,  dei
          difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorita'
          giudiziaria   ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
          telematiche. Con le stesse modalita'  le  parti  depositano
          gli atti e i documenti provenienti  dai  soggetti  da  esse
          nominati. Il giudice puo' ordinare  il  deposito  di  copia
          cartacea  di  singoli  atti   e   documenti   per   ragioni
          specifiche. 
                Il deposito  dei  provvedimenti  del  giudice  e  dei
          verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche. 
                Il deposito con modalita' telematiche  e'  effettuato
          nel   rispetto   della   normativa   anche    regolamentare
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici. 
                Il  capo  dell'ufficio  autorizza  il  deposito   con
          modalita' non telematiche quando i sistemi informatici  del
          dominio giustizia  non  sono  funzionanti  e  sussiste  una
          situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso  il
          sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima  forma  di
          pubblicita' provvede a comunicare l'avvenuta  riattivazione
          del sistema.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  3,  del
          decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  149  (Attuazione
          della legge 26 novembre 2021, n.  206,  recante  delega  al
          Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
          revisione della disciplina degli strumenti  di  risoluzione
          alternativa  delle  controversie  e   misure   urgenti   di
          razionalizzazione dei procedimenti in  materia  di  diritti
          delle persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
          esecuzione forzata): 
                «Art. 35 (Disciplina transitoria). - (Omissis). 
                3. Davanti al giudice di pace,  al  tribunale  per  i
          minorenni, al commissario per  la  liquidazione  degli  usi
          civici e al tribunale superiore delle acque  pubbliche,  le
          disposizioni degli  articoli  127,  terzo  comma,  127-bis,
          127-ter e 193,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
          civile   e   quelle   dell'articolo   196-duodecies   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
          18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto,
          hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche  per  i
          procedimenti  civili  pendenti  a  tale  data.  Davanti  ai
          medesimi uffici, le disposizioni previste dal  capo  I  del
          titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del
          codice di  procedura  civile  e  disposizioni  transitorie,
          introdotto dal presente decreto, si applicano  a  decorrere
          dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti  pendenti  a  tale
          data.  Con  uno  o   piu'   decreti   non   aventi   natura
          regolamentare il Ministro  della  giustizia,  accertata  la
          funzionalita' dei relativi servizi di  comunicazione,  puo'
          individuare gli uffici nei quali  viene  anticipato,  anche
          limitatamente a specifiche categorie  di  procedimenti,  il
          termine di cui al secondo periodo. 
                (Omissis).».