Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
                                 149 
 
  1. All'articolo 41, comma 1, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono  inserite
le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  41  del   citato   decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al
          decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28).  -  1.   Le
          disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  2,  e  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f),
          g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere
          dal 30 giugno 2023. 
                2. Gli organismi di mediazione iscritti nel  registro
          di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale  18  ottobre
          2010, n. 180, se  intendono  mantenere  l'iscrizione,  sono
          tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare  la  relativa
          istanza al Dipartimento per gli  affari  di  giustizia  del
          Ministero della giustizia, corredata  dalla  documentazione
          attestante    l'adeguamento    ai    requisiti     previsti
          dall'articolo  16,  come  modificato  dall'articolo  7  del
          presente decreto. Fino al  30  giugno  2023  gli  organismi
          iscritti  non  possono  essere  sospesi  o  cancellati  dal
          registro  per  mancanza  di  tali  requisiti.  Il   mancato
          adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
          degli organismi dal registro. 
                3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui
          all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
          intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il  30
          aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento  per  gli
          affari  di  giustizia  del   Ministero   della   giustizia,
          corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento  ai
          requisiti   previsti   dall'articolo   16-bis,   introdotto
          dall'articolo  7   del   presente   decreto.   Il   mancato
          adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
          degli enti dall'elenco. 
                3-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  si
          applicano anche agli accordi di conciliazione  conclusi  in
          procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023. 
                4. Le disposizioni di cui all'articolo  9,  comma  1,
          lettere e) e l), si applicano a  decorrere  dal  30  giugno
          2023.».