Art. 43 
 
 Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC 
 
  1. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  delle
commodity energetiche e dei materiali  da  costruzione  in  relazione
agli  appalti  pubblici  per  il  miglioramento   della   prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le  risorse
di cui all'articolo 5, comma 13, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n.  102,  limitatamente  agli  interventi  di  completamento  e
attuazione dei programmi di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
possono essere altresi' destinate alla copertura dei  maggiori  costi
che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del  predetto
aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli  interventi
beneficiari  dell'assegnazione  delle  risorse  dei  fondi   di   cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  13,  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive  2004/8/CE  e   2006/32/CE»,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del  18
          luglio 2014: 
                «Art. 5. (Miglioramento della prestazione  energetica
          degli immobili della Pubblica Amministrazione). - (Omissis) 
                13. Le risorse di  cui  al  comma  12,  eventualmente
          integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti  di
          incentivazione  comunitari,  nazionali  e  locali  dedicati
          all'efficienza  energetica  nell'edilizia  pubblica  e  con
          risorse dei Ministeri interessati,  sono  utilizzate  anche
          per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione
          di diagnosi energetiche  finalizzate  all'esecuzione  degli
          interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  di
          cui  al  presente  articolo,  eventualmente  non   eseguite
          dall'ENEA   e   dal    GSE    nell'ambito    dell'attivita'
          d'istituto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma  13,  del
          decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  «Misure  urgenti  in
          materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'
          delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche'  in
          materia  di  politiche  sociali  e   di   crisi   ucraina»,
          pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 114  del  17  maggio  2022  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
                «Art. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti
          pubblici di lavori). - (Omissis) 
                13. In  considerazione  delle  istanze  presentate  e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per ciascun  anno  del  triennio
          2022-2024  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica.».