Art. 43 Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresi' destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014: «Art. 5. (Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione). - (Omissis) 13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.». - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2022 e convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: «Art. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). - (Omissis) 13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.».