Art. 36 
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  deposito   telematico   nei
              procedimenti di volontaria giurisdizione 
 
  1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le  persone
fisiche che stanno in giudizio personalmente possono  depositare  gli
atti processuali e i documenti con modalita' telematiche  avvalendosi
del portale dedicato  gestito  dal  Ministero  della  giustizia,  nel
rispetto  della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche  adottate  ai
sensi del comma 4 dal direttore generale per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il  deposito
si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Gli atti processuali
e i documenti depositati per il tramite del  portale  sono  trasmessi
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
giudiziario destinatario mediante l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata a tale scopo messo a  disposizione  dal  Ministero  della
giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli
indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. 
  2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per  il  deposito
in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il
cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non  risulta  da
pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per
gli effetti di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso. 
  3. Con uno o  piu'  decreti  aventi  natura  non  regolamentare  il
Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e
gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Con successivo decreto del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  adottate  le
specifiche tecniche di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese», convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, cosi' recita: 
                «Art. 16 (Biglietti di cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica). - (Omissis). 
                7. Nei procedimenti civili nei quali sta in  giudizio
          personalmente  la  parte  il   cui   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
          stessa  puo'  indicare  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata al quale  vuole  ricevere  le  comunicazioni  e
          notificazioni relative al procedimento.  In  tale  caso  le
          comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria,  si
          effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6  e
          8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
          amministrazioni  che   stanno   in   giudizio   avvalendosi
          direttamente   di   propri   dipendenti   sono   effettuate
          esclusivamente  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
          comunicati a norma del comma 12. 
                (Omissis).».