Art. 49 
 
Semplificazioni normative  in  materia  di  energie  rinnovabili,  di
  impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici 
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, dopo  il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:
«7-bis. Decorso il termine  di  cui  al  comma  4,  secondo  periodo,
l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette  la  copia
della dichiarazione di cui  al  comma  7  per  la  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  regionale  alla  Regione  sul  cui  territorio
insiste l'intervento medesimo, che vi  provvede  entro  i  successivi
dieci giorni. Dal giorno  della  pubblicazione  ai  sensi  del  primo
periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»; 
  b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. La disciplina di  cui  al  comma  5,  primo  periodo,  si
applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti
eolici con potenza complessiva fino a20 kW, posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete  Natura  2000.  Qualora  gli  impianti
ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444, il primo periodo del comma 5 si applica a  condizione  che  gli
impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e  altezza
non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero  immobili  di
cui  all'articolo  136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  individuati  mediante  apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del
medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di  installazione
e'  consentita   previo   rilascio   dell'autorizzazione   da   parte
dell'autorita'  paesaggistica  competente,  entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso
il quale senza  che  siano  stati  comunicati  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  l'autorizzazione  si  intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al  terzo
periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta  e  per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data
di  ricezione  dell'istanza,  l'autorita'  paesaggistica   competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al  progetto
di installazione. Le disposizioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma si applicano anche in presenza di  vincoli
ai  sensi  dell'articolo  136,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 42  del  2004,  ai  soli  fini  dell'installazione  di
impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni  e  dai  punti  di
vista panoramici.». 
  2. (Soppresso). 
  3.  All'articolo  11  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Gli  impianti
fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori  di  aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione  delle
aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 199, e  nei  limiti  consentiti  dalle  eventuali
prescrizioni ove posti  in  aree  soggette  a  vincoli  paesaggistici
diretti  o  indiretti,   sono   considerati   manufatti   strumentali
all'attivita'  agricola  e  sono  liberamente  installabili  se  sono
realizzati direttamente da imprenditori  agricoli  o  da  societa'  a
partecipazione congiunta con i produttori di energia  elettrica  alle
quali e' conferita l'azienda o il ramo  di  azienda  da  parte  degli
stessi imprenditori agricoli ai quali  e'  riservata  l'attivita'  di
gestione  imprenditoriale  salvo  che  per  gli  aspetti  tecnici  di
funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le
seguenti condizioni:  a)  i  pannelli  solari  sono  posti  sopra  le
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,  senza
fondazioni in cemento o  difficilmente  amovibili;  b)  le  modalita'
realizzative  prevedono   una   loro   effettiva   compatibilita'   e
integrazione con le attivita' agricole quale supporto per  le  piante
ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata  e  di  protezione  o
ombreggiatura parziale o mobile  delle  coltivazioni  sottostanti  ai
fini della contestuale realizzazione di sistemi di  monitoraggio,  da
attuare sulla base di linee  guida  adottate  dal  Consiglio  per  la
ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia   agraria,   in
collaborazione  con  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE).
L'installazione e' in ogni caso subordinata  al  previo  assenso  del
proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo  purche'  oneroso,
del fondo.». 
  4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle
condizioni ivi previste, anche all'impresa di  cui  all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142,  nonche'
all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico  produttore  nazionale  di
zinco  e  piombo  primari,  in   considerazione   delle   eccezionali
criticita' riguardanti le  condizioni  di  approvvigionamento  e  del
rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese. 
  5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, le parole «in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25
milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle  condizioni
di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C  426/01)  recante
il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i
costi supplementari dovuti ad  aumenti  eccezionalmente  marcati  dei
prezzi del  gas  naturale  e  dell'energia  elettrica»  del  medesimo
Quadro. 
  6. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5  e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14  marzo  2014,
n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  La  garanzia  finanziaria  da  versare  nel  trust,   pari
all'importo determinato secondo quanto  stabilito  al  comma  1,  per
ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati,  nel  caso  di  opzione
verso  uno  dei  sistemi   collettivi   riconosciuti,   puo'   essere
interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data  di
sottoscrizione del relativo contratto,  che  ne  definisce  la  quota
annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita'  non  versate
provvede il  GSE  mediante  corrispondente  riduzione  delle  tariffe
incentivanti  e  contestuale  trasferimento   al   medesimo   sistema
collettivo segnalante secondo le modalita' e le tempistiche  definite
nell'ambito delle istruzioni operative del GSE  di  cui  all'articolo
40, comma 3». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          47. 
              - Il testo dell'art. 2 del Ministro dei lavori pubblici
          2 aprile 1968, n. 1444,  recante  «Limiti  inderogabili  di
          densita'  edilizia,  di  altezza,   di   distanza   fra   i
          fabbricanti e rapporti massimi  tra  spazi  destinati  agli
          insediamenti residenziali e produttivi e spazi  pubblici  o
          riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o  a
          parcheggi da osservare ai fini della formazione  dei  nuovi
          strumenti  urbanistici  o   della   revisione   di   quelli
          esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
          n.  765»,  pubblicato  sulla   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana Serie Generale n.97 del 16 aprile 1967,
          cosi' recita: 
                «Art. 2. 
                Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6  agosto  1967,
          n. 765: 
                  A)  le  parti   del   territorio   interessate   da
          agglomerati  urbani  che   rivestono   carattere   storico,
          artistico o di particolare pregio ambientale o da  porzioni
          di  essi,  comprese  le  aree  circostanti,   che   possono
          considerarsi parte integrante,  per  tali  caratteristiche,
          degli agglomerati stessi; 
                  B)   le   parti   del   territorio   totalmente   o
          parzialmente  edificate,  diverse   dalle   zone   A):   si
          considerano  parzialmente  edificate  le  zone  in  cui  la
          superficie  coperta  degli  edifici   esistenti   non   sia
          inferiore al 12,5% (un ottavo) della  superficie  fondiaria
          della zona e  nelle  quali  la  densita'  territoriale  sia
          superiore ad, 1,5 mc/mq; 
                  C)  le  parti  del  territorio  destinate  a  nuovi
          complessi insediativi, che risultino  inedificate  o  nelle
          quali la edificazione preesistente non raggiunga  i  limiti
          di superficie e densita' di cui alla precedente lettera B); 
                  D)  le  parti  del  territorio  destinate  a  nuovi
          insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; 
                  E)  le  parti  del  territorio  destinate  ad   usi
          agricoli,  escluse  quelle  in  cui  -  fermo  restando  il
          carattere agricolo delle stesse -  il  frazionamento  delle
          proprieta' richieda insediamenti da considerare  come  zone
          C); 
                  F)   le   parti   del   territorio   destinate   ad
          attrezzature ed impianti di interesse generale.» 
              - Il testo dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137»,  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale
          n. 45 del 24 febbraio 2004, cosi' recita: 
                «Art. 136. (Immobili ed aree  di  notevole  interesse
          pubblico). - Omissis. 
                  b) le ville, i giardini e i  parchi,  non  tutelati
          dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
          che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
                  c) i complessi di cose immobili che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.» 
              - Il testo dell'art. 10-bis della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, recante «Nuove norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi.», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica Italiana Serie Generale n.  192  del  18  agosto
          1990, cosi' recita: 
                  «Art. 10-bis  (Comunicazione  dei  motivi  ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.» 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti
          per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e  del
          gas naturale, per lo sviluppo delle energie  rinnovabili  e
          per il rilancio delle  politiche  industriali»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50. 
              - Il  testo  dell'articolo  20,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita: 
                «Art.  20.  (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili.» 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 2, del  decreto-legge
          23 settembre 2022, n.  144  «Ulteriori  misure  urgenti  in
          materia di  politica  energetica  nazionale,  produttivita'
          delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del
          Piano  nazionale   di   ripresa   e   resilienza   (PNRR)»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  novembre
          2022, n. 175, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art. 3. (Misure a  supporto  delle  imprese  colpite
          dall'aumento dei prezzi dell'energia). - Omissis. 
                2. Nel rispetto delle pertinenti  previsioni  di  cui
          alla comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  131
          I/01, recante Quadro temporaneo  di  crisi  per  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno   dell'economia   a   seguito
          dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine  di
          contenere  gli   effetti   economici   negativi   derivanti
          dall'aumento dei prezzi delle  forniture  energetiche,  con
          riferimento alle misure temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese tramite  garanzie  prestate  dalla
          societa'   SACE   S.p.A.,   l'ammontare    garantito    del
          finanziamento,  di  cui  all'articolo  15,  comma  5,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  puo'
          essere elevato fino a coprire il fabbisogno  di  liquidita'
          per i successivi 12 mesi per le piccole e medie  imprese  e
          per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione
          che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte
          consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1,
          lettera  a),  della  direttiva  2003/96/CE   e   che   tale
          fabbisogno     sia     attestato     mediante      apposita
          autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» 
              - La Comunicazione  della  Commissione  2022/C  426/01,
          recante il Quadro temporaneo di crisi per misure  di  aiuto
          di   Stato   a    sostegno    dell'economia    a    seguito
          dell'aggressione della Russia contro  l'Ucraina,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          9 novembre 2022. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,   n.   49
          «Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014,  n.  73,
          S.O.