Art. 41 
 
  Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' i  progetti  concernenti  impianti  di
produzione di idrogeno verde  ovvero  rinnovabile  di  cui  al  punto
6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi  impianti  da
fonti rinnovabili, ove previsti»; 
  b) all'allegato II  alla  parte  seconda,  dopo  il  punto  6),  e'
inserito il seguente: 
    «6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di  idrogeno
verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione  su  scala
industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno
verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate  varie  unita'
produttive funzionalmente connesse tra loro.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  «Norme  in
          materia ambientale» e pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica Italiana  Serie  Generale  n.  88  del  14
          aprile 2006 - Suppl. Ordinario n. 96, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.   8.   (Commissione   tecnica    di    verifica
          dell'impatto ambientale - VIA e  VAS).  -  1.  Il  supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla  presentazione  dell'istanza.  Con  riferimento  alle
          procedure di valutazione ambientale di  competenza  statale
          relative  ai  progetti  attuativi   del   Piano   nazionale
          integrato   per   l'energia   e   il   clima,   individuati
          dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
          tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo  precedente,  deve
          essere data precedenza, hanno in ogni  caso  priorita',  in
          ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore  di
          potenza  installata  o  trasportata  prevista,  nonche'   i
          progetti concernenti impianti  di  produzione  di  idrogeno
          verde  ovvero  rinnovabile   di   cui   al   punto   6-bis)
          dell'allegato II alla parte seconda e i  connessi  impianti
          da fonti rinnovabili, ove  previsti.  La  Commissione  puo'
          derogare all'ordine di priorita' di  cui  al  quarto  e  al
          quinto periodo in caso  di  deliberazione  dello  stato  di
          emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1;  in  tal  caso,   la
          Commissione di cui al presente comma ovvero la  Commissione
          di cui al comma 2-bis del presente articolo da'  precedenza
          ai progetti connessi alle misure  relative  allo  stato  di
          emergenza. 
                (Omissis).»