Art. 47 bis Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento 1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»; b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 17, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dalla presente legge: «Art. 10. (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento). - Omissis. 17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare [entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e] sulla base di indirizzi formulati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza: a) definisce gli standard di continuita', qualita' e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento; c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo; d) individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unita' di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.»