Art. 51 bis 
 
     Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale 
 
  1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge  di  bilancio
per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle  finanze
trasmette alle Camere, entro trenta giorni  dalla  presentazione  del
disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei  quali,  per
il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, e'  data
evidenza delle spese: 
  a) relative alla promozione della parita' di genere  attraverso  le
politiche pubbliche; 
  b) aventi natura ambientale, riguardanti attivita'  di  protezione,
conservazione, ripristino,  gestione  e  utilizzo  sostenibile  delle
risorse e del patrimonio naturale. 
  2. Per le finalita' di cui al presente  articolo  si  applicano  le
procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.