Art. 37 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro. 3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco. 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.».