Art. 40 Disposizioni in materia di giustizia tributaria 1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»; b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento». 2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. 3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1. 4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di provvedimento di diniego. 4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno. 5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, e 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria). - (Omissis). 7. Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianita' maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale e' sommata l'anzianita' eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo e' ulteriormente aggiunta l'anzianita' maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita'. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto gia' ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo. (Omissis).». «Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023; b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024; c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025; d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento. 6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro». 7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente legge: «Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). - 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. 2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.». - Si riporta il testo dei commi 197 e 198 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «Omissis 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Omissis.». - Il testo dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), cosi' recita: «Art. 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione). - (Omissis). 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione. (Omissis).». - Il testo dell'articolo 391 del codice di procedura civile, cosi' recita: «Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della decisione. Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.».