Art. 4 
 
      Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale 
               assegnato alle Unita' di missione PNRR 
 
  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni  assegnatarie  del  suddetto
personale possono procedere, a  decorrere  dal  1°  marzo  2023,  nei
limiti dei posti disponibili della vigente dotazione  organica,  alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo  personale,  che  abbia
prestato  servizio  continuativo  per  almeno  quindici  mesi   nella
qualifica ricoperta, previo colloquio  selettivo  e  all'esito  della
valutazione   positiva   dell'attivita'   lavorativa    svolta.    Le
amministrazioni  assegnatarie,  ai   fini   del   completamento   del
contingente del suddetto  personale  di  propria  spettanza,  possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a  graduatorie  in  corso  di  validita',  per  i  profili
professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni  comunicano
le assunzioni effettuate al Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le  assunzioni
di personale di cui al presente articolo  sono  effettuate  a  valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di  personale  a
tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma  1
negli anni  dal  2023  al  2026  sono  destinate  alle  attivita'  di
assistenza  tecnica   finalizzate   all'efficace   attuazione   degli
interventi PNRR  di  competenza  di  ciascuna  amministrazione.  Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari  a  euro
10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».