Art. 40 
 
           Disposizioni in materia di giustizia tributaria 
 
  1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi  dalla  data
di pubblicazione  del  bando  per  la  procedura  di  interpello,  il
Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria  pubblica  la
graduatoria finale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  15
marzo 2023 il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria
pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»; 
  b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In sede di prima applicazione della  presente  legge,  ai  fini
della  sua  migliore  implementazione,  entro  trenta  giorni   dalla
pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7,  sono
indette le elezioni  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria che, in ogni caso, hanno luogo  non  oltre  il  31  maggio
2023.  Sono  eleggibili  nella  componente  togata  i  soli   giudici
tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che  siano
magistrati tributari sono, per la durata del  mandato  in  Consiglio,
collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta,  a
maggioranza assoluta dei  componenti  del  Consiglio,  fra  i  membri
eletti dal Parlamento». 
  2.  All'articolo  4-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:  «3.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La  disposizione  del  primo
periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere  dal  1°  luglio
2023. 
  3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero  dei
giudizi pendenti dinnanzi  alla  Corte  di  Cassazione  di  cui  alla
Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione  1,  Componente  1,
Asse 2, del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  mediante  la
riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di
legittimita' ai sensi dell'articolo 1,  comma  198,  della  legge  29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo  291  del  codice  di  procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri  posti  a
carico del contribuente, provvede a depositare  entro  il  31  luglio
2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco  delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197  del
medesimo articolo 1. 
  4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di  cui  al  comma  3
mediante la riduzione dei tempi per la  dichiarazione  di  estinzione
dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 31 agosto 2022, n. 130,  e  dell'articolo  391  del  codice  di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al  comma
11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31  marzo
2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle
controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione,
con l'indicazione dei relativi versamenti,  nonche'  dell'assenza  di
provvedimento di diniego. 
  4-bis. In sede di  prima  applicazione,  gli  incarichi  in  essere
all'atto del definitivo transito, se  svolti  presso  amministrazioni
che realizzano o autorizzano interventi  finanziati  in  tutto  o  in
parte con le risorse previste dal  PNRR,  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione  europea,  restano  in
ogni  caso   ultimabili   sino   alla   scadenza   naturale,   previa
autorizzazione del relativo organo di autogoverno. 
  5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma  7,  e  8
          della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia
          di giustizia e  di  processo  tributari),  come  modificati
          dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni  in  materia   di   giustizia
          tributaria). - (Omissis). 
                7. Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di  presidenza
          della giustizia tributaria pubblica la  graduatoria  finale
          della  procedura  di   interpello,   redatta   sulla   base
          dell'anzianita' maturata, alla data di scadenza del termine
          per  l'invio  della  domanda   di   partecipazione,   nella
          magistratura  di  provenienza,  alla   quale   e'   sommata
          l'anzianita' eventualmente maturata a tale  data  anche  in
          altra   magistratura   compresa   tra   quelle   ordinaria,
          amministrativa, contabile  e  militare.  A  tale  punteggio
          complessivo   e'   ulteriormente   aggiunta    l'anzianita'
          maturata, alla stessa data di cui  al  primo  periodo,  nel
          ruolo unico di cui  all'articolo  4,  comma  39-bis,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente  i
          cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun  anno
          o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in
          tale ruolo  unico  come  diciotto  mesi  di  anzianita'.  I
          vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria  e
          contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della
          loro posizione in graduatoria. Ove il  trasferimento  nella
          giurisdizione  tributaria  a   seguito   dell'opzione   non
          comporti contestuale promozione, l'optante  ha  precedenza,
          in ogni caso,  sui  posti  che  si  renderanno  disponibili
          nell'ufficio di appartenenza  e,  comunque,  ha  diritto  a
          mantenere il posto gia'  ricoperto  di  giudice  tributario
          nell'ufficio di appartenenza e  la  relativa  funzione.  Ai
          magistrati cosi' transitati non si applica  l'articolo  11,
          comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,
          come modificato dal comma 1 del presente articolo. 
                (Omissis).». 
                «Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  La
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  n),
          numero 2.2), si applica a decorrere dal  1°  gennaio  2027.
          Fino al 31 dicembre  2026,  i  componenti  delle  corti  di
          giustizia   tributaria   di   primo   e   secondo    grado,
          indipendentemente   dalle    funzioni    svolte,    cessano
          dall'incarico, in ogni caso: 
                  a) il 1°  gennaio  2023  qualora  abbiano  compiuto
          settantaquattro anni di eta' entro  il  31  dicembre  2022,
          ovvero al compimento del settantaquattresimo anno  di  eta'
          nel corso dell'anno 2023; 
                  b) il 1°  gennaio  2024  qualora  abbiano  compiuto
          settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero
          al compimento del settantatreesimo anno di eta'  nel  corso
          dell'anno 2024; 
                  c) il 1°  gennaio  2025  qualora  abbiano  compiuto
          settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024,  ovvero
          al compimento del settantaduesimo anno di  eta'  nel  corso
          dell'anno 2025; 
                  d) il 1°  gennaio  2026  qualora  abbiano  compiuto
          settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre  2025,  ovvero
          al compimento del settantunesimo anno  di  eta'  nel  corso
          dell'anno 2026. 
                2. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  1,
          lettere q) e r), si applicano a decorrere  dal  1°  gennaio
          2023. 
                3. Le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  1,
          lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati
          a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
                4. Le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  1,
          lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a  decorrere
          dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 545, e'  stabilita  la  misura  del  compenso  variabile
          spettante al presidente e al presidente  di  sezione  delle
          corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico  per
          le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 
                5. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente
          legge, ai fini della sua  migliore  implementazione,  entro
          trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di  cui
          all'articolo 1, comma  7,  sono  indette  le  elezioni  del
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che,  in
          ogni caso, hanno luogo non oltre il 31  maggio  2023.  Sono
          eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
          e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
          prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti  togati
          che siano magistrati tributari  sono,  per  la  durata  del
          mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il  presidente
          e' eletto nella prima seduta, a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti  del  Consiglio,  fra  i   membri   eletti   dal
          Parlamento. 
                6. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147, le  parole:  «di  ammontare  non
          inferiore a venti milioni di euro»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di
          euro». 
                7. La disposizione di cui al comma 6 si applica  agli
          interpelli presentati a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,
          anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis  del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4-bis (Competenza del giudice  monocratico).  -
          1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono
          in composizione monocratica le controversie di valore  fino
          a 5.000  euro.  Sono  escluse  le  controversie  di  valore
          indeterminabile. 
                2.  Per  valore  della   lite   si   intende   quello
          determinato ai sensi dell'articolo 12, comma  2.  Si  tiene
          conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle
          rettifiche di perdita. 
                3. Nel procedimento davanti alla corte  di  giustizia
          tributaria di primo grado in  composizione  monocratica  si
          osservano, in quanto applicabili e  ove  non  derogate  dal
          presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai
          giudizi in composizione collegiale.». 
              - Si riporta il testo dei commi 197 e 198 dell'articolo
          1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Omissis 
                197. Le controversie  definibili  non  sono  sospese,
          salvo che il  contribuente  faccia  apposita  richiesta  al
          giudice, dichiarando di volersi avvalere della  definizione
          agevolata. In tal caso il processo e' sospeso  fino  al  10
          ottobre 2023 ed entro la stessa  data  il  contribuente  ha
          l'onere  di  depositare,  presso  l'organo  giurisdizionale
          innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
          di definizione e del  versamento  degli  importi  dovuti  o
          della prima rata. 
                198. Nelle controversie  pendenti  in  ogni  stato  e
          grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197,  secondo
          periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto  del
          presidente della sezione  o  con  ordinanza  in  camera  di
          consiglio se e' stata fissata la data della  decisione.  Le
          spese del processo restano a carico della parte che  le  ha
          anticipate. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 5, comma 12,  della  legge  31
          agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e
          di processo tributari), cosi' recita: 
                «Art. 5 (Definizione agevolata dei giudizi  tributari
          pendenti innanzi alla Corte di cassazione). - (Omissis). 
                12. In mancanza di istanza di trattazione  presentata
          dalla parte interessata, entro due  mesi  decorrenti  dalla
          scadenza del termine di cui al  comma  7,  il  processo  e'
          dichiarato   estinto,   con   decreto    del    presidente.
          L'impugnazione del  diniego  vale  anche  come  istanza  di
          trattazione. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 391 del  codice  di  procedura
          civile, cosi' recita: 
                «Art.  391  (Pronuncia  sulla  rinuncia).   -   Sulla
          rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
          legge  la  Corte  provvede  con  ordinanza  in  camera   di
          consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo
          stesso  provvedimento  fissati  per  la  pubblica  udienza.
          Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora
          fissata la data della decisione. 
                Il decreto, l'ordinanza o la  sentenza  che  dichiara
          l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato  causa
          alle spese. 
                Il  decreto  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo  se
          nessuna delle parti chiede la fissazione  dell'udienza  nel
          termine di dieci giorni dalla comunicazione. 
                La condanna non  e'  pronunciata,  se  alla  rinuncia
          hanno  aderito  le  altre  parti  personalmente  o  i  loro
          avvocati autorizzati con mandato speciale.».