Art. 45 bis 
 
Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  per  l'attuazione
  degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e
  della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  per
l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti
alla gestione degli  interventi  della  Missione  2  del  PNRR,  puo'
avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.  (GSE),  mediante
la  sottoscrizione   di   appositi   accordi,   fermo   restando   il
mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni  responsabilita'
in  merito  all'attuazione  degli  interventi  stessi  nonche'  delle
attivita'  da  svolgere  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108.  Alle  attivita'  previste  dal
presente comma si provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle  seguenti:  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica» e «Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica»; 
  b) al comma 6, secondo periodo, dopo le  parole:  «in  house»  sono
inserite le seguenti: «, del GSE». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 («Governance del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle procedure»),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 129 del 31 maggio 2021: 
                «Art.  8  (Coordinamento  della  fase  attuativa).  -
          (Omissis) 
                2. La struttura di cui  al  comma  1  rappresenta  il
          punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR  per
          l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  Regolamento
          (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione  alla
          Commissione europea delle richieste di pagamento  ai  sensi
          dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento.  La
          stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
          per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione  fisica  e
          procedurale degli investimenti  e  delle  riforme,  nonche'
          l'avanzamento  dell'attuazione   dei   relativi   obiettivi
          intermedi e finali, attraverso le specifiche  funzionalita'
          del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma  1043,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4,  del  citato
          decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  4.  (Autorita'  nazionale  competente).  -  1.
          L'Autorita' nazionale  competente  per  l'attuazione  delle
          disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti
          di  esecuzione  e  atti  delegati  per  il  supporto  nella
          gestione delle attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il  Comitato
          ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
          energetica. 
                2. Il Comitato e' un organo  collegiale  composto  da
          quindici membri, dei quali dieci  con  diritto  di  voto  e
          cinque con funzioni consultive, nominati  con  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri  con
          diritto di  voto  quattro,  compreso  il  Presidente  e  il
          Vicepresidente,   sono   designati   dal   Ministro   della
          transizione ecologica;  due  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha  diritto
          di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
          sanzionatoria; tre  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili,  di  cui  due   appartenenti
          all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito  ENAC.
          I membri designati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili   hanno   diritto   di   voto
          esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
          I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno   dal
          Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          svolgono  le   funzioni   consultive   esclusivamente   con
          riferimento alle attivita' di cui al comma 10. 
                3. I membri del Comitato sono scelti tra  persone  di
          elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
          settori interessati  dal  presente  decreto  e  non  devono
          trovarsi in situazione di conflitto di  interessi  rispetto
          alle funzioni loro attribuite. A tal  fine,  dichiarano  la
          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione
          della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente  al
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  ogni
          sopravvenuta situazione di  conflitto  di  interessi.  Tale
          comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica
          di membro del Comitato e il Ministero che lo  ha  designato
          provvede alla sua sostituzione. Resta ferma  la  disciplina
          di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui  al  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni
          e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta. 
                5.   Il   Comitato   opera   collegialmente   ed   e'
          regolarmente costituito con la maggioranza  dei  componenti
          che adottano ogni decisione con il  voto  favorevole  della
          maggioranza dei presenti. I membri con funzioni  consultive
          partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non  sono
          considerati ai fini del quorum costitutivo  e  deliberativo
          del Comitato. 
                6. La  preliminare  attivita'  istruttoria,  ai  fini
          della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi
          agli impianti fissi e al trasporto aereo, e' di  competenza
          del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica,  che  a
          tal fine istituisce nell'ambito  della  Direzione  generale
          competente per materia una Segreteria tecnica  composta  da
          cinque  funzionari  di  ruolo  appartenenti   alla   stessa
          Direzione, uno dei quali con funzioni di  coordinatore.  Il
          Ministero si avvale, inoltre,  delle  proprie  societa'  in
          house, del GSE e di ISPRA, anche attraverso la  stipula  di
          apposite convenzioni. 
                7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo  e  i
          piccoli emettitori, i procedimenti istruttori  sono  svolti
          dal Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
          anche  attraverso  il  supporto  fornito,  rispettivamente,
          dall'ENAC  mediante  la  stipola  di  appositi  Accordi  di
          cooperazione e dal GSE, mediante  la  stipula  di  apposite
          convenzioni. 
                8. Il Portale ETS  e'  lo  strumento  utilizzato  dal
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  dal
          Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita',  ai
          fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina
          di cui al presente decreto. Con apposita  convenzione  sono
          definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie
          telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici
          erogati  alle  imprese  e  alle  pubbliche  amministrazioni
          coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  I  costi  delle
          convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui  all'articolo
          46 comma 2. 
                9. Con riferimento  al  settore  aereo,  il  Comitato
          svolge sia le attivita' relative  al  sistema  EU  ETS  che
          quelle derivanti dal sistema CORSIA. 
                10.  Il   Comitato   puo'   proporre   al   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni  volte
          a: 
                  a) promuovere le attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto; 
                  b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita'
          svolte ai fini della riduzione delle emissioni  di  CO2  in
          atmosfera; 
                  c) valorizzare e rafforzare,  anche  attraverso  la
          rete  diplomatica  italiana,  i   canali   divulgativi   ed
          operativi per fornire adeguati punti di riferimento e  reti
          di  scambio  di  informazioni  al  sistema  industriale  ed
          imprenditoriale italiano; 
                  d)  valorizzare  e  rafforzare,   nel   quadro   di
          un'azione concertata  a  beneficio  del  sistema-Paese,  le
          attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo
          di programmi di cooperazione bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del protocollo di Kyoto; 
                  e) supportare le aziende italiane con  suggerimenti
          e  linee  di  indirizzo  nella  preparazione  di   progetti
          specifici  corrispondenti  alle   priorita'   di   sviluppo
          sostenibile del Paese destinatario; 
                  f)  valorizzare  il  potenziale  dei  vari  settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
                11. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, di concerto  con  il  Ministro  della
          pubblica amministrazione, sono  definite  le  modalita'  di
          funzionamento del Comitato e della  Segreteria  tecnica  di
          cui al presente articolo. 
                12. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, di  concerto  con  i  Ministri  dello
          sviluppo economico e dell'economia e  delle  finanze,  sono
          definiti  i  compensi  dei  componenti  del  Comitato.   Al
          personale della Segreteria tecnica puo' essere riconosciuta
          la corresponsione di compensi  per  prestazioni  di  lavoro
          straordinari,  per  un  massimo  di  settanta  ore  mensili
          pro-capite. 
                13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il  Comitato  di
          cui  al  comma  1  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»