Art. 45 bis Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, puo' avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilita' in merito all'attuazione degli interventi stessi nonche' delle attivita' da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»; b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in house» sono inserite le seguenti: «, del GSE».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 31 maggio 2021: «Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - (Omissis) 2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» - Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1. L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al comma 10. 3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta. 5. Il Comitato opera collegialmente ed e' regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato. 6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie societa' in house, del GSE e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. 7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni. 8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2. 9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA. 10. Il Comitato puo' proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto; b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita' svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto; e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo. 12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato. Al personale della Segreteria tecnica puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinari, per un massimo di settanta ore mensili pro-capite. 13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»