Art. 52 
 
   Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  realizzazione  degli  interventi  di
risanamento ambientale del sito di interesse  nazionale  «Caffaro  di
Torviscosa»,  di  cui  all'accordo  di  programma  sottoscritto   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dalla Regione Friuli Venezia  Giulia  in  data  28  ottobre  2020  ed
approvato con decreto n. 160  dell'11  novembre  2020  del  direttore
generale della direzione per il risanamento ambientale del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'
autorizzata la spesa complessiva di  euro  35.000.000,  di  cui  euro
5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000  nel  2024,  euro  10.261.000  nel
2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027. 
  2. Al fine di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi  di
adeguamento alla vigente normativa  della  discarica  di  Malagrotta,
ubicata nel territorio di Roma Capitale, e' autorizzata la spesa,  in
favore del  Commissario  di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000  nell'anno  2023,  di  euro
55.000.000 nell'anno 2024, di euro  100.000.000  nell'anno  2025,  di
euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  quantificati  in  euro
10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno  2024,  in
euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026  e
in   euro   28.837.000   nell'anno   2027,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o
stralci  funzionali,  con  atto  del  Commissario  straordinario  del
Governo, entro dieci giorni dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i  concerti,
le intese, i nulla osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla
legislazione vigente, fermo restando il  riconoscimento  degli  oneri
costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.». 
  5. La  societa'  Arexpo  S.p.A.,  previo  adeguamento  del  proprio
statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e con le relative societa' in house,  societa'  controllate  e
societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5,  comma  6,  del
medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,  in
relazione alle aree e agli immobili di cui queste  sono  titolari  di
diritti di proprieta' o altri diritti reali sul territorio nazionale,
nonche'  in  relazione  alle  aree  e  agli  immobili  dalle   stesse
apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti  dalle
societa' di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo  e  di
recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o  di  recupero
ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la societa'
Arexpo S.p.A. puo' svolgere a favore dei soggetti indicati  al  primo
periodo attivita' di centralizzazione delle committenze  e  attivita'
di   committenza   ausiliarie   sull'intero   territorio   nazionale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal  presente  comma
con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli  interventi  di
cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015,  con  delibera  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile sono  assegnati  alla  regione  Toscana  euro  5
milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed  euro  16
milioni per l'anno 2027, a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  a
titolo  di  anticipazione  riconosciuta  a  detta  regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge  n.  178
del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il  cronoprogramma
di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi. 
  5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei
fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni  possono  avviare  programmi  sperimentali  di  controllo   e
tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello  spurgo
dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui  al  periodo
precedente le regioni provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
rispettivi bilanci, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5-quater. Le azioni ordinarie  della  societa'  Arexpo  S.p.A.,  di
proprieta' del  socio  regione  Lombardia,  sono  convertite,  previo
adeguamento dello statuto sociale, in  azioni  speciali  privilegiate
nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice
civile, secondo le modalita' da  stabilire  da  parte  dell'assemblea
straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici,  in
termini  di  minori  oneri  finanziari  documentati,  ascrivibili  al
contributo riconosciuto  ad  Arexpo  S.p.A.  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n.
17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare
secondo le modalita' di cui all'articolo 2437-bis del codice  civile.
5-quinquies. All'articolo  26,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge15
luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonche' alle concessioni  di  lavori
in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate  in
un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»; 
  b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i  citati  appalti»  e'
inserita la seguente: «, concessioni»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le  concessioni
di lavori di  cui  al  primo  periodo,  l'accesso  al  Fondo  per  la
prosecuzione delle opere  pubbliche  di  cui  al  comma  6-quater  e'
ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e,  nelle
ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma  l'applicazione  delle
regole di  Eurostat  ai  fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
concessione sui saldi di finanza pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il comma 177 dell'articolo 1 della  citata  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, cosi' recita: 
                «Omissis. 
                177. In attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.» 
              -  Si  riporta  il  comma  10  dell'articolo   33   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 33. (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli - Coroglio). - Omissis. 
                10.  Il  programma   di   rigenerazione   urbana   e'
          approvato, anche per parti o stralci funzionali,  con  atto
          del Commissario  straordinario  del  Governo,  entro  dieci
          giorni dalla conclusione  della  conferenza  di  servizi  o
          dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
          comma 9. L'approvazione del programma sostituisce  a  tutti
          gli effetti le autorizzazioni,  le  concessioni,  i  titoli
          abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i  pareri
          e gli assensi previsti dalla  legislazione  vigente,  fermo
          restando  il  riconoscimento  degli  oneri  costruttivi  in
          favore  delle  amministrazioni   interessate.   Costituisce
          altresi'  variante  urbanistica   automatica   e   comporta
          dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza
          e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario
          del  Governo  vigila  sull'attuazione  del   programma   ed
          esercita  i  poteri  sostitutivi  previsti  dal   programma
          medesimo.» 
              - Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)
          cosi' recita: 
                «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
          del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1  del
          d.lgs. n. 80 del 1998). - Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.» 
              - Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
          agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica) cosi' recita: 
                «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) «amministrazioni pubbliche»: le  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per  qualsiasi
          fine istituiti, gli enti pubblici economici e le  autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)    «controllo»:    la    situazione    descritta
          nell'articolo 2359 del codice  civile.  Il  controllo  puo'
          sussistere anche quando, in applicazione di norme di  legge
          o statutarie o  di  patti  parasociali,  per  le  decisioni
          finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
          sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le  parti
          che condividono il controllo; 
                  c)  «controllo  analogo»:  la  situazione  in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                  d) «controllo analogo congiunto»: la situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                  e) «enti locali»: gli enti di  cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  f) «partecipazione»:  la  titolarita'  di  rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                  g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                  h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                  i) «servizi di  interesse  economico  generale»:  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                  l) «societa'»: gli organismi di cui ai titoli  V  e
          VI, capo I, del libro V del  codice  civile,  anche  aventi
          come  oggetto   sociale   lo   svolgimento   di   attivita'
          consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice
          civile; 
                  m) «societa' a controllo pubblico»: le societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                  n)  «societa'  a   partecipazione   pubblica»:   le
          societa' a controllo pubblico, nonche'  le  altre  societa'
          partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o  da
          societa' a controllo pubblico; 
                  o) «societa' in house»:  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                  p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.» 
              - Il comma 1, lettera a), dell'articolo 3, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici) cosi' recita: 
                «Art. 3. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                  a)     «amministrazioni     aggiudicatrici»,     le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti;». 
              -  Il  comma  6  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi' recita: 
                «Art. 5. (Principi comuni in  materia  di  esclusione
          per concessioni, appalti pubblici  e  accordi  tra  enti  e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico). - Omissis. 
                6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici non rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                  a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
          tra  le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire  che  i
          servizi pubblici che essi  sono  tenuti  a  svolgere  siano
          prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi  che  essi
          hanno in comune; 
                  b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione  e'  retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
                  c) le amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione.» 
              - Per il testo del  comma  177  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 52. 
              - Il comma  178,  lettera  d),  dell'articolo  1  della
          citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' recita: 
                «Omissis. 
                178. Il complesso delle risorse di cui al  comma  177
          e' destinato a sostenere esclusivamente interventi  per  lo
          sviluppo, ripartiti nella  proporzione  dell'80  per  cento
          nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per  cento  nelle  aree
          del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
          4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000  milioni  di
          euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030. Al completamento delle  risorse  da  destinare
          alla  suddetta  programmazione   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027  e
          nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti  generali
          delle politiche  di  coesione,  si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                (Omissis) 
                  d) la Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione,  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi  della
          lettera c) del comma 703 dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione -  programmazione  2021-2027,
          definendo,   ai   fini   della   successiva   proposta   di
          approvazione da parte del  CIPE,  i  Piani  di  sviluppo  e
          coesione di cui alla lettera c),  articolati  per  ciascuna
          area tematica,  con  l'indicazione  dei  risultati  attesi,
          delle azioni e  degli  interventi  necessari  per  il  loro
          conseguimento,  con  la  relativa  stima  finanziaria,  dei
          soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
          dei tempi di attuazione e delle modalita' di  monitoraggio.
          Le  informazioni  di  dettaglio  in  merito  ai   risultati
          conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
          interventi realizzati nelle aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196. I piani operativi sono redatti tenendo  conto  che  la
          dotazione complessiva deve essere impiegata per un  importo
          non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
          nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La  Cabina  di
          regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
          Piani  di  sviluppo  e  coesione.  Nei  Piani  e'  indicata
          altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari
          fino  al   terzo   anno   successivo   al   termine   della
          programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione  dei
          Piani  di  sviluppo  e   coesione   per   il   periodo   di
          programmazione 2021-2027, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione  del
          CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
          avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
          cosi'  come  risultanti   dai   sistemi   informativi   del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  fermi
          restando i requisiti di addizionalita' e di  ammissibilita'
          della spesa a decorrere dal 1°  gennaio  2021,  nel  limite
          degli stanziamenti iscritti in  bilancio.  Tali  interventi
          confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in  coerenza
          con le aree tematiche cui afferiscono; 
                (Omissis).» 
              - Il testo dell'articolo 2350 del codice  civile  cosi'
          recita: 
                «Art. 2350. (Diritto  agli  utili  e  alla  quota  di
          liquidazione) - Ogni azione attribuisce il  diritto  a  una
          parte proporzionale degli  utili  netti  e  del  patrimonio
          netto  risultante  dalla  liquidazione,  salvi  i   diritti
          stabiliti a favore di speciali categorie di azioni. 
                Fuori dai  casi  di  cui  all'articolo  2447-bis,  la
          societa'  puo'   emettere   azioni   fornite   di   diritti
          patrimoniali correlati ai risultati dell'attivita'  sociale
          in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i  criteri
          di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore,
          le modalita' di rendicontazione,  i  diritti  attribuiti  a
          tali azioni, nonche' (le eventuali) condizioni e  modalita'
          di conversione in azioni di altra categoria. 
                Non possono essere  pagati  dividendi  ai  possessori
          delle azioni previste  dal  precedente  comma  se  non  nei
          limiti  degli   utili   risultanti   dal   bilancio   della
          societa'.». 
              - La legge della Regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17
          (Assestamento al bilancio 2022  -  2024  con  modifiche  di
          leggi regionali) e' pubblicata nel BURL n. 32 del 12 agosto
          2022, Suppl. 
              - Il testo dell'articolo  2437-bis  del  codice  civile
          cosi' recita 
                «Art. 2437-bis (Termini e modalita' di  esercizio)  -
          Il  diritto  di  recesso  e'  esercitato  mediante  lettera
          raccomandata che deve essere spedita entro quindici  giorni
          dall'iscrizione nel registro delle imprese  della  delibera
          che lo legittima, con l'indicazione delle  generalita'  del
          socio  recedente,  del  domicilio  per   le   comunicazioni
          inerenti al procedimento,  del  numero  e  della  categoria
          delle azioni per le  quali  il  diritto  di  recesso  viene
          esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
          da una  deliberazione,  esso  e'  esercitato  entro  trenta
          giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 
                Le azioni per le quali e' esercitato  il  diritto  di
          recesso  non  possono  essere  cedute   e   devono   essere
          depositate presso la sede sociale. 
                Il recesso non puo'  essere  esercitato  e,  se  gia'
          esercitato,  e'  privo  di  efficacia,  se,  entro  novanta
          giorni, la societa' revoca la  delibera  che  lo  legittima
          ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.» 
              - Il comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge  17
          maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina),  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti
          pubblici di lavori). - Omissis. 
                6-ter. Le disposizioni di  cui  al  comma  6-bis  del
          presente articolo, in deroga  all'articolo  106,  comma  1,
          lettera  a),  quarto  periodo,  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, si applicano anche agli  appalti  pubblici  di  lavori,
          relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati  sulla  base
          di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
          il 1° gennaio 2022  e  il  30  giugno  2023,  nonche'  alle
          concessioni  di  lavori  in  cui  e'  parte  una   pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un  termine
          compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
          non  abbiano  accesso  al  Fondo  di  cui   al   comma   7,
          relativamente alle lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle  misure,
          dal 1° gennaio 2023 al  31  dicembre  2023.  Per  i  citati
          appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui  al
          comma 6-bis, secondo  periodo,  del  presente  articolo  e'
          rideterminata  nella  misura  dell'80  per  cento.  Per  le
          concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
          Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di  cui  al
          comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per  cento  della  sua
          capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli  articoli
          180 e 183 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
          di Eurostat ai fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
          concessione sui saldi di finanza pubblica.»