Art. 48 
 
  Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche   di
attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle  opere
e delle infrastrutture ivi previste,  nonche'  per  la  realizzazione
degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente  e  della
sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il  Ministro  della  salute,
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata
per la gestione delle terre e delle rocce da scavo,  con  particolare
riferimento: 
    a) alla gestione delle terre e delle rocce da  scavo  qualificate
come  sottoprodotti  ai  sensi  dell'articolo  184-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non
assoggettati a  VIA  o  ad  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 
    b) ai casi di cui all'articolo 185,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione  dalla  disciplina
di  cui  alla  parte  quarta  del  medesimo  decreto  del  suolo  non
contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato; 
    c) alla disciplina del deposito temporaneo delle  terre  e  delle
rocce da scavo qualificate come rifiuti; 
    d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle  rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 
    e) alla gestione delle terre e delle  rocce  da  scavo  nei  siti
oggetto di bonifica; 
  e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i  cantieri
di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di terre  e
rocce non superiore a 1.000 metri cubi; 
    f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. 
  2. Il decreto di cui al comma 1, in  attuazione  e  adeguamento  ai
principi  e  alle  disposizioni  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le  attivita'  di  gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle  stesse,
anche ai fini della piena attuazione del PNRR. 
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al
comma 1 sono abrogati l'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. 
  3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti: «e
ammodernamento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art.  17,  comma  3,  della  citata
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 47. 
              -  Il  testo  dell'art.  184-bis  del  citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
                «Art.   184-bis   (Sottoprodotto).   -   1.   E'   un
          sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo  183,
          comma 1, lettera a),  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che
          soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                  b) e' certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                  c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
                  d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,   ossia   la
          sostanza o l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,
          tutti i requisiti pertinenti riguardanti i  prodotti  e  la
          protezione della salute e dell'ambiente e  non  portera'  a
          impatti complessivi  negativi  sull'ambiente  o  la  salute
          umana. 
                2. Sulla base delle condizioni previste al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria.» 
              - Il testo dell'art. 185,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
                «c) il suolo non contaminato e altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato,  le  ceneri  vulcaniche,  laddove
          riutilizzate in sostituzione di materie  prime  all'interno
          di cicli produttivi, mediante processi  o  metodi  che  non
          danneggiano l'ambiente ne' mettono in  pericolo  la  salute
          umana.» 
              - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e  che
          abroga alcune direttive, come  modificata  dalla  direttiva
          2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30
          maggio 2018, e' stata pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea n. L 312 del 22 novembre 2008. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  12
          settembre  2014,  n.  133,  recante  «Misure  urgenti   per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana Serie Generale n.212 del  12  settembre
          2014, abrogato a partire dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al comma 1 del presente articolo: 
                «Art.  8.  (Disciplina  semplificata   del   deposito
          temporaneo e della cessazione della  qualifica  di  rifiuto
          delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti
          per  la  qualifica  di  sottoprodotto.   Disciplina   della
          gestione delle terre e  rocce  da  scavo  con  presenza  di
          materiali di riporto e delle procedure di bonifica di  aree
          con presenza di materiali di riporto).  -  1.  Al  fine  di
          rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi  che
          comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
          n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  le  disposizioni  di  riordino   e   di
          semplificazione della materia secondo i seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                  a)  coordinamento  formale  e   sostanziale   delle
          disposizioni vigenti, apportando  le  modifiche  necessarie
          per garantire la coerenza giuridica, logica  e  sistematica
          della normativa e per adeguare, aggiornare  e  semplificare
          il linguaggio normativo; 
                  a-bis) integrazione  dell'articolo  183,  comma  1,
          lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          prevedendo  specifici  criteri  e  limiti   qualitativi   e
          quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce
          da scavo; 
                  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,
          fatta   salva   l'applicazione   dell'articolo   15   delle
          disposizioni sulla legge in  generale  premesse  al  codice
          civile; 
                  c) proporzionalita'  della  disciplina  all'entita'
          degli interventi da realizzare; 
                  d) divieto di  introdurre  livelli  di  regolazione
          superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in
          particolare,  dalla  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; 
                  d-bis)  razionalizzazione  e  semplificazione   del
          riutilizzo nello stesso sito di  terre  e  rocce  da  scavo
          provenienti  da  cantieri  di  piccole   dimensioni,   come
          definiti  dall'articolo   266,   comma   7,   del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni,  finalizzati   alla   costruzione   o   alla
          manutenzione di reti e infrastrutture,  con  esclusione  di
          quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del  titolo
          V della parte quarta del medesimo  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, e successive modificazioni; 
                  d-ter) garanzia di livelli di tutela  ambientale  e
          sanitaria  almeno  pari  a  quelli  attualmente  vigenti  e
          comunque coerenti con la normativa europea. 
                1-bis. La proposta di regolamentazione e'  sottoposta
          ad una fase di consultazione  pubblica  per  la  durata  di
          trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare  e'  tenuto  a  pubblicare  entro
          trenta giorni eventuali controdeduzioni  alle  osservazioni
          pervenute.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno
          2017,  n.  120,  recante  «Disciplina  semplificata   della
          gestione  delle  terre  e  rocce   da   scavo,   ai   sensi
          dell'articolo 8 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
          133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2014, n. 164» e parimenti abrogato a partire dalla data  di
          entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  1  del
          presente  articolo,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale  n.183
          del 7 agosto 2017. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme  in  materia
          di  entrata  e  di  spesa  e  altre   disposizioni.   Fondi
          speciali). - Omissis. 
                128.   Al   fine   di   garantire   i    lavori    di
          elettrificazione e ammodernamento della  linea  ferroviaria
          Biella-Novara, e' riconosciuto un contributo  straordinario
          alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019.»