Art. 47 bis 
 
Introduzione di una regolazione cost  reflective  delle  tariffe  del
                    servizio di teleriscaldamento 
 
  1. All'articolo 10, comma 17,  del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole:
«Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) stabilisce le tariffe  di  cessione  del  calore,  in  modo  da
armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti
il servizio con gli  obiettivi  generali  di  carattere  sociale,  di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma  17,  del
          citato decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  10.   (Promozione   dell'efficienza   per   il
          riscaldamento e il raffreddamento). - Omissis. 
                17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
          sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare
          [entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto e] sulla base di  indirizzi  formulati
          dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al
          fine di promuovere  lo  sviluppo  del  teleriscaldamento  e
          teleraffrescamento e della concorrenza: 
                  a) definisce gli standard di continuita',  qualita'
          e   sicurezza   del   servizio   di   teleriscaldamento   e
          teleraffreddamento,  ivi  inclusi  gli  impianti   per   la
          fornitura   del   calore   e   i   relativi   sistemi    di
          contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1; 
                  b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
          tariffe  di  allacciamento  delle  utenze  alla  rete   del
          teleriscaldamento  e  le  modalita'  per  l'esercizio   del
          diritto di scollegamento; 
                  c) fatto salvo quanto  previsto  alla  lettera  e),
          individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
          gestori delle reti i prezzi per la  fornitura  del  calore,
          l'allacciamento  e  la  disconnessione,   le   attrezzature
          accessorie, ai  fini  delle  analisi  costi-benefici  sulla
          diffusione del teleriscaldamento effettuate  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                  d)  individua  condizioni  di  riferimento  per  la
          connessione    alle    reti    di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento, al fine di favorire  l'integrazione  di
          nuove unita' di generazione del calore e  il  recupero  del
          calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
          alle misure definite in  attuazione  del  comma  5  per  lo
          sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; 
              e) stabilisce le tariffe di  cessione  del  calore,  in
          modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari  dei
          soggetti esercenti il servizio con gli  obiettivi  generali
          di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
          efficiente delle risorse.»