Art. 51 
 
Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei  e
  altre misure in materia di fondi strutturali europei 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 56 e' inserito il seguente: 
  «56-bis.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto   dall'articolo   71,
paragrafi 2 e 4,  del  regolamento  (UE)  2021/1060,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  24  giugno  2021,  e  in  attuazione
dell'Accordo di partenariato tra l'Unione  europea  e  la  Repubblica
italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le  funzioni  di
Autorita' di audit dei Programmi  nazionali  cofinanziati  dai  fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027  o  da
altri fondi europei, a  titolarita'  delle  Amministrazioni  Centrali
dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per i  rapporti  finanziari  con  l'Unione  europea  (IGRUE)
ovvero dalle Autorita' di  audit  individuate  dalle  amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che  l'Autorita'
di  audit  sia  in  una  posizione  di  indipendenza   funzionale   e
organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione.». 
  1-bis. A  partire  dal  periodo  contabile  2023-2024,  i  rimborsi
riconosciuti dalla Commissione europea a fronte  di  spese  sostenute
con  risorse  nazionali  e  rendicontate  nell'ambito  dei  programmi
nazionali e regionali, cofinanziati dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale
europeo  plus  (FSE+),  sono  trasferiti  in  una  o  piu'  linee  di
intervento codificate sul conto corrente di tesoreria  n.  25051  del
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  europee  di  cui
all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di
cofinanziamento  nazionale  e  alle  risorse  del  citato  fondo   di
rotazione che si rendono disponibili per effetto  di  variazioni  del
tasso di cofinanziamento. Contestualmente  alla  presentazione  delle
domande di pagamento alla  Commissione  europea,  le  Amministrazioni
titolari  dei  programmi  provvedono  a   comunicare   al   Ministero
dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte  di  spese
sostenute  con  risorse  nazionali.  Restano  salve   le   specifiche
destinazioni delle risorse stabilite  per  legge  e  le  disposizioni
previste dal comma 1-quater. 
  1-ter.  Con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  adottata  su
proposta  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche   di
coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e  di
coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse
utilizzate, e sono disciplinate le modalita' di  utilizzazione  delle
risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  comma
1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle  stesse.  Il
monitoraggio degli interventi e' assicurato con le modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  1-quater. I  rimborsi  riconosciuti  dalla  Commissione  europea  a
fronte di spese anticipate dalla Stato per misure  di  riduzione  dei
costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito  dei  programmi
nazionali  cofinanziati  dal  FESR  e  dal  FSE  per  il  periodo  di
programmazione  2014-2020,  ai  sensi  dell'articolo   25   ter   del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  sono  trasferiti,  unitamente  alle  quote  di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche europee  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per  effetto
di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i  servizi
energetici e  ambientali  per  il  finanziamento,  nei  limiti  delle
relative risorse disponibili,  di  iniziative  normative  volte  alla
previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di
gas riconosciute in particolare ai clienti  domestici  economicamente
svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo  1,
comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti alla legge  30  dicembre  2020,  n.
          178, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 50. 
              - Il testo dell'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari),
          cosi' recita: 
                «Art. 5 (Fondo di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale
          di un apposito conto corrente infruttifero,  aperto  presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                  a) le disponibilita' residue del fondo di cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                  b)  le  somme  erogate  dalle   istituzioni   delle
          Comunita' europee per contributi  e  sovvenzioni  a  favore
          dell'Italia; 
                  c) le somme da individuare annualmente in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                  d) le somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
                3. Restano salvi i rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.» 
              - Il comma 55 dell'articolo 1  della  citata  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, cosi' recita: 
                «Omissis. 
                55. Il  monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati
          dall'Unione  europea  per  il  periodo  di   programmazione
          2021-2027, a valere sui fondi  strutturali,  sul  JTF,  sul
          FEASR,  sul  FEAMP  e  sugli  altri  strumenti   finanziari
          previsti, ivi compresi quelli attinenti  alla  cooperazione
          territoriale europea,  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione  nell'ambito   della   programmazione   2021-2027,
          nonche' degli interventi complementari finanziati dal Fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, e' assicurato dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato. A tal fine, le  amministrazioni  centrali,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
          rilevazione dei dati di attuazione  finanziaria,  fisica  e
          procedurale a livello di  singolo  progetto  nonche'  delle
          procedure  di  attivazione  degli  interventi,  secondo  le
          specifiche tecniche definite d'intesa tra  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali
          dello Stato responsabili del coordinamento  per  i  singoli
          fondi.» 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          disposizioni  comuni  sul   Fondo   europeo   di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,  e
          che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del  Consiglio,
          e' pubblicato nella GUUE del 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il comma 18 dell'articolo 1 della legge  29  dicembre
          2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2023 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2023-2025) cosi' recita: 
                «Omissis. 
                18.  Per  il  primo  trimestre  dell'anno  2023,   le
          agevolazioni relative alle  tariffe  per  la  fornitura  di
          energia  elettrica  riconosciute   ai   clienti   domestici
          economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi
          condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  nonche'  la
          compensazione per la fornitura  di  gas  naturale,  di  cui
          all'articolo 3, comma  9,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400
          milioni di euro complessivamente tra  elettricita'  e  gas,
          con delibera dell'ARERA. La suddetta  delibera  ridetermina
          le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto  del
          valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1,  comma  3,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  dicembre
          2016, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16  gennaio  2017,   come
          modificato dall'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022,  n.  51,  e,  in  particolare,  della
          necessita' di determinare  risparmi  piu'  elevati  per  le
          famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.»