Art. 45 Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO² e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico 1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi di cui all'articolo 46, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente comma». 2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.». 2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 e' inserito il seguente: «488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita' di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile». 2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacita' di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato «Registro». I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008. 2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per le attivita' connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC). 2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attivita' di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). 2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le modalita' di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati. 2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 10 giugno 2020, come modificato dalla presente legge: «Art. 23. (Messa all'asta delle quote). - Omissis. 7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi; d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; f) favorire il sequestro (di CO2) mediante silvicoltura; g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni; l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102"; n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente comma; o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001; p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici; q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali; r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita' necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.» - La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 11 giugno 2008, n. L 152. - Il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 14 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 110, cosi' recita: «Art. 10 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa" (Omissis) d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.» - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «Art. 30. (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile). - (Omissis) 14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonche' di societa' controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357"; b) al comma 21, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021".». - Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 10 giugno 2020. - Il Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 350 del 29 dicembre 2017. - Il Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 435 del 6 dicembre 2021. - Il testo degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2018, cosi' recita: «Art. 3. (Definizioni). - Omissis 3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.» «Art. 4. (Aree assimilate a bosco). 1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto gia' previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco: a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano gia' classificate a bosco; b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualita' dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversita', di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4; d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversita' biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformita' dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuita' del bosco, comprese la viabilita' forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi. 2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.»