Art. 45 
 
Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO²  e  supporto
  al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  per  la
  gestione  del  Fondo  per  il  programma  nazionale  di   controllo
  dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni  in  materia
  di contrasto all'inquinamento atmosferico 
 
  1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo  9
giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi  di  cui  all'articolo
46, comma 5» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  le  spese,  nel
limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per  il  supporto  tecnico
operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica
ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui  al  presente
comma». 
  2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Con  i  medesimi
decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che  la
gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata  direttamente
a societa' in house del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e che i relativi oneri di gestione siano  a  carico  delle
risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle  risorse
medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e  nel  limite  dell'uno  per
cento per gli anni successivi.». 
  2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui
all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, per il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  nell'ambito
degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale  dei
quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta legge  n.  234
del 2021, dopo il comma 488 e' inserito  il  seguente:  «488-bis.  Le
risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e  pertanto,
in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte
della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita'  di  gestore  del
Fondo,  quest'ultima  rende  una  dichiarazione  negativa  ai   sensi
dell'articolo 547 del codice di procedura civile». 
  2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari  a
ricondurre la situazione di inquinamento  dell'aria  entro  i  limiti
indicati dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009,  n.  88,  nonche'
per  sostenere  gli  investimenti  per   far   fronte   all'emergenza
energetica in atto per impianti a  fonti  di  energia  rinnovabili  e
biocarburanti e  per  infrastrutture  di  ricarica  elettrica  per  i
veicoli anche del trasporto  pubblico  locale  ovvero  utilizzati  in
agricoltura, le risorse  previste  dall'articolo  30,  comma  14-ter,
primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.   58,   sono
incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma
498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e
forestali  sostenibili,  in  grado  di  migliorare  le  capacita'  di
assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a  quelle
prescritte  dalla  normativa  europea  e  nazionale  in  materia   di
conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati
su base volontaria dal settore agroforestale  nazionale,  di  seguito
denominato «Registro». I  crediti  di  cui  al  presente  comma  sono
utilizzabili nell'ambito  di  un  mercato  volontario  nazionale,  in
coerenza con le  disposizioni  relative  al  Registro  nazionale  dei
serbatoi di carbonio agroforestali di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  1°  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008. 
  2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono  essere
utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9  giugno
2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE)  2017/2392
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e,  pur
contribuendo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   nazionali   di
assorbimento delle emissioni di gas a  effetto  serra  contabilizzati
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai  fini
dell'impiego su  base  volontaria,  esclusivamente  per  le  pratiche
aggiuntive di  gestione  sostenibile  realizzate  in  base  a  quanto
disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza  dell'ISPRA
per le attivita' connesse all'Inventario nazionale  delle  foreste  e
dei serbatoi forestali di carbonio (INFC). 
  2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti  di
carbonio generati e certificati ai  sensi  del  comma  2-septies,  su
richiesta  dei  soggetti  proprietari  ovvero  gestori  di  superfici
agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e  4
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e
dal Piano  strategico  della  politica  agricola  comune  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 2 dicembre  2021,  che  realizzano  attivita'  di  imboschimento,
rimboschimento  e  gestione   sostenibile   agricola   e   forestale,
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea
e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e
dal Gruppo intergovernativo  di  esperti  sul  cambiamento  climatico
(IPCC). 
  2-septies.  Con  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare  i
criteri per  l'attuazione  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  e  a
definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del
Registro  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN), in coerenza con le  informazioni  territoriali  e  produttive
presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le  modalita'  di
iscrizione,  aggiornamento  e  controllo  dei   crediti   registrati.
2-octies. Dall'attuazione dei  commi  da  2-quater  a  2-septies  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello  stesso  il
CREA  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  7,  del
          decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato», pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del  10
          giugno 2020, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 23. (Messa all'asta delle quote). - Omissis. 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102"; 
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
          sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma  5,
          nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni  di
          euro,  per  il  supporto  tecnico-operativo  assicurato  da
          societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica  ai  fini
          dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
          comma; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 498, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del  31
          dicembre 2021, come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione  del
          programma   nazionale   di   controllo    dell'inquinamento
          atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio  2018,
          n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle
          emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di
          previsione del Ministero della  transizione  ecologica,  un
          apposito Fondo destinato a  finanziare  l'attuazione  delle
          misure previste dal medesimo programma nazionale. Al  Fondo
          e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  150
          milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui
          per ciascuno degli anni dal  2026  al  2035.  Con  appositi
          decreti  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dello  sviluppo   economico,   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili e della salute  per  gli  aspetti  di
          competenza, sono stabilite le modalita' di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo  di  cui  al  precedente  periodo,  anche
          attraverso  bandi  e  programmi  di   finanziamento   delle
          attivita' necessarie ad attuare  le  misure  del  programma
          nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Con i
          medesimi decreti  di  cui  al  terzo  periodo  puo'  essere
          altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo
          periodo sia affidata direttamente a societa' in  house  del
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  che
          i relativi oneri di gestione siano a carico  delle  risorse
          del Fondo stesso,  nel  limite  del  due  per  cento  delle
          risorse medesime per gli anni  2023,  2024  e  2025  e  nel
          limite dell'uno per cento per gli anni successivi.» 
              - La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  11
          giugno 2008, n. L 152. 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera d), della
          legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2008»,  pubblicata
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  161
          del 14 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 110, cosi' recita: 
                «Art. 10 "Delega al Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa" 
                (Omissis) 
                  d) in considerazione della  particolare  situazione
          di inquinamento dell'aria presente  nella  pianura  padana,
          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore
          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto
          bacino.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  14-ter,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti  di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana n.  100  del  30  aprile  2019  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58: 
                «Art. 30. (Contributi ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). - (Omissis) 
                14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei
          comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
          messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
          patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche  a   beneficio   della   collettivita',   a
          decorrere dall'anno  2020  e'  autorizzato  l'avvio  di  un
          programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
          di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. A tale fine, a  partire  dall'anno  2020,  le
          effettive disponibilita' finanziarie  sono  ripartite,  con
          decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15
          gennaio di ciascun  anno,  tra  i  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un
          contributo di pari  importo.  Il  comune  beneficiario  del
          contributo di cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare
          l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
          Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di   inizio
          dell'esecuzione dei lavori di cui al presente  comma  o  di
          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
          revocato, in tutto o  in  parte,  entro  il  15  giugno  di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
          somme derivanti dalla  revoca  dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono assegnate, con il medesimo  decreto
          ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
          lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
          comma,  dando  priorita'  ai  comuni  con  data  di  inizio
          dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
          recupero. I comuni beneficiari dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione  dei
          lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano  i
          commi 110, 112, 113 e  114  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite  ai  sensi  del
          comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60  per  cento,
          sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle  finalita'
          di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento  sono
          destinate, a decorrere dall'anno 2020,  alle  finalita'  di
          cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147  e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto  (NO2),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2008.   Al   fine   di
          fronteggiare le criticita' dei collegamenti  viari  tra  la
          Valtellina  e  il  capoluogo  regionale  e  allo  scopo  di
          programmare  immediati  interventi   di   riqualificazione,
          miglioramento e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria,
          diretti a conseguire idonei standard di sicurezza  stradale
          e adeguata  mobilita',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il presidente della giunta  regionale
          della Lombardia e con  il  presidente  della  provincia  di
          Lecco, nomina,  con  proprio  decreto,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,   un   Commissario
          straordinario    incaricato    di    sovraintendere    alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione  degli  interventi  sulla  rete  viaria,  in
          particolare nella  tratta  Lecco-Sondrio  lungo  la  strada
          statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche'  la
          ex  strada  statale  639  e  la  strada  provinciale  72,in
          gestione alla provincia di Lecco. Con il  medesimo  decreto
          sono altresi' stabiliti i termini, le modalita',  i  tempi,
          l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse  alla
          realizzazione  delle  opere  e  l'eventuale  compenso   del
          Commissario straordinario con oneri  a  carico  del  quadro
          economico degli interventi da realizzare o  da  completare,
          nei limiti di quanto indicato dall'articolo  15,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, di  strutture  delle  amministrazioni
          interessate nonche' di societa' controllate dalle  medesime
          amministrazioni, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica.  All'articolo   61   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 7 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Per  la  realizzazione  di  tali  interventi  si
          applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357"; 
                  b) al comma 21, le parole: "31 dicembre 2019"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021".». 
              -  Il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,   n.   47
          «Attuazione della direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica  la
          direttiva 2003/87/CE  per  sostenere  una  riduzione  delle
          emissioni piu'  efficace  sotto  il  profilo  dei  costi  e
          promuovere investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di
          carbonio, nonche'  adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del regolamento (UE)  2017/2392  relativo
          alle attivita' di trasporto aereo  e  alla  decisione  (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice  del  mercato»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  146
          del 10 giugno 2020. 
              - Il Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 13  dicembre  2017,  recante  modifica
          della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali
          limiti dell'ambito di applicazione relativo alle  attivita'
          di trasporto aereo  e  introdurre  alcune  disposizioni  in
          vista dell'attuazione di una  misura  mondiale  basata  sul
          mercato a decorrere dal 2021,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  n.  L  350  del  29
          dicembre 2017. 
              - Il Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del  2  dicembre  2021,  recante  norme  sul
          sostegno ai piani strategici che gli  Stati  membri  devono
          redigere nell'ambito della politica agricola comune  (piani
          strategici  della  PAC)  e  finanziati  dal  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga  i  regolamenti
          (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 435 del 6
          dicembre 2021. 
              - Il testo degli articoli 3, comma 3, e 4  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di
          foreste e filiere  forestali»,  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  92  del  20  aprile
          2018, cosi' recita: 
                «Art. 3. (Definizioni). - Omissis 
                3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello
          Stato,  sono  definite  bosco  le  superfici   coperte   da
          vegetazione forestale arborea, associata o  meno  a  quella
          arbustiva, di origine naturale o artificiale  in  qualsiasi
          stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con  estensione  non
          inferiore  ai  2.000  metri  quadri,  larghezza  media  non
          inferiore a 20 metri  e  con  copertura  arborea  forestale
          maggiore del 20 per cento.» 
                «Art. 4. (Aree assimilate a bosco). 
                1. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello
          Stato,  fatto  salvo  quanto  gia'   previsto   dai   piani
          paesaggistici di cui agli articoli 143 e  156  del  decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  sono  assimilati  a
          bosco: 
                  a) le  formazioni  vegetali  di  specie  arboree  o
          arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione
          e  di  evoluzione,   comprese   le   sugherete   e   quelle
          caratteristiche della  macchia  mediterranea,  riconosciute
          dalla normativa regionale vigente o individuate  dal  piano
          paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli  specifici
          accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo
          15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni  e  dai
          competenti organi territoriali del  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo per il  particolare
          interesse  forestale  o  per  loro  specifiche  funzioni  e
          caratteristiche e che non  risultano  gia'  classificate  a
          bosco; 
                  b) i fondi gravati dall'obbligo  di  rimboschimento
          per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, di
          miglioramento della qualita' dell'aria, di salvaguardia del
          patrimonio idrico, di conservazione della biodiversita', di
          protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 
                  c) i nuovi boschi creati,  direttamente  o  tramite
          monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento
          compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4; 
                  d)  le  aree  forestali  temporaneamente  prive  di
          copertura  arborea  e  arbustiva  a  causa  di   interventi
          antropici, di danni da avversita' biotiche o abiotiche,  di
          eventi accidentali, di incendi o a causa di  trasformazioni
          attuate in assenza o in  difformita'  dalle  autorizzazioni
          previste dalla normativa vigente; 
                  e)  le  radure  e  tutte  le  altre  superfici   di
          estensione   inferiore   a   2.000   metri   quadrati   che
          interrompono la continuita'  del  bosco,  non  riconosciute
          come prati o pascoli permanenti  o  come  prati  o  pascoli
          arborati; 
                  f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e
          le rispettive aree di pertinenza,  anche  se  di  larghezza
          superiore a 20 metri che interrompono  la  continuita'  del
          bosco, comprese la viabilita' forestale, gli  elettrodotti,
          i gasdotti e gli acquedotti, posti  sopra  e  sotto  terra,
          soggetti  a  periodici  interventi  di  contenimento  della
          vegetazione e di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
          finalizzati a garantire l'efficienza delle opere  stesse  e
          che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi. 
                2. Ai boschi di sughera di cui alla legge  18  luglio
          1956, n. 759, non si applicano le  definizioni  di  cui  al
          comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti
          gli interventi colturali disciplinati dalla medesima  legge
          e da specifiche disposizioni regionali.»